CONCORSI PUBBLICI E SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE
FINANZIARIA 2007: DENUNCIA DEGLI ASSICURATI INAIL
REPUBBLICA
ITALIANA N.53/07 REG.DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 8990 REG:RIC.
Il
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale, Quinta Sezione
ANNO 1997
ha pronunciato la
seguente
decisione
sul ricorso in appello
proposto dall’AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1, con sede in Napoli, e dalla
GESTIONE LIQUIDATORIA DELL’UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 46 della Campania, avente
sede presso l’azienda predetta, entrambe in persona del direttore generale
dell’azienda, dottor Costantino Mazzei, difese dall’avvocato Innocenzo
Militerni e domiciliate in Roma, via Oslavia 30, presso lo studio dell’avocato
Domenico Sorrentino;
contro
- i dottori Antimo
COFRANCESCO, Antonietta DE PAOLA e Biagio PISAURO, Ombretta MARANO, Alberto
MARRA e Teresa LAROCCA (residenze non indicate), non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza 26
maggio 1997 n. 1328, con la quale il tribunale amministrativo regionale per la
Campania, quarta sezione, ha dichiarato il diritto dei dottori Marano, Marra,
Pisauro, Larocca, Cofrancesco e Di Paola, medici, ad essere assunti dall’unità
sanitaria locale n. 46 della Campania.
Visto il
ricorso in appello, notificato il 16 settembre e depositato il 15 ottobre 1997;
visto il
controricorso dei dottori Cofrancesco, De Paola e Pisauro, depositato il 4
novembre 1997;
vista la
memoria difensiva presentata dalle amministrazioni appellanti il 30 maggio
2006;
visti
gli atti tutti della causa;
relatore,
all’udienza del 13 giugno 2006, il consigliere Raffaele Carboni, e udito altresì
l’avvocato Oreste Agosto, in sostituzione dell’avvocato Militerni;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
L’unità
sanitaria locale n. 46 della Campania con deliberazione del comitato di
gestione 19 luglio 1988 n. 453 aveva indetto un concorso per venticinque posti
di assistente medico dei servizi di prevenzione e sanità pubblica, ai sensi
dell’articolo 9 della legge 20 maggio 1985 n. 207, sull’inquadramento nelle
unità sanitarie locali; il quale prevedeva che per un periodo di tre anni le
unità sanitarie indicessero direttamente (in luogo della regione) i concorsi
per la copertura dei posti vacanti nelle piante organiche. La graduatoria era
stata approvata con deliberazione del comitato di gestione 12 giugno 1991 n.
569, divenuta esecutiva il 14 ottobre 1991. L’amministrazione, dopo aver
nominato i vincitori, aveva poi utilizzato più volte la graduatoria fino al
quarantunesimo posto (con alcune rinunce alla nomina), per coprire posti resisi
liberi successivamente ed entro il biennio di validità della graduatoria
prevista dal comma 15 del citato articolo 9.
I
dottori Cofrancesco, De Paola, Marano, Pisauro, Larocca e Marra, collocatisi in
graduatoria in posti tra il quarantaseiesimo e il cinquantatreesimo, ritenendo
che vi fossero altri posti liberi e che l’amministrazione fosse obbligata a
coprirli e ad utilizzare, a tal fine, la graduatoria, chiesero
all’amministrazione, dapprima con istanze dell’11 giugno 1993 e poi con diffide
del 9 settembre 1993, di assumerli in servizio. L’unità sanitaria locale, con
note del 28 settembre 1993 di identico contenuto, oppose un diniego a ciascuno
dei richiedenti, con la motivazione che la graduatoria era scaduta il 12 giugno
1993, e che inoltre la decisione, se coprire o meno i posti, era di sua esclusiva
competenza.
I sei
medici hanno impugnato i dinieghi con altrettanti ricorsi al tribunale
amministrativo regionale per la Campania notificati il 20 novembre 1993
(procedimenti di primo grado, nell’ordine dei nomi sopra indicati, 14076/1993,
14077/1993, 14176/1993, 14075/1993, 14074/1993 e 14175/1993), sostenendo
appunto di aver diritto all’assunzione per scorrimento della graduatoria, nel
biennio decorrente dall’esecutività del provvedimento di approvazione della
graduatoria. Concessa dal giudice amministrativo, in sede cautelare, la
sospensione dell’esecutività dei provvedimenti impugnati, l’unità sanitaria
locale, con note del 10 febbraio 1995 a firma di un dirigente, ha ribadito il
diniego e affermato di non poter ottemperare ai provvedimenti cautelari del
giudice amministrativo, stanti il divieto di legge di assumere personale e la
mancanza di copertura finanziaria.
I sei
medici hanno impugnato anche questo secondo diniego con ricorsi notificati il
31 e 31 marzo 1995 (procedimenti di primo grado, rispettivamente, 687, 688,
689, 690, 691 e 692 del 1995), sempre sostenendo, con più motivi, la medesima
tesi e aggiungendo un motivo d’incompetenza del dirigente a provvedere.
