COLLABORAZIONI COORDINATE E OCCASIONALI: AUMENTA L’ALIQUOTA INPS
AUTORIZZAZIONI DEL COMMERCIO AMBULANTE VALIDE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale
INPS
SERVIZI
Gestione Separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n.335.
Aliquote contributive 2005 .
Circolare n. 8 - Roma, 27 Gennaio 2005
Direzione Centrale
delle Entrate Contributive
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Al Presidente
Ail Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Membri del Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:Gestione Separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto
1995, n.335. Aliquote contributive 2005 .
SOMMARIO:Misura delle aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2005
per gli iscritti alla Gestione separata.
Con circolare n. 27 del 10 febbraio 2004 sono state rese note le innovazioni introdotte
con l'art. 45 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha disposto, a
decorrere dal 2004, l'equiparazione dell'aliquota contributiva pensionistica
degli iscritti alla Gestione separata, che non siano assicurati ad altre forme
obbligatorie, a quella prevista per la Gestione previdenziale dei commercianti.
Conseguentemente, per l'anno 2005, per gli iscritti alla Gestione separata
privi di altra tutela previdenziale, l'aliquota del contributo per
l'assicurazione I.V.S. è pari al 17,50 per cento, entro il limite di reddito di
cui all'art.3 della legge 14 novembre 1992, n. 438, fissato, per il corrente
anno, in € 38.641,00, ed al 18,50 per cento oltre tale limite.
Rilevato che per gli iscritti alla Gestione separata privi di altra tutela
previdenziale è dovuta la contribuzione per la tutela della maternità,
l'assegno per il nucleo familiare e la tutela per malattia in caso di ricovero
ospedaliero, fissata nella misura dello 0,50 per cento dall'art.59, comma 16,
della legge n.449/1997, l'aliquota complessiva risulta pari al 18,00 per cento
e, per la quota di reddito eccedente il predetto limite di € 38.641,00, al
19,00 per cento.
Continua ad applicarsi la preesistente normativa che fissa l'aliquota nella
misura del 15 per cento per i titolari di pensione diretta e in quella del 10
per cento per gli altri pensionati e per i titolari di "ulteriori"
rapporti assicurativi.
Le predette aliquote del 10%, 15%, 18,00% e 19,00% devono essere applicate in
riferimento ai redditi conseguiti dai collaboratori coordinati e continuativi,
dagli incaricati alle vendite a domicilio, dai lavoratori autonomi di cui
all'art.53, comma 1 del T.U.I.R. (professionisti privi di cassa di categoria) e
dai lavoratori autonomi occasionali di cui al citato articolo 44 D.L. n
269/2003, fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall'art. 2,
comma 18, della legge n. 335/1995, pari, per l'anno 2005, a € 84.049,00.
Nulla è modificato in ordine alla ripartizione dell'onere contributivo tra
collaboratore e committente ( rispettivamente 1/3 e 2/3 ) e resta ferma la
particolare quota di rivalsa prevista, nella misura del quattro per cento, in
favore dei lavoratori autonomi di cui all'art. 53, comma 1, del TUIR, iscritti
alla Gestione separata, ai sensi dell'art. 1, comma 212, della legge 23
dicembre 1996, n. 662.
Al solo fine dell'accredito dei contributi mensili si fa presente che il
minimale di reddito di cui all'art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990, da prendere
in considerazione per l'anno 2005, è pari a € 13.133,00.
Per completezza di esposizione, nel rinviare alle direttive in corso di
emanazione per la contribuzione degli associati in partecipazione, confluiti
nella Gestione separata ai sensi dell'art. 1, comma 157, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, si fa presente che l'aliquota contributiva per gli
stessi in vigore dal 1° gennaio 2005 è del 17,50 per cento sui compensi non
eccedenti il limite di reddito di € 38.641,00. e del 18,50 per cento sui
compensi eccedenti tale limite, fino al raggiungimento del predetto massimale
di reddito di € 84.049,00.
IL DIRETTORE GENERALE
Crecco
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