CONCESSIONE DI CAPPELLE E LOCULI: SOGGETTIVITÀ IVA
Trasferimenti erariali 2002: in arrivo la terza rata
Risoluzione del 29/11/2002 n
Risoluzione del 29/11/2002 n. 376
Agenzia delle
Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
Oggetto:
Istanza di interpello - Trattamento IVA da riservare alle concessioni in uso a
privati di loculi, cappelle ed altri manufatti cimiteriali.
(Documento in fase di trattamento redazionale.)
Testo:
Con l'istanza di interpello di cui all'oggetto concernente l'esatta
applicazione dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e' stato esposto il seguente
Quesito
La WK Costruzioni s.r.l., a seguito della convenzione stipulata, in data ....,
con il Comune di ......, ha avuto in concessione la realizzazione dei lavori di
ampliamento dei due cimiteri comunali e la gestione delle opere e dei servizi
cimiteriali.
In particolare, nell'ambito delle obbligazioni assunte, la societa':
- realizza le opere di ampliamento dei cimiteri;
- cede i loculi e gli altri manufatti in concessione d'uso a privati, secondo
le tariffe stabilite nell'atto di concessione;
- garantisce servizi cimiteriali come le tumulazioni, le estumulazioni,
l'illuminazione elettrica votiva, etc.
L'istante chiede, quindi, di conoscere, in considerazione della disposizione di
cui all'articolo 1, comma 14, del decreto legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, se sono da assoggettare
ad Iva le operazioni di cessione di loculi e cappelle nonche' le prestazioni
dei servizi cimiteriali resi dalla stessa istante; in caso affermativo,
l'istante chiede che sia specificata l'aliquota applicabile.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L'istante ritiene che la disposizione di cui all'articolo 1, comma 14 del
decreto legge n. 417 del 1991, la quale stabilisce che le concessioni di loculi
cimiteriali non costituiscono attivita' commerciale agli effetti dell'Iva, si
applichi solo se riferita all'attivita' posta in essere direttamente dal
Comune, in veste di pubblica autorita'.
Conseguentemente, l'istante ritiene che, nel caso in cui l'attivita' in
questione sia esercitata da una societa' commerciale, la stessa assuma
rilevanza agli effetti dell'Iva.
Pertanto, la societa' istante e' del parere che sia la cessione agli utenti di
loculi e cappelle sia i servizi cimiteriali effettuati dalla medesima siano da
assoggettare ad Iva con aliquota ordinaria.
Parere dell'Agenzia delle Entrate
Nella fattispecie sottoposta all'esame della scrivente un Comune, con apposita
convenzione, ha affidato alla societa' concessionaria la gestione delle aree
cimiteriali e dei relativi servizi. Nell'ambito di tale attivita' di gestione
la societa' concessionaria, con scritture private, cede in concessione d'uso i
loculi cimiteriali per 99 anni, rinnovabili su richiesta, a terzi.
Il tema dell'applicazione dell'Iva alle concessioni di loculi cimiteriali,
anche se nella diversa ipotesi in cui le concessioni siano fatte direttamente
dai comuni, ha provocato un contenzioso sfociato dinanzi alla Corte di
Giustizia delle CE.
La Corte con la sentenza n. 231/87 del 17 ottobre 1989, ha riconosciuto che
tali concessioni, rientrando tra le attivita' svolte dagli enti pubblici in
veste di pubblica autorita', sono da ritenersi escluse dal campo di
applicazione dell'Iva ai sensi dell'articolo 4, n. 5) della sesta direttiva CEE
secondo cui "gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri
organismi di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le
attivita' od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorita', anche
quando, in relazione a tali attivita' od operazioni, percepiscono diritti,
canoni, contributi o retribuzioni".
In argomento e' poi intervenuto il decreto legge n. 417 del 1991, che
all'articolo 1, comma 14, ha disciplinato il trattamento fiscale delle
concessioni a privati di aree, di loculi cimiteriali e degli altri manufatti
per la sepoltura, disponendo espressamente che le medesime non costituiscono
attivita' di natura commerciale ai fini Iva, dal cui campo di applicazione sono
pertanto escluse.
Tale norma, tuttavia, non distingue, dal punto di vista soggettivo, le ipotesi
in cui l'attivita' sia svolta direttamente da un comune da quelle in cui
l'attivita' sia svolta, come nel caso in esame, da una societa' concessionaria
per la quale opera la presunzione di commercialita' prevista dall'art 4 del
D.P.R. n. 633 del 1972.
Per chiarire la portata della norma recata dal citato decreto legge si ritiene
utile richiamare la sentenza C-276/97 del 12 settembre 2000 in cui la Corte di
Giustizia delle CE e' tornata sull'interpretazione dell'art. 4, n. 5) della
sesta direttiva ribadendo che il principio di non assoggettamento ad Iva
"presuppone, oltre al fatto che l'attivita' considerata sia esercitata in
veste di pubblica autorita', l'esercizio di tale attivita' da parte di un ente
di diritto pubblico". Ne consegue, secondo la Corte, che
"un'attivita' svolta da un privato non e' esente dall'Iva per il solo
fatto di consistere nel compimento di atti che rientrano nelle prerogative
della pubblica autorita'".
In base a tale impostazione la Corte ha ritenuto, nella sentenza da ultimo
citata, che l'esenzione di cui all'art. 4, n. 5) della sesta direttiva non puo'
trovare applicazione nel caso in cui "l'attivita' consistente nel mettere
a disposizione degli utenti un'infrastruttura stradale contro il pagamento di un
pedaggio e' esercitata ... non gia' da un ente pubblico, bensi' da operatori
privati" in base ad un regime di concessione.
Alla luce della giurisprudenza comunitaria richiamata si ritiene che la
disposizione recata dall'art. 1, comma 14, del decreto legge n. 417 del 1991
possa trovare applicazione solo nei confronti dei soggetti espressamente
previsti dall'art. 4, n. 5) della sesta direttiva, tra i quali non rientrano le
societa' commerciali.
Di conseguenza, si ritiene che le cessioni a terzi in concessione d'uso dei
loculi cimiteriali per 99 anni, effettuate dalla societa' concessionaria
rientrino nel campo di applicazione dell'Iva e che ad esse si renda applicabile
l'aliquota prevista dalla Tabella A, parte III, n. 127-quinquies) allegata al
D.P.R. n. 633 del 1972 in quanto i loculi sono assimilati alle opere di
urbanizzazione primaria ai sensi dell'art. 26-bis del decreto legge n. 415 del
1989 convertito con modificazioni dalla legge n. 38 del 1990 e
dell'interpretazione autentica di tale norma contenuta nell'art. 1, comma 14,
del decreto legge n. 417 del 1991 convertito dalla legge n. 66 del 1992.
Per quanto riguarda gli altri servizi cimiteriali offerti dalla societa'
concessionaria si specifica che i servizi relativi ad inumazioni, tumulazioni,
esumazioni, traslazioni di salme, cremazioni, etc., sono soggetti ad Iva con
aliquota ordinaria. Tali servizi, infatti, come gia' chiarito dalla circolare
n. 8 del 1993 esulano dal campo di applicazione dell'Iva solo se resi dai
comuni nella veste di pubblica autorita'.
Rientrano nel campo di applicazione dell'Iva i servizi concernenti la
manutenzione delle tombe, l'illuminazione elettrica con lampade votive, e in
genere tutti gli altri servizi disciplinati da disposizioni di natura
privatistica, per i quali, in assenza di specifiche disposizioni, si rende
applicabile l'aliquota ordinaria del 20 per cento.
Sono, infine, esenti da Iva, ai sensi dell'art. 10, primo comma, n. 27) del
D.P.R. n. 633 del 1972, cosi' come chiarito nella risoluzione n. 551603 del 5 luglio
1989, le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri quali il disbrigo di
pratiche, l'allestimento della camera ardente, il trasporto feretro, le
cessioni del feretro e delle corone mortuarie, prestazioni che sono esenti a
prescindere dal soggetto che le effettua, stante il carattere oggettivo
dell'esenzione.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di
interpello presentata alla Direzione regionale per la Sicilia, viene resa dalla
scrivente ai sensi dell'art.4, comma 1, ultimo periodo del d.m. 26 aprile 2001,
n. 209.
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