COMPILAZIONE E SCADENZE MOD. 770/2007 SEMPLIFICATO
MANCATA DELEGA PER LA 626
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare n. 115 - Roma, 7 Settembre
2007
Provvedimento 15 gennaio 2007 dell'Agenzia delle Entrate
pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. n.41 del 19 febbraio 2006.
Approvazione del modello 770/2007 Semplificato, relativo all'anno 2006, con le
istruzioni per la compilazione, concernente le comunicazioni da parte dei
sostituti d'imposta dei dati delle certificazioni rilasciate, dell'assistenza
fiscale prestata, dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni effettuati.
Direzione centrale delle Entrate contributive
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Al Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Membri del Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati 1 Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO: provvedimento 15 gennaio 2007 dell'Agenzia delle Entrate
pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. n.41 del 19 febbraio 2006.
Approvazione del modello 770/2007 Semplificato, relativo all'anno 2006, con le istruzioni
per la compilazione, concernente le comunicazioni da parte dei sostituti
d'imposta dei dati delle certificazioni rilasciate, dell'assistenza fiscale
prestata, dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni effettuati.
SOMMARIO:chiarimenti sulla compilazione del modello 770/2007 Semplificato
parte C - dati previdenziali e assistenziali INPS: integrazioni alle istruzioni
contenute nel Provvedimento del 15.01.2007
Premessa
Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2007,
pubblicato sul supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n.41
del 19 febbraio 2007 - Serie generale (Allegato 1), è stato approvato, il
modello 770/2007 Semplificato, con le istruzioni per la compilazione,
concernente le comunicazioni e i prospetti attestanti le somme o i valori che i
sostituti d'imposta hanno corrisposto nell'anno 2006 soggetti a ritenuta alla
fonte ai sensi degli artt. 23,24,25,25-bis e 29 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n.600 e 33, comma 4, del D.P.R. n.42 del
1998, i dati previdenziali e assistenziali INPS, INPDAP e IPOST, i dati
assicurativi INAIL, quelli relativi all'assistenza fiscale prestata nell'anno
2006 per il periodo d'imposta precedente, nonché i versamenti, i crediti e le
compensazioni effettuati.
Il Mod. 770/2007 SEMPLIFICATO deve essere utilizzato dai sostituti d'imposta,
comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica
all'Agenzia delle Entrate i dati fiscali, relativi alle ritenute operate
nell'anno 2006 nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.
Detto modello contiene i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai
soggetti cui sono stati corrisposti in tale anno redditi di lavoro dipendente,
equiparati ed assimilati, indennità di fine rapporto, prestazioni in forma di
capitale erogate da fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e
redditi diversi nonché i dati contributivi, previdenziali ed assicurativi e
quelli relativi all'assistenza fiscale prestata nello stesso anno 2006 per il
periodo d'imposta precedente.
I soggetti obbligati alla presentazione sono indicati dettagliatamente al punto
1 delle istruzioni per la compilazione del modello (Allegato 2).
Modalità e termini di presentazione della dichiarazione
La dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'art. 4 del DPR 22 luglio
1998 n.322 Mod. 770/2007 SEMPLIFICATO deve essere presentata esclusivamente per
via telematica direttamente o tramite intermediario abilitato, ai sensi
dell'art.3, comma 2, del citato DPR n.322/1998 e successive modificazioni.
La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la
ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate. La prova della
presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione rilasciata per via
telematica dall'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento.
La trasmissione telematica deve essere effettuata entro il 1 ottobre 2007 (il
30 settembre è festivo), presentando il modello 770/2007 SEMPLIFICATO.
Composizione del modello 770/2006 SEMPLIFICATO
Il modello e le relative istruzioni sono prelevabili dal sito internet
dell'Agenzia delle Entrate.
Le istruzioni relative ai dati previdenziali ed assistenziali INPS sono
analoghe a quelle contenute nel mod. CUD 2007 e sono riportate integralmente in
Appendice al modello 770/2006 Semplificato.
La parte C (Dati previdenziali e assistenziali INPS), (All.2) non ha subito
modifiche nella composizione del prospetto rispetto all'anno precedente. Ciò in
quanto i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei
contributi e l'implementazione delle posizioni assicurative individuali
provengono mensilmente attraverso il modello di denuncia telematica EMens,
introdotto dall'art. 44 del D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito con la
legge 24 novembre 2003, n.326.
Modalità di compilazione
Per le modalità di compilazione si rinvia alle istruzioni allegate al citato
Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate (All. 3 - APPENDICE ).
Dati previdenziali e assistenziali INPS
La parte C dei Dati previdenziali e assistenziali INPS è suddivisa in due
sezioni:
- Sezione 1 per i lavoratori subordinati;
- Sezione 2 per i collaboratori coordinati e continuativi
SEZIONE 1
Lavoratori subordinati
Punto 1 del campo - Matricola aziendale - indicare il numero di matricola
attribuito dall'INPS al datore di lavoro. Nel caso in cui nel corso dell'anno
solare il datore di lavoro abbia versato contributi per lo stesso dipendente
utilizzando più posizioni aziendali contrassegnate da matricole INPS diverse,
devono essere compilati distinti riquadri dei dati previdenziali ed
assistenziali.
