CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI
Costi del portavoce tra le spese di personale
N
N. 06132/2011REG.PROV.COLL.
N. 09459/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9459 del 2010,
proposto da:
Associazione Sportiva Tennis Club di Torre del Greco, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Angelone,
con domicilio eletto presso lo Studio Alfredo e Giuseppe Placidi, in Roma, via
Cosseria n. 2;
contro
Comune di Torre del Greco, in persona del Sindaco pro
tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Elio Benevento e Antonino Salvini,
con domicilio eletto presso il dott. Giuseppe Landolfi, in Roma, via James
Joyce, n. 80;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Campania – Napoli, Sezione
VII, n. 07036/2010, resa tra le parti, di reiezione dei ricorsi, introduttivo e
per motivi aggiunti, relativamente all’impugnativa degli atti sub a), g), i) ed
l); di declaratoria di improcedibilità relativamente all’impugnativa degli atti
sub b), c), d), e), h) e di inammissibilità relativamente all’impugnativa
dell’atto sub f). Inoltre di declaratoria di difetto di giurisdizione
limitatamente alla contestazione della richiesta di pagamento dei canoni arretrati.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di
Torre del Greco ;
Vista la memoria prodotta dalla parte appellante a
sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio
2011 il Cons. Antonio Amicuzzi e uditi per le parti gli avvocati Angelone e
Benevento;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto
segue:
FATTO
Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo
grado e successivi motivi aggiunti l’Associazione sportiva Tennis Club di Torre
del Greco, già concessionaria di una struttura sportiva ubicata nell’area
antistante il complesso immobiliare denominato “Istituto La Salle”, ha chiesto
l’annullamento: a) del provvedimento con il quale il Dirigente del Settore
Sviluppo Economico e Servizi alla Persona ha intimato all’Associazione
l’immediato rilascio di detta struttura sportiva entro 10 giorni dalla
ricezione dell’atto ed ha richiesto il pagamento di canoni arretrati; b) dell’ordinanza
sindacale con cui è stato disposto lo sgombero della struttura entro tre
giorni, pena l’esecuzione forzata; c) della delibera con cui il Comune ha
deciso di affidare la struttura in concessione a terzi; d) della determinazione
dirigenziale con cui è stato approvato il bando di gara; e) dell’avviso
pubblico del 28.10.08; dello schema di convenzione. Inoltre f) della
comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della l. n. 241/1990,
finalizzato alla convalida dell’ordinanza sindacale del 13.11.08; g) della
determinazione dirigenziale del 4.12.08 prot. 1230/RO con cui è stato concluso
il procedimento in questione; h) della determinazione dirigenziale con cui è
stata revocata la determinazione dirigenziale del 16.11.08 concernente
l’indizione di un avviso pubblico per l’affidamento in concessione
dell’impianto sportivo del complesso “La Salle”; i) della delibera con cui la
Giunta Municipale ha dato mandato al Dirigente del Settore di procedere
all’affidamento in concessione della struttura sportiva annessa al complesso
“La Salle”, mediante procedura ad evidenza pubblica; l) della determinazione
dirigenziale con cui è stato approvato un nuovo avviso pubblico per
l’affidamento in concessione della struttura in questione.
Con il ricorso in appello in epigrafe indicato detta
Associazione ha chiesto l’annullamento della sentenza del T.A.R. in epigrafe
indicata con la quale detto ricorso è stato in parte respinto, in parte
dichiarato improcedibile ed in parte inammissibile.
A sostegno del gravame sono state dedotte le seguenti
censure:
1.- Il giudice di primo grado ha erroneamente asserito
che l’Associazione de qua non aveva titolo a veder riscontrata con atto
espresso la sua richiesta di proroga della concessione e che la concessione di
beni pubblici aventi rilevanza economica richiede necessariamente il preventivo
espletamento di una procedura selettiva pubblica anche quando il privato sia
titolare, come nel caso che occupa, di diritto di insistenza.
2.- Erroneamente il T.A.R. ha statuito che il provvedimento
con il quale è stato chiesto alla Associazione de qua di liberare l’impianto
non doveva essere preceduto da comunicazione di avvio del procedimento.
3.- Il Giudice di primo grado ha erroneamente asserito
che il Comune de quo poteva affidare l’impianto sportivo di cui trattasi in
concessione a terzi anche a mezzo di una gara in cui, al fine di favorire la
più ampia partecipazione, alle partecipanti non fosse richiesto il possesso di
alcun requisito di capacità tecnica, economica e finanziaria.
Con atto depositato il 14.4.2011 si è costituito in
giudizio il Comune di Torre del Greco, che ha dedotto la infondatezza
dell’appello.
Con memoria depositata il 19.4.2011 parte appellante
ha ribadito tesi e richieste.
Alla pubblica udienza del 24.5.2011 il ricorso in
appello è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle
parti come da verbale di causa agli atti del giudizio.
DIRITTO
1.- Con il ricorso in appello in esame l’Associazione
Sportiva Tennis Club di Torre del Greco ha chiesto l'annullamento della
sentenza in epigrafe specificata, con la quale in parte è stata pronunciata
declaratoria di improcedibilità e di inammissibilità ed in parte è stato
respinto il ricorso proposto contro i provvedimenti del Comune di Torre del
Greco di intimazione di rilascio della struttura sportiva ubicata nell’area
antistante il complesso immobiliare denominato “Istituto La Salle”, nonché di
pagamento di arretrati, di sgombero e di emanazione di avviso pubblico per
l’affidamento in concessione dell'impianto stesso.