COME SEGNALARE LA PRESENZA DELL'AUTOLEVOX
Modalità di erigazione del finanziamento per i libri di testo
MINISTERO DELL’INTERNO - Circolare 3 ottobre 2002 n
MINISTERO DELL’INTERNO - Circolare 3
ottobre 2002 n. 300/A/1/54585/101/3/3/9 - Oggetto: Articolo 4 del decreto legge
20 giugno 2002, n. 121, come convertito e modificato dalla legge 1 agosto 2002,
n. 168. Direttive per l’individuazione delle strade sulle quali è possibile
installare ed utilizzare i dispositivi ed i mezzi tecnici di controllo del
traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni.
- AGLI UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO -
LORO SEDI
- AI COMMISSARIATI DI GOVERNO
PER LE PROVINCE AUTONOME DI
TRENTO-BOLZANO
- ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE AUTONOMA
DELLA VALLE D’AOSTA - AOSTA
- ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA - LORO
SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE
- LORO SEDI
e, per conoscenza,
AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI - ROMA
- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA - ROMA
- AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E
FORESTALI
CORPO FORESTALE DELLO STATO - ROMA
- AL COMANDO GENERALE
DELL’ARMA DEI CARABINIERI - ROMA
- AL COMANDO GENERALE
DELLA GUARDIA DI FINANZA - ROMA
- AL CENTRO ADDESTRAMENTO POLIZIA
STRADALE - CESENA
L’articolo 4 del decreto legge 20 giugno
2002, n. 121, come convertito e modificato dalla legge 1 agosto 2002, n. 168,
consente l’impiego dei dispositivi e dei mezzi tecnici di controllo del
traffico finalizzato al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di
comportamento di cui agli artt. 142 e 148 del Codice della Strada (d.leg.vo
30.4.1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni) sulle autostrade,
sulle strade extraurbane e sulle altre strade individuate con decreto dal
prefetto.
Per dare attuazione alla previsione
normativa suindicata, acquisito il conforme parere del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, con la circolare n.300/A/1/54584/101/3/3/9 del
3 ottobre 2002 sono state fornite direttive operative generali, relative
all’utilizzazione delle apparecchiature telematiche di controllo e di accertamento
remoto delle violazioni.
Per completare l’attuazione delle
disposizioni della norma e garantire la necessaria uniformità di valutazione
nell’ambito del procedimento di individuazione delle aree, diverse dalle
autostrade e dalle strade extraurbane principali, in cui è possibile utilizzare
i citati dispositivi e mezzi tecnici di controllo di cui al comma 2
dell’articolo 4, si forniscono i seguenti indirizzi generali.
1. Ambito di competenza del prefetto
Sulle strade diverse dalle autostrade e
dalle strade extraurbane principali, spetta al prefetto la determinazione dei
tratti in cui è possibile l’attività di controllo remoto del traffico
finalizzata all’accertamento delle violazioni sopra richiamate, sentiti gli
organi di polizia stradale di cui all’art.12, c.1, C.d.S., e su conforme parere
degli enti proprietari delle strade.
La norma intende riferirsi sia
all’impiego di dispositivi o mezzi tecnici di controllo che rilevano
l’infrazione quando il veicolo è già transitato e che sono presidiati durante
il funzionamento da un organo di polizia stradale, sia l’impiego di strumenti
che automaticamente, senza neppure la presenza dell’operatore di polizia,
registrano l’infrazione e trasmettono i dati a distanza (controlli da remoto),
ovvero che consentono l’accertamento in tempi successivi sulla base delle
immagini raccolte.
L’individuazione di tali tratti di strade
con provvedimento del prefetto non limita la possibilità, prevista per tutti i
soggetti indicati dall’art.12, c.1, C.d.S. di procedere in qualsiasi luogo al
controllo della velocità secondo gli ordinari moduli operativi, che prevedono
il fermo del veicolo e la relativa contestazione immediata, ovvero, se questa è
impossibile, la notificazione successiva del verbale di contestazione della
violazione, commessa alla presenza dei citati soggetti, nel quale saranno
adeguatamente indicati i motivi che non hanno consentito il fermo del veicolo e
la contestazione al trasgressore.
2. Criteri per la determinazione dei
tratti di strada in cui è possibile l’utilizzo di dispositivi e mezzi di
controllo del traffico
Sulle strade diverse dalle autostrade e
dalle strade extraurbane principali, la norma del citato articolo 4 disciplina
l’attività di controllo, anche remoto, del traffico, finalizzata
all’accertamento degli illeciti di cui agli artt.142 e 148 C.d.S., legittimando
la contestazione differita delle violazioni rilevate con i dispositivi ed i
mezzi tecnici in argomento solo quando, sulla base di una valutazione
preventiva compiuta dal prefetto, il tratto di strada sul quale i dispositivi
possono essere collocati, manifesta un elevato tasso di incidentalità ed ha una
conformazione plano-altimetrica, per la quale appare impossibile o
particolarmente difficoltosa l’applicazione degli ordinari moduli operativi che
prevedono il fermo del veicolo del trasgressore e l’immediata contestazione
della violazione accertata.