Punto 2 - Ente pensionistico INPS - barrare unicamente quando i contributi
pensionistici sono versati all'INPS (FPLD, ex Fondo di previdenza per gli addetti
ai pubblici servizi di trasporto, ex Fondo speciale di previdenza per i
dipendenti dell'ENEL e delle aziende elettriche private, ex Fondo speciale di
previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in
concessione, Fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente
da aziende di navigazione aerea, Fondo speciale di previdenza per i dipendenti
delle Ferrovie dello Stato, Fondo speciale di previdenza per il personale
addetto alle gestioni delle imposte di consumo (dazieri), Gestione speciale ex
enti pubblici creditizi.
Punto 3 - Altro ente pensionistico - barrare per i lavoratori iscritti, ai fini
pensionistici, ad enti diversi dall'INPS (ad esempio: INPDAP, INPGI, ENPALS,
forme pensionistiche estere, ecc).
Punto 4 - Imponibile previdenziale - indicare l'importo complessivo delle
retribuzioni mensili dovute nell'anno solare, sia intere che ridotte (stipendio
base, contingenza, competenze accessorie, ecc.) nonché l'importo complessivo
delle competenze non mensili (arretrati relativi ad anni precedenti dovuti in
forza di legge o di contratto, emolumenti ultra-mensili come la 13a o 14a
mensilità ed altre gratifiche, premi di risultato, importi dovuti per ferie e
festività non godute, valori sottoposti a ordinaria contribuzione riferiti a
premi per polizze extra professionali, mutui a tasso agevolato, utilizzo di
autovetture o altri fringe benefits).Gli arretrati di retribuzione da includere
nel punto 4, sono unicamente quelli corrisposti nell'anno 2006 a seguito di
norme di legge o di contratto aventi effetto retroattivo. Sono invece esclusi
gli arretrati corrisposti nell'anno 2006 ma riferiti ad anni precedenti,
liquidati a seguito di transazione, conciliazione o sentenza che debbono essere
assoggettati a contribuzione utilizzando il DM10/V e imputati agli anni e/o ai
mesi di spettanza, utilizzando i modelli O1/M-vig, SA/vig, dal 1°gennaio 2005
EMens rettificativi. Per questa tipologia di arretrati dovrà essere consegnata
al lavoratore un certificazione sostituiva per la parte previdenziale di quella
eventualmente già emessa (O1/M-vig o CUD sostitutivo).
Riguardo all'imponibile, si forniscono le precisazioni che seguono:
- per i lavoratori per i quali gli adempimenti contributivi sono assolti su
retribuzioni convenzionali, devono essere indicate le predette retribuzioni
convenzionali;
- per i lavoratori occupati all'estero in Paesi con i quali vigono convenzioni
parziali, per i lavoratori soggetti al massimale di cui all'art. 2, c. 18,
della legge n.335/1995, fissato per l'anno 2006 in euro 85.478,00 e per i soci
di cooperative ex DPR n.602/70, la retribuzione da indicare al punto 4 deve
essere quella assoggettata al contributo IVS.
- per i lavoratori cessati al 31 dicembre 2006 (ultimo giorno lavorato),
l'indennità sostitutiva del preavviso va inclusa in tale campo anche per la
parte che copre l'anno 2007; ai fini del relativo accreditamento contributivo,
infatti, il periodo di riferimento viene specificato nell'elemento dell'EMens.
Per i lavoratori iscritti anche ai Fondi integrativi gestiti dall'INPS (Fondo
esattoriali, GAS e Porto di Genova e Trieste) dovrà essere indicato il solo
imponibile riferito alla contribuzione al F.P.L.D.
Per i premi di risultato deve essere indicata nel punto 4 la parte assoggettata
a contribuzione previdenziale ed assistenziale e non quella soggetta al
contributo di solidarietà del 10 per cento, non pensionabile (legge n.67 del
1997).
Per i sindacalisti (contribuzione "aggiuntiva" art.3, c.5 e 6
D.Lgs.564/96) dovrà essere indicato l'imponibile assoggettato a contribuzione
aggiuntiva nell'anno 2006, ancorché riferito alla competenza 2005, dato il più
ampio termine di versamento della contribuzione in questione (30 settembre
dell'anno successivo a quello di riferimento). Il periodo di riferimento viene
specificato nell'elemento attributo "ANNO", , periodo dell'EMens.
Relativamente alla contribuzione "figurativa" art.6, c.3, M 28 aprile
2000, n.157 (credito cooperativo) e n.158 (credito) per i periodi per i quali è
stata versata la contribuzione correlata all'assegno a sostegno del reddito,
deve essere indicato l'importo complessivo della retribuzione di riferimento.
