COME GARANTIRE PRIVACY E DIRITTO ALL'ACCESSO
APPLICABILITA' RETROATTIVA DEL DECRETO RONCHI
REPUBBLICA
ITALIANA N. 4999/07 REG.DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 5780 REG.RIC.
Il
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 2002
ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul ricorso n.
5780/2002 R.G. proposto da VITA DA CANI
– Associazione per la tutela dei diritti
degli animali (ONLUS), in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Italo Maggioni, con
domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Dario Martella in Roma, Via
Valadier n. 53;
c o n t r o
AZIENDA SANITARIA
LOCALE CITTA’ DI MILANO, in persona del legale rappresentante p.t., non costituitasi in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per la
Lombardia, Sezione I, n. 4686 del 29 giugno 2001;
Visto il ricorso in appello con i
relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del
27 marzo 2007, il Consigliere Francesco GIORDANO;
Nessuno è comparso per le parti;
Ritenuto in fatto e considerato in
diritto quanto segue:
F A T T O
L’appellante –nella sua qualità di
associazione protezionista, regolarmente iscritta nel registro di cui all’art.
6 della legge 11/8/1991, n. 266 (c.d. Legge-quadro
sul volontariato), per il perseguimento delle finalità statutarie della
lotta contro il randagismo e della tutela degli animali abbandonati- espone di
essersi rivolta al T.A.R. per la Lombardia, Sede di Milano, per ottenere,
previa declaratoria del proprio diritto all’accesso ai documenti
amministrativi, l’esibizione da parte dell’ASL di Milano dei seguenti documenti
relativi al Canile di Milano, Via Lombroso, formati nel periodo intercorrente
tra il 1/1/2000 ed il 15/1/2001: 1) verbali di accalappiamento; 2) schede di
ritiro dei cani randagi consegnati da privati; 3) schede di cessione di animali
di proprietà da parte di privati; 4) schede di adozione temporanea; 5) schede
di adozione definitiva; 6) schede di restituzione ai proprietari; 7)
certificati di morte dei cani ospitati; 8) dati inerenti le cessioni successive
nelle adozioni tramite terzi.
Il ricorso al T.A.R. per la
Lombardia si era reso necessario perché, in esito alle varie richieste
indirizzate all’A.S.L. di Milano, l’Amministrazione aveva accordato un accesso
agli atti in suo possesso limitato ai soli “dati
generali sull’attività dell’Ente (es. dati statistici)”.
Con sentenza n. 4686 del 29 giugno
2001, la Sezione I del T.A.R. milanese ha dichiarato l’illegittimità del
comportamento dell’A.S.L. di Milano ed ha condannato la stessa a mettere a
disposizione dell’Associazione “Vita da Cani” gli atti sopra indicati, ma con
le cautele dettate dall’esigenza di salvaguardare la riservatezza dei terzi, ai
sensi della legge sulla protezione dei dati personali.
Avverso tale sentenza e per la sua
riforma la menzionata Associazione interpone l’odierno atto di appello,
adducendo ragioni nascenti dalla necessità di porre fine ad una non chiara
attività di esportazione di cani randagi italiani verso i Paesi del Nord
Europa, esercitata dalla rappresentante di un’associazione lombarda senza
l’osservanza dei termini e delle modalità di cui all’art. 2, comma 5 della
legge 14 agosto 1991, n. 281.
Lamenta l’appellante che il Giudice
di primo grado avrebbe inspiegabilmente limitato il diritto alla piena visione
della documentazione, concedendo all’Amministrazione un potere discrezionale
che avrebbe finito sostanzialmente con lo svuotare di significato la sentenza e
l’effettiva esecuzione della stessa, in quanto ad oggi si è potuto solamente
prendere visione di copie di parte dei registri contenenti nominativi cancellati
e privi di qualsivoglia utilità.
L’appellata sentenza risulterebbe,
dunque, censurabile sotto il profilo dell’illogicità e della contraddittorietà,
atteso che il riconoscimento del diritto dell’Associazione di procedere alla
verifica delle procedure poste in essere dal Canile, nella cessione e
nell’affidamento degli animali ospitati, sarebbe di fatto annullato e smentito
dalla concessione all’Amministrazione di un potere discrezionale nella
protezione dei dati personali.
Invero, la pretesa tutela della riservatezza
dei soggetti terzi, la quale finisce per occultare nominativi di soggetti che
pongono in essere comportamenti ai confini della legalità, è destinata a
recedere allorché, come ritenuto dalla giurisprudenza amministrativa più
recente, l’accesso sia esercitato per la difesa di un interesse giuridico.
