COMPETENZE SULLE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE
Termini per deliberare l'addizionale Irpef
N
N. 00050/2011REG.SEN.
N. 03864/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3864 del 2010,
proposto da Maritalia S.r.l. (societa' incorporante la Manacore Investur
S.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa dall'avvocato Enrico Follieri, con domicilio eletto presso il suo studio
in Roma, viale Mazzini, 6;
contro
Il Ministero per i beni e le attivita'
culturali-Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio delle
Province di Bari e Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per
legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Il Comune di Peschici, in persona del Sindaco pro
tempore, non costitutosi nel secondo grado del giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE II n.
02468/2009, resa tra le parti, concernente DINIEGO AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
PER RICOSTRUZIONE STABILIMENTO BALNEARE DISTRUTTO DA INCENDIO.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero
per i beni e le attività' culturali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 novembre
2010 il Consigliere Maurizio Meschino e udito per le parti l’avvocato Follieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
FATTO
1. A causa di un incendio prodottosi il 24 luglio 2007
nella zona del Gargano, veniva distrutto lo stabilimento balneare sito a
Peschici, località Gusmay, in disponibilità della società “Manacore Investur
s.p.a”, realizzato negli anni sessanta ed oggetto di intervento di manutenzione
straordinaria autorizzato con permesso di costruire, n. 180 del 22 maggio 2003
(rilasciato senza il previo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, non
essendo stata ravvisata nel corso del procedimento una prevista alterazione
dello stato dei luoghi).
La società “Manacore Investur” presentava quindi, il
18 dicembre 2007, una istanza per la ricostruzione dello stabilimento balneare
distrutto, volta anche al rilascio della autorizzazione paesaggistica, non
rappresentando fedele ricostruzione del manufatto preesistente.
Il Comune di Peschici, quale autorità delegata dalla
Regione Puglia, rilasciava in data 31 gennaio 2008 l’autorizzazione n. 4,
considerato che “l’intervento consiste nella ricostruzione di manufatti
lignei, su proprietà privata a ridosso dell’area demaniale marittima data in
concessione” e che presenta “caratteri precari e provvisori con
ingombro, materiali e forme compatibili con le caratteristiche del sito e tali
da essere sempre amovibili, per cui non comporta permanente trasformazione
dello stato dei luoghi, e tali da non interferire con l’accessibilità e la
fruizione visiva del mare”.
La Soprintendenza per i beni architettonici e per il
paesaggio per le Province di Bari e Foggia, cui è stata trasmessa
l’autorizzazione ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, con la nota n. 938 del 3
marzo 2008 invitava il Comune a far pervenire “la seguente ulteriore
documentazione: documentazione fotografica che evidenzi, secondo le
prescrizioni del PUTT, l’ambito di intervento con precisa ubicazione dello
stesso nonché indicazione dei punti di ripresa fotografica su idonea
planimetria in scala; distinzione dei grafici dello stato di fatto e di quelli
di progetto dei manufatti; legittimità paesaggistica del P.d.C. n. 180 del 2003”.
Il Comune, con la nota n. 2987 dell’11 aprile 2008,
comunicava che “non esiste una distinzione tra lo stato di fatto e quello di
progetto, poiché lo stabilimento balneare preesistente è stato totalmente
distrutto dall’incendio”, e precisava che il permesso di costruire n. 180
del 2003 era stato rilasciato senza acquisire l’autorizzazione paesaggistica,
in quanto relativo a manutenzione straordinaria di uno stabilimento balneare
esistente fin dal 1960, nonché che “agli atti comunali non è possibile
rintracciare autorizzazioni e/o permessi del vecchio stabilimento, in
considerazione che i registri visionabili risalgono al 1964, ovvero in epoca
successiva all’installazione del manufatto”.
2. Con il decreto n. 3595 dell’11 giugno 2008, il
Soprintendente annullava l’autorizzazione paesaggistica n. 4 del 2008, con la
seguente motivazione: “il Comune di Peschici ha rilasciato il provvedimento
autorizzatorio in premessa senza aver svolto alcuna attività istruttoria che
consentisse a questa Soprintendenza di verificare la rispondenza tra quanto
preesistente e quanto proposto in progetto e pertanto il relativo nulla osta
paesaggistico è viziato da carenza di istruttoria”.
3. Con ricorso proposto al TAR per la Puglia, n. 1410
del 2008, la s.p.a. “Manacore Investur” impugnava il decreto di annullamento,
deducendo eccesso di potere per errore e travisamento dei fatti e difetto di
istruttoria, violazione ed errata applicazione dei principi in tema di
autorizzazione paesaggistica di cui al D.lgs. 2004 n. 42 e s.m. (art. 146 e
ss.).
Secondo la ricorrente, l’amministrazione statale
intimata non avrebbe potuto richiedere elementi istruttori ulteriori, stante la
totale distruzione dello stabilimento balneare preesistente causata
dall’incendio, essendo il provvedimento impugnato viziato, inoltre, per essersi
limitato a riscontrare un difetto di istruttoria, senza alcuna valutazione
sull’impatto paesaggistico.
4. Il TAR per la Puglia, Sez. II, con la sentenza n.
2468 del 2008, ha respinto il ricorso ed ha condannato la società ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio a favore del Ministero per i beni e le
attività culturali, liquidate in euro 2.500,00, oltre gli accessori di legge.