Qualora nell'anno 2006 siano state corrisposte competenze (ad esempio premi di
produzione) riferite a periodi antecedenti l'atto della risoluzione del
rapporto di lavoro, le stesse andranno aggiunte all'imponibile stesso. Le
informazioni riferite alla collocazione temporale dei predetti imponibili sono
desumibili dall'unica denuncia EMens, che dovrà essere prodotta per il mese in
cui è stata versata oltre alla contribuzione "figurativa" anche
quella ordinaria.
La suddetta denuncia sarà composta di due sezioni : una identificata dal tipo
lavoratore CR o CF, l'altra dal tipo lavoratore "normalmente"
utilizzato, ovvero caratterizzata dall'assenza del tipo lavoratore.
Variabili retributive
Si rammenta che l'imponibile riferito al 2006 deve essere rettificato:
- degli importi pagati o recuperati nel mese di gennaio 2006, ma riferiti al
mese di dicembre 2005;
- degli importi pagati o recuperati nel mese di gennaio 2007, ma riferiti al
mese di dicembre 2007.
Si tratta degli importi indicati sul DM10 con i codici A000 e D000.
I punti da 5 a 7 - Contributi dovuti -
Tali punti riguardano l'attestazione del versamento intero o parziale ovvero il
mancato versamento del complesso dei contributi dovuti, sia per la quota a
carico del datore di lavoro, che per quella a carico del lavoratore dipendente.
In particolare:
Punto 5 -va barrato se i contributi sono stati interamente versati -
Punto 6 - va barrato se i contributi sono stati parzialmente versati -
Punto 7 - va barrato se i contributi non sono stati versati -
Nel caso in cui i contributi non siano stati versati in tutto o in parte (ad
esempio per calamità naturali) nelle annotazioni potrà essere indicato il
motivo dell'omesso versamento.
Si osserva che il D.L. 233/2006 (art. 37, commi 32 e 33) convertito con
modificazioni dalla legge n.248/2006, ha previsto delle novità in materia di
deducibilità fiscale dei contributi in caso di sospensione dei termini per
calamità naturali. Pertanto, nei periodi di imposta in cui i termini di
versamento di contributi deducibili dal reddito o che non concorrono a formare
il reddito sono sospesi in conseguenza di calamità naturali, resta ferma la deducibilità
degli stessi, se prevista da apposite disposizioni di legge. Tali contributi
non possono essere ulteriormente dedotti o esclusi dal reddito di imposta in
cui sono effettivamente versati.
Punto 8 - Contributi a carico del lavoratore trattenuti - indicare l'importo
dei contributi obbligatori trattenuti al lavoratore. In tale punto non deve
essere indicata né la trattenuta per i pensionati che lavorano, né le altre
contribuzioni, anche se obbligatorie, non dovute all'INPS (es: contributi
INPDAP, ecc.). Di norma devono essere indicati i seguenti contributi a carico
del lavoratore:
- 8,89 % (IVS) o diversa aliquota dovuta a fondi pensionistici;
- 0,30% (CIGS);
- 0,125% (contributo lavoratori aziende del credito e credito cooperativo,
(D.M. n.157 e 158 del 2000);
-1% (IVS) sulla parte di retribuzione eccedente la prima fascia pensionabile;
- contributo integrativo per i lavoratori in miniera;
- contributo di solidarietà del 2% a carico degli iscritti agli ex fondi
integrativi gestiti dall'INPS.
Le ritenute previdenziali ed assistenziali riferite a componenti variabili
della retribuzione (D.M. 7 ottobre 1993), per le quali gli adempimenti
contributivi vengono assolti nel mese di gennaio dell'anno successivo, non
devono essere riportate nel campo in questione.
Punto 9 - Bonus L. 243/2004 - esporre l'ammontare del bonus riferito ai
contributi pensionistici maturati nell'anno di competenza della certificazione,
per i lavoratori che hanno esercitato la facoltà prevista dall'art. 1, c. 12,
della legge 29 agosto 2004, n.243.
Nel caso di disposizioni che determinano la sospensione della contribuzione
come a seguito di calamità naturali, anche il bonus sarà assoggettato alla
stessa normativa (messaggio n.017966 del 22.06.2006).
Mesi per i quali è stata presentata la denuncia EMens, punti 10 e 11.
La compilazione di tale campo è obbligatoria ed ha la funzione di certificare i
mesi per i quali, sono state trasmesse le denunce retributive individuali con
il flusso telematico EMens, indipendentemente dal mese in cui è stata
effettuata la trasmissione.
Il punto 10 deve essere barrato qualora in tutti i mesi dell'anno solare di
riferimento sia stata presentata la denuncia dei lavoratori EMens.
Nel punto 11, alternativo al punto 10, devono essere barrate le caselle
relative ai singoli mesi dell'anno solare in cui non è stata presentata la
denuncia EMens. Ad esempio nel caso di assunzioni, cessazioni, sospensioni
avvenute nel corso dell'anno ovvero per i lavoratori intermittenti.
SEZIONE 2
Collaborazioni coordinate e continuative
Questa sezione è riservata alla certificazione dei compensi corrisposti,
durante l'anno 2006, ai collaboratori coordinati e continuativi, ivi compresi i
collaboratori a proge......