CONCORSI E POSTI RISERVATI
Decadenza dei dirigenti non confermati
Sentenza 169/2010
Sentenza 169/2010
Giudizio
Presidente AMIRANTE -
Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del 23/03/2010
Decisione del 10/05/2010
Deposito del 13/05/2010
Pubblicazione in G. U. 19/05/2010
Norme impugnate:
Art. 2 della legge della Regione
Liguria 18/02/2009, n. 3.
Massime:
34644 34645
Titoli:
Atti decisi:
ric. 29/2009
SENTENZA N.
169
ANNO 2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai
signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo
MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,
Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo
Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Liguria 18
febbraio 2009, n. 3 recante «Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2008,
n. 44 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009)», promosso dal Presidente
del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 23-29 aprile 2009,
depositato in cancelleria il 28 aprile 2009 ed iscritto al n. 29 del registro
ricorsi 2009.
Udito
nell’udienza pubblica del 23 marzo 2010 il Giudice relatore Paolo Maddalena;
udito
l’avvocato dello Stato Francesco Lettera per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Ritenuto
in fatto
1. ( Con
ricorso notificato il 23 aprile 2009 e depositato il successivo 28 aprile, il
Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto in via principale questione
di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Liguria 18
febbraio 2009, n. 3 recante «Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2008,
n. 44 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009)».
1.1. ( La disposizione
impugnata sostituisce il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale n. 44
del 2008, stabilendo che «fatti salvi i divieti previsti dall’articolo 3, comma
94, lettera b), ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
– legge finanziaria 2008), nel limite del cinquanta per cento dei posti vacanti
previsti nell’ambito della programmazione triennale delle assunzioni, sono
banditi concorsi pubblici riservati per soggetti che prestino servizio con
contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso la Regione Liguria
e presso gli enti strumentali regionali e che abbiano almeno un anno di
attività maturato nel triennio anteriore alla data di entrata in vigore della
presente legge».
2. ( Il
ricorrente ritiene che questa disposizione, non prevedendo un contestuale
concorso pubblico non riservato riferito al restante cinquanta per cento dei
posti disponibili, si porrebbe in contrasto con i principi di uguaglianza e di
buon andamento della pubblica amministrazione fissati dagli artt. 3 e 97 della
Costituzione.
3. ( La
Regione Liguria non si è costituita.
4. ( In
prossimità dell’udienza pubblica il ricorrente ha depositato una memoria, nella
quale, richiamata la sentenza n. 293 del 2009 della Corte costituzionale,
sostiene la illegittimità costituzionale della disposizione censurata in quanto
essa «non trova alcuna ragione “speciale” per il ricorso ai concorsi riservati
e, [per]chè comunque, non prevede il contestuale concorso pubblico per il
(residuo) 50% dei posti vacanti nell’ambito della programmazione triennale
delle assunzioni».
Per la
difesa dello Stato la disposizione censurata avrebbe, poi, illegittimamente
individuato la categoria riservataria in soggetti con una esperienza limitata
ad un anno nell’ultimo triennio ovvero in soggetti che non avrebbero maturato
una indispensabile o quantomeno utile qualificazione nelle funzioni oggetto di
concorsi riservati.
L’Avvocatura
dello Stato rimarca, infine, come la mancanza di contestuali concorsi pubblici
non possa essere «lenita dalla astratta possibilità di bandirli nel futuro con
ricorso all’altro 50% dei posti vacanti nell’ambito della programmazione
triennale delle assunzioni, atteso che» sarebbe «sufficiente non bandire tali
concorsi (ciò che rientra certamente nell’attribuzione esclusiva della Regione)
per avere assunto personale reclutato esclusivamente con il ricorso al concorso
riservato».
Considerato in diritto
1. ( Il
Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto in via principale questione
di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Liguria 18
febbraio 2009, n. 3 recante «Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2008,
n. 44 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009)», per la quale
«fatti salvi i divieti previsti dall’articolo 3, comma 94, lettera b), ultimo
periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), nel limite
del cinquanta per cento dei posti vacanti previsti nell’ambito della
programmazione triennale delle assunzioni, sono banditi concorsi pubblici
riservati per soggetti che prestino servizio con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa presso la Regione Liguria e presso gli enti
strumentali regionali e che abbiano almeno un anno di attività maturato nel
triennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge».
1.1. ( Il
ricorrente ritiene che questa disposizione, non prevedendo un contestuale
concorso pubblico non riservato per il restante cinquanta per cento dei posti
disponibili, si porrebbe in contrasto con i principi di uguaglianza e di buon
andamento della pubblica amministrazione fissati dagli artt. 3 e 97 della Costituzione.
1.2. ( Nella
memoria depositata il 2 marzo 2010 il ricorrente evidenzia due ulteriori
profili di violazione degli artt. 3 e 97 Cost., sostenendo che questi sarebbero
violati, anche in quanto non sussisterebbe alcuna ragione “speciale” per il
ricorso ai concorsi riservati ed in quanto il legislatore regionale avrebbe
individuato quale categoria riservataria quella costituita da soggetti con una
esperienza limitata ad un anno nell’ultimo triennio, ovvero da soggetti che non
avrebbero maturato una indispensabile, o quanto meno utile, qualificazione
nelle funzioni oggetto di concorsi riservati.
2. ( Va
preliminarmente r......