CONDANNA PER MOBBING: DANNO ERARIALE DA RIFONDERE
CHIARIMENTI SULLA RETTIFICA DEI CLASSAMENTI
Repubblica Italiana sent
Repubblica Italiana sent.623/2005
In nome
del popolo italiano
La Corte
dei conti, sezione terza centrale d'appello, composta da:
dott.
Gaetano Pellegrino presidente
dott.
Silvio Aulisi consigliere
dott. De
Marco Angelo consigliere