La norma, che intende consentire un
impiego diffuso della tecnologia, non con carattere di indiscriminata
repressione, ma in modo da essere funzionale e coerente con l’obiettivo di
ridurre drasticamente gli incidenti stradali, condiziona, perciò,
l’individuazione dei tratti di strada sui quali è possibile l’installazione e
l’utilizzazione dei dispositivi e dei mezzi tecnici di controllo, ancorandolo
ai seguenti parametri:
- un elevato livello di incidentalità sul
tratto di strada;
- la documentata impossibilità o
difficoltà di procedere alla contestazione immediata sulla base delle
condizioni plano-altimetriche e di traffico.
Quanto al primo parametro, si sottolinea
l’esigenza di compiere, per ciascun tratto di strada che si richiede di
sottoporre a controllo, un’accurata analisi del numero, della tipologia e,
soprattutto, delle cause degli incidenti stradali che vi si sono verificati nel
quinquennio precedente.
Infatti, secondo la previsione normativa,
l’impiego delle tecnologie di controllo del traffico, di cui in argomento, è
giustificato solo dalla gravità del fenomeno infortunistico rilevato sul tratto
di strada, riconducibile nelle sue cause a quei comportamenti per i quali è
possibile l’utilizzo dei citati dispositivi e mezzi tecnici di controllo, cioè
l’eccesso di velocità e la violazione delle norme sul sorpasso.
Quanto al secondo parametro di
valutazione, è necessario preliminarmente evidenziare che i fattori elencati
nella norma (condizioni plano-altimetriche e di traffico) hanno carattere
tassativo ed impediscono di prendere in considerazione situazioni ambientali
diverse o altre esigenze, pur astrattamente rilevanti ai fini della definizione
dell’impossibilità di fermo dei veicoli.
Nella valutazione occorre aver riguardo
innanzitutto alle condizioni plano-altimetriche del tratto interessato
considerando, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i seguenti
elementi che condizionano l’operatività della normale attività di vigilanza
stradale:
· presenza di più corsie per ciascun
senso di marcia, ovvero suddivisione della strada in carreggiate separate,
anche in ambito urbano, in cui mancano spazi idonei per fermare i veicoli fuori
della carreggiata o, comunque, in condizioni di sicurezza;
· situazioni in cui l’andamento della
strada (curve) o il suo profilo altimetrico (dossi o cunette) limitano la
visibilità e condizionano in modo negativo la possibilità di fermare e di fare
sostare i veicoli dei trasgressori fuori della carreggiata o, comunque, in
condizioni di sicurezza in corrispondenza del tratto di strada interessato e in
quello immediatamente successivo;
· condizioni particolari di scarsa
visibilità, legate, ad esempio, a fenomeni atmosferici ciclicamente ricorrenti
(nebbia) che, in concomitanza con altri fattori ambientali o con le
caratteristiche della strada (assenza di spazi idonei per effettuare il fermo
del veicolo in condizioni di sicurezza), rendono difficile e pericolosa l’ordinaria
attività di controllo.
Nella valutazione complessiva dei fattori
che concorrono alla definizione del parametro in argomento dovranno essere
considerate, inoltre, la composizione ed il volume di traffico sulla strada.
Infatti, a titolo esemplificativo, la presenza di un traffico molto intenso e
prevalentemente formato da veicoli pesanti rende manifesta la difficoltà in
concreto di procedere al fermo dei veicoli anche su strade ad una sola corsia
per senso di marcia, soprattutto se il tratto interessato non presenta spazi
idonei per lo stazionamento dei veicoli pesanti fuori della carreggiata, o
comunque in condizioni di sicurezza tali da evitare pericolo o intralcio per la
sicurezza della circolazione.
3. Procedimento di individuazione ed
emissione del decreto
Il procedimento di individuazione dei
tratti di strada in cui è possibile il controllo, finalizzato all’accertamento
a distanza delle violazioni, è avviato sulla base delle istanze presentate
dagli organi di polizia stradale competenti per territorio, corredato dagli
elementi valutativi di seguito indicati completati con il parere dell’ente
proprietario o concessionario della strada.
3.1. Istanze degli organi di polizia
stradale
Ciascuna istanza deve contenere almeno i
seguenti elementi:
- localizzazione esatta del tratto
interessato e descrizione accurata della sede stradale corredata da idonea
documentazione fotografica e, ove possibile, da disegni, piantine o
planimetrie;
- studio statistico della situazione
infortunistica, facendo riferimento ai sinistri che si sono verificati negli
ultimi 5 anni nel tratto o nelle immediate vicinanze con l’indicazione, per
ciascun sinistro, delle presumibili cause e delle conseguenze alle persone o
alle cose che ne sono derivate;
- analisi del traffico riferita ad almeno
una giornata lavorativa;
- relazione conclusiva del responsabile
dell’ufficio con la quale si illustrano le attività di polizia svolte sulla
strada e le difficoltà correlate all’utilizzazione degli ordinari modelli
operativi di controllo, senza recare pregiudizio alla sicurezza della
circolazione, alla fluidità del traffico, o all’incolumità dei conducenti
controllati e del personale operante.
3.2. Parere dell’ente proprietario o
concessionario della strada
Il comma 2 dell’articolo 4 ha previsto
che sulle istanze di individuazione dei tratti da sottoporre a controllo si
debbano esprimere gli enti p......