Il
tribunale amministrativo regionale con la sentenza indicata in epigrafe ha riunito
e accolto i ricorsi, affermando che di regola l’amministrazione non è tenuta ad
assumere personale, scorrendo le graduatorie dei concorsi nel periodo della
loro validità, solo perché vi sono posti liberi; ma che nei concorsi banditi ai
sensi dell’articolo 9 della legge n. 207 del 1985 essa ha l’obbligo di
procedere allo scorrimento, e reciprocamente gli idonei, collocatisi in
posizione utile per ricoprire i posti liberi, hanno diritto all’assunzione.
L’azienda
sanitaria succeduta alla disciolta unità sanitaria locale, in proprio e come
gestione liquidatoria dell’unità sanitaria, appella sostenendo, con tre motivi
rubricati come violazione dell’articolo 9 della legge n. 207 del 1985, sia che
la graduatoria era scaduta sia che non esiste un diritto allo scorrimento della
graduatoria e all’assunzione.
DIRITTO
Le norme
sui concorsi pubblici prevedono sovente la possibilità dell’amministrazione di
conferire, agli idonei non vincitori, posti resisi liberi dopo la formazione
della graduatoria. In tal senso disponeva già il testo unico degl’impiegati
civili dello Stato emanato con decreto del presidente della repubblica 10
gennaio 1957 n. 3, il cui articolo 8 prevedeva la facoltà dell’amministrazione
di conferire, oltre i posti messi a concorso, non solo quelli che risultassero
disponibili alla data di approvazione della graduatoria (primo comma), ma anche
quelli messi a concorso che entro sei mesi dall’approvazione della graduatoria
si rendessero liberi per rinuncia o decadenza (terzo comma; l’articolo unico della
legge 8 luglio 1975 n. 305 lo ha modificato aggiungendo il caso di dimissioni).
Successivamente, entrato in vigore nei vari settori del pubblico impiego il
sistema dei contratti collettivi resi esecutivi con decreto del presidente
della repubblica, è stata spesso prevista la “ultrattività” delle graduatorie,
ossia è stato previsto che le graduatorie rimanessero valide per un certo
periodo di tempo, in modo tale che l’amministrazione potesse attingervi, per
“scorrimento” (vale a dire nell’ordine di graduatoria, com’è ovvio), per
coprire posti che si rendessero liberi e che essa intendesse, appunto, coprire.
In generale, come che siano espresse le norme di ultrattività delle
graduatorie, esse non precludono all’amministrazione di preferire l’indizione di
un nuovo concorso; e tanto meno creano un obbligo dell’amministrazione di
coprire i posti liberi e un corrispondente diritto degli idonei in graduatoria
all’assunzione. D’altra parte è ovvio che, con o senza ultrattività delle
graduatorie, l’amministrazione non può avere l’obbligo di assumere personale
del quale non ritiene di aver bisogno, e che, reciprocamente, non può esistere
un diritto all’assunzione nel pubblico impiego di chi non sia vincitore a pieno
titolo di un concorso, solo per il fatto che ci sono dei posti liberi:
l’opposta interpretazione delle norme sulla “ultrattività” delle graduatorie di
concorso si esporrebbe alla denuncia d’illegittimità costituzionale per
violazione del principio di buona ed efficiente amministrazione sancito
dall’articolo 97 della Costituzione, perché le amministrazioni pubbliche devono
essere organizzate prima di tutto in funzione del servizio pubblico ad esse
affidato (nella specie, i servizi relativi alla sanità della popolazione), che
dev’essere svolto col minor costo compatibile col miglior risultato; e non già
in funzione dei posti d’impiego che ne derivano, da ricoprire anche se non ve
ne siano il bisogno e la possibilità finanziaria.
Il
giudice di primo grado ha riconosciuto il principio, ma ha asserito che esso subisce
deroga nel caso dei concorsi indetti direttamente dalle unità sanitarie locali
ai sensi dell’articolo 9 della legge 20 maggio 1985 n. 207, per i quali lo
scorrimento sarebbe obbligatorio. Viceversa tale deroga non sussiste, e anche
per i concorsi indetti in applicazione della citata disposizione di legge
l’amministrazione non ha obbligo di ricoprire gli ulteriori posti che si
rendano liberi, come la Sezione ha precisato, da ultimo, con decisioni 20 marzo
2000 n. 1510 e 2 ottobre 2002 n. 5180.
L’appello,
in conclusione, è fondato e va accolto, restando assorbito l’esame
dell’ulteriore motivo, secondo cui le graduatorie erano scadute. La Sezione
stima equo, data la materia del contendere, compensare le spese di ambo i gradi
di giudizio.
Per questi motivi
accoglie l’appello
indicato in epigrafe e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata,
respinge i ricorsi di primo grado dei dottori Cofrancesco, De Paola, Marano,
Pisauro, Larocca e Marra e compensa spese di giudizio.
Così
deciso in Roma il 13 giugno 2006 dal collegio costituito dai signori:
Emidio
Frascione presidente
Raffaele
Carboni componente,
estensore
Cesare
Lamberti componente
Aniello
Cerreto componente