Pertanto, la conferma della
legittimità dell’interesse dell’Associazione oggi appellante alla verifica
della regolarità delle procedure poste in essere dal Canile di Via Lombroso,
nella cessione e nell’affidamento degli animali, deve comportare il pieno ed
illimitato diritto all’esame degli atti e dei documenti dei quali “Vita da
Cani” ha fatto richiesta.
L’appellata sentenza va, perciò,
riformata, non sussistendo alcuna ragione che osti alla libera e completa
visione degli atti da parte dell’Associazione appellante.
In conclusione, si chiede che, a
parziale riforma della sentenza impugnata, venga disposta la piena e completa
esibizione, senza omissioni né cancellazione di nominativi, dei documenti specificati
nell’epigrafe del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Non si è costituita in appello
l’intimata A.S.L. Città di Milano.
Nel corso dell’odierna Camera di
Consiglio il ricorso è stato introitato per la decisione.
D I R I T T O
L’appello è infondato.
La controversia all’esame del
Collegio si incentra sul prospettato conflitto tra due interessi di rango
primario che, in quanto tali, devono ritenersi entrambi meritevoli di costante
ed adeguata tutela da parte dell’ordinamento giuridico: quello all’informazione,
che si realizza attraverso l’esercizio del diritto di accesso alla
documentazione amministrativa e riposa sull’esigenza di trasparenza ed
imparzialità dell’azione amministrativa; e quello alla riservatezza dei
soggetti terzi, che inerisce alla sfera degli assetti privatistici e si
traduce, in ultima analisi, nella necessità di garantire la segretezza dei c.d.
dati sensibili, quali risultano individuati e definiti dal legislatore nella
normativa di riferimento, che specificamente contiene la disciplina della
protezione dei dati personali.
Nella fattispecie di cui è causa,
l’Associazione “Vita da Cani” aveva adito il giudice amministrativo del
capoluogo lombardo, al fine di essere posta in grado di prendere visione
(estraendone eventualmente copia) di una serie di documenti concernenti i cani
ricoverati e custoditi nel Canile di Via Lombroso in Milano, in cui, accanto
all’espletamento di compiti strettamente assistenziali, si svolgeva, a detta
della ricorrente, una sospetta “attività” di esportazione di cani randagi
italiani verso i Paesi del Nord Europa, ad opera di un’appartenente ad
un’associazione lombarda che vi si recava per prelevare, con il benestare del
personale addetto alla struttura, animali da cedere poi all’estero.
Il T.A.R. investito della questione
ha accolto il ricorso e -riconosciuta la rispondenza dell’interesse fatto
valere, nella specifica circostanza, con l’oggetto e le finalità statutarie
dell’Associazione- ha condannato l’Amministrazione a consentire l’esame e
l’estrazione di copia dei documenti richiesti, dichiarando che non poteva
valere “un generalizzato diniego da parte
dell’ASL in ragione della protezione di dati personali”, in quanto
l’Amministrazione doveva “semmai provvedere a selezionare i dati che non
possano essere comunicati, senza previo assenso delle persone interessate ai
sensi della legge sulla protezione dei dati personali, apponendo se necessario
la formula <omissis>.”
(cfr. pag. 4, sentenza appellata)
Ciò posto, si duole l’Associazione
appellante del fatto che l’Amministrazione onerata, trincerandosi dietro la
predetta limitazione imposta dal Tribunale Amministrativo, si sarebbe
praticamente sottratta all’effettiva esecuzione della sentenza, consentendo
solo la “visione di copie di parte
dei registri contenenti nominativi
cancellati e privi di qualsivoglia utilità” ed impedendo a “Vita da Cani”
di consultare direttamente i registri e di conoscere i nominativi di coloro che
hanno provveduto al ritiro dei cani, dei proprietari che sono tornati in
possesso dei cani stessi e di coloro che hanno provveduto alle adozioni tramite
terzi (cfr. atto d’appello, pag. 8).
Orbene, non ignora il Collegio che
la più recente giurisprudenza amministrativa ha elaborato un indirizzo
interpretativo che privilegia il diritto di accesso, considerando per converso
recessivo l’interesse alla riservatezza dei terzi, quando l’accesso stesso sia
esercitato per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti in cui esso sia
necessario alla difesa di quell’interesse (cfr. Cons. Stato, Sez. ......