CONCESSIONE DI SERVIZI CON RISCHIO GESTIONALE: OCCORRE UNA PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA
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T.A.R.
Lombardia–Milano – Sez. III - Sentenza 4 agosto 2004, n. 3242
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
(Sezione III)
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul
ricorso n. 1782/2004 proposto da AVIP s.p.a., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo
Andena e Fabio Romanenghi nello studio dei quali è elettivamente domiciliata in
Milano, via Caminadella n. 2;
contro
il Comune di Pavia, in
persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv.
Francesco Bertone nello studio del quale è elettivamente domiciliato in Milano,
via Giotto n. 64;
e nei
confronti di
IPAS s.p.a., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Chiara
Berra con la quale è
domiciliata “ex lege” presso la Segreteria della Sezione;
per
l'annullamento
- della
delibera G.C. n. 371 del 29 dicembre 2003 del Comune di Pavia con la quale è
stata indetta la trattativa privata per l’affidamento della fornitura, posa in
opera e manutenzione di manufatti di arredo urbano nel territorio comunale per
un periodo di sei anni, e dei suoi allegati nonché delle operazioni di gara,
dei relativi verbali e della delibera e/o determinazione di aggiudicazione, e
di tutti gli atti, con la sola eccezione della delibera di indizione, del
capitolato tecnico e del facsimile della lettera di invito, con cui è stato
negato alla ricorrente l’accesso alla gara nonostante le ripetute istanze;
- degli
ulteriori atti preordinati, presupposti, consequenziali e comunque connessi;
nonché per la declaratoria
di
nullità, inefficacia e/o per l’annullamento dell’eventuale contratto stipulato
tra il Comune di Pavia e la ditta aggiudicataria.
VISTO il
ricorso con i relativi allegati;
VISTI gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pavia e della
società IPAS;
VISTI i
motivi aggiunti notificati in data 16 e 20 aprile 2004 e depositati il 26
aprile 2004;
VISTI gli
ulteriori motivi aggiunti notificati in data 20 e 21 aprile 2004 e depositati
il 26 aprile 2004;
VISTE le
memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
VISTI gli atti tutti della causa;
Nominato
relatore alla pubblica udienza del 30 giugno 2004 il Ref. Daniele Dongiovanni;
Uditi, ai preliminari, l'avv. Romanenghi per la ricorrente, l'avv.
Bertone per il Comune resistente e l’avv. Berra per la società
controinteressata;
Considerato in fatto ed
in diritto quanto segue:
FATTO
Con il provvedimento
impugnato n. 371 del 29 dicembre 2003, il Comune di Pavia ha deliberato di
affidare a trattativa privata la concessione, della durata di sei anni, per la
fornitura e la gestione dei manufatti di arredo urbano ed impianti pubblicitari
sul territorio comunale.
La ricorrente, in data
16 febbraio 2004, ha indirizzato all’amministrazione comunale una nota con la
quale, nel contestare la legittimità della procedura, chiedeva di essere
comunque invitata alla trattativa privata.
La società AVIP, oltre a
non ricevere alcun favorevole riscontro alle proprie richieste, ha appreso poi
che la gara era stata aggiudicata alla IPAS s.p.a..
Avverso tali determinazioni
dell’amministrazione comunale, ed ogni altro atto a questi connesso,
presupposto e consequenziale, ha proposto impugnativa la società interessata,
chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, per i seguenti
motivi:
1) violazione dell’art.
42, comma 2, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267; incompetenza della Giunta
comunale all’indizione della gara e alla scelta della procedura.
La delibera della Giunta
Comunale n. 371 del 29 dicembre 2003 (qui impugnata) avrebbe dovuto essere
adottata, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs n. 267/2000, dal Consiglio Comunale.
Tale procedura di
affidamento, infatti, non essendo prevista in alcun atto fondamentale del
Consiglio, non avrebbe potuto essere adottato dalla Giunta municipale.
Le competenze previste
dal Testo Unico per gli enti locali (D.Lgs n. 267/2000) sono, infatti,
tassative ed inderogabili;
2) violazione del
principio comunitario e interno della concorrenza in relazione ai canoni di
efficienza, efficacia, economicità e trasparenza della P.A.; violazione
dell’art. 7 del D.lgs n. 157/95 e dell’art. 24, commi 1 e 5, della legge n.
289/2002; violazione dell’art. 113 del D.Lgs n. 267/2000; eccesso di potere per
difetto assoluto di motivazione.
Dalla motivazione del
provvedimento impugnato, non molto chiara, sembra evincersi che
l’amministrazione comunale non abbia applicato le regole comunitarie in materia
di appalti di forniture (D.Lgs n. 157/1995) in quanto il valore
dell’affidamento sarebbe sotto la soglia economica stabilita dalle direttive.
Innanzitutto, va
contestato che il valore sia sotto la soglia comunitaria in quanto,
considerando che si tratta di un affidamento della durata di sei anni che
comporta l’installazione di materiale come transenne parapedonali, portabici e
quant’altro, l’importo è di gran lunga superiore alla soglia di cui all’art. 1
del D.lgs n. 157/1995 (euro 200.000).
In ragione di ciò, il
Comune di Pavia non avrebbe potuto ricorrere alla trattativa privata.
All’epoca dello
svolgimento della procedura, poi, era ancora in vigore l’art. 24, commi 1 e 2,
della legge n. 289/2002, peraltro richiamato dalla stessa stazione appaltante,
che inibiva il ......