COMUNICAZIONE PERMESSI SINDACALI 2008
ESCLUSIONE DELL'OFFERTA CHE NON CONSENTE LA VALUTAZIONE ANALITICA DEI COSTI
Circolare F
Circolare F.L. 2/2009
Alle PREFETTURE-UTG (ad esclusione del Friuli Venezia
Giulia, Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta)
LORO SEDI
OGGETTO: Istruzioni per la richiesta, da parte degli enti
locali, del contributo erariale per il finanziamento dell’onere sostenuto
nell’anno 2008 relativo alla concessione di aspettative sindacali.
1. Premessa
L’articolo 1 bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n.
599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, ha
previsto l’assegnazione ai comuni, alle province, alle comunità montane, nonché
alle Ipab (ora ASP a seguito del riordino disciplinato dal decreto legislativo
4 maggio 2001, n. 207), di un contributo erariale per il personale cui è stata
concessa l’aspettativa per motivi sindacali. Ciò con riferimento alla
disciplina sulle aspettative sindacali prevista dal contratto collettivo
nazionale quadro del 7 agosto 1998, n. 5, e dall’articolo 39 del contratto
collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle regioni e delle
autonomie locali sottoscritto in data 22 gennaio 2004. Viene stabilito,
inoltre, che in caso di insufficienza dei fondi, il contributo e’ ripartito in
misura proporzionale.
2. Criteri e modalità di concessione del contributo
erariale
Il richiamato articolo 1 bis ha previsto che alla
copertura della spesa relativa al contributo in esame, si sarebbe provveduto
con la quota annuale dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e
professioni (ICIAP) versata allo Stato dai comuni per il tramite delle
amministrazioni provinciali, ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 2 marzo
1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.
Nel corso degli anni, i vari provvedimenti in materia di
riordino dei tributi locali, pur non apportando modifiche alla disposizione
richiamata e confermando il suo finanziamento nell’ambito delle relative misure
compensative, hanno disposto la revisione della fiscalità locale, tramite
abrogazioni, istituzioni o devoluzioni di tributi locali.
In particolare, il decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, recante “Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni Irpef e
istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della
disciplina dei tributi locali”, ha abolito l’ICIAP (articolo 36, comma 1,
lettera c), compensando la minore entrata con la compartecipazione delle
province e dei comuni al gettito dell’imposta regionale sulle attività
produttive (IRAP) (articolo 27, comma 1).
Successivamente, l’articolo 11, commi 1 e 3 del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, recante “Disposizioni in materia di
federalismo fiscale, a norma dell’articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n.
133”, ha abolito, a decorrere dall’anno 2001, la compartecipazione dei comuni e
delle province al gettito dell’imposta regionale sulle attività produttive, che
è stato interamente attribuito alle regioni ed ha assicurato, con la medesima
decorrenza, l’attribuzione ai comuni ed alle province di trasferimenti erariali
di importo pari alla compartecipazione IRAP dell’anno 1998, incrementata del
tasso programmato di inflazione per gli anni 1999, 2000 e 2001 ma nulla ha
previsto in merito alla copertura finanziaria degli oneri previsti dal richiamato
articolo 1-bis del decreto legge n. 599 del 1996.
Tale circostanza ha determinato, negli ultimi anni,
difficoltà nel reperire le risorse necessarie per il finanziamento del
contributo in esame.
Si è ritenuto, pertanto, che il finanziamento di questo
intervento dovesse trovare copertura nell’ambito dei fondi erariali assegnati
al Ministero per la corresponsione dei contributi erariali ai comuni e, di
conseguenza, annualmente questo Ufficio trasmette al Ministero dell’Economia e
delle Finanze (M.E.F.) formale richiesta di fondi da destinare a copertura
dell’onere relativo alla concessione di aspettative sindacali ma fino
all’esercizio finanziario 2008 alla stessa non ha fatto seguito un riscontro
positivo.
Ciò nonostante, negli esercizi finanziari 2007 (oneri
sostenuti nell’anno 2006 e anni precedenti) e 2008 (oneri anno 2007),
l’erogazione del contributo è avvenuta ricorrendo a variazioni compensative da
altri capitoli gestiti, ove è stato possibile reperire risorse per le quali
l’obbligazione, al termine dell’esercizio, non si era giuridicamente
perfezionata.
Per l’esercizio finanziario 2009 il M.E.F. ha stanziato
delle risorse che si presume consentiranno il finanziamento dell’intera spesa
relativa alla concessione delle aspettative sindacali dell’anno 2008
e di quelle spese riferite all’anno 2007 non prese in esame nello scorso
esercizio in quanto la certificazione relativa è stata prodotta oltre il
termine prefissato.
3. Modalità di compilazione e trasmissione.
La richiesta del contributo da parte di tutti gli enti
locali interessati dovrà avvenire mediante compilazione di un certificato.
Nel certificato, sempre con riferimento all’anno 2008, gli
enti debbono indicare gli elementi informativi del personale interessato,
l’ammontare del trattamento economico annuo spettante a ciascun dipendente cui
è stata concessa l’aspettativa sindacale, comprensivo degli oneri riflessi a
carico dell’ente, il periodo - relativo all’anno di riferimento della richiesta
- per il quale è stata concessa l’aspettativa sindacale, nonché l’ammontare del
contributo richiesto.
Nel presentare istanza di rimborso gli enti sono invitati
ad utilizzare il modello di certificato allegato alla presente circolare
consultabile sul sito internet di questa Direzione centrale nella sezione “Le
Circolari e i decreti” alla pagina http://www.finanzalocale.interno.it/circ/fl2-09.html
.
Gli enti dovranno trasmettere i certificati alla
Prefettura-UTG competente per territorio entro il termine
del 15 maggio 2009.
E’ il caso di precisare che eventuali ritardi nella
trasmissione dei certificati comporteranno l’esclusione dell’ente dal pagamento
del contributo per il corrente esercizio finanziario.
In tal caso la certificazione verrà presa in esame
nell’esercizio successivo ma solo compatibilmente con la disponibilità di
risorse stanziate dal M.E.F..
4. Adempimenti delle Prefetture
Una volta acquisito i certificati, codeste Prefetture-UTG,
dopo aver esperito un controllo formale, trasmetteranno a questo Ministero –
Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – Direzione centrale della
finanza locale – Area III: Trasferimenti speciali agli enti locali, i
certificati stessi in un unico plico entro il 15 giugno
2009.
La certificazione da trasmettere dovrà essere in
originale. Non verranno prese in esame copie di certificati.
Per eventuali chiarimenti e problematiche amministrative è
possibile rivolgersi alla Sig.ra Silvia Ricotta allo 06/46548158 silvia.ricotta@interno.it o alla
Sig.ra Daniela Secondini allo 06/46548156 daniela.secondini@interno.it
La presente circolare viene trasmessa esclusivamente in
via informatica.
Le Prefetture-UTG dovranno inoltrare agli enti locali
copia della presente circolare e dell’allegato modello.
Roma lì,
11 febbraio 2009
IL
DIRETTORE CENTRALE
(Verde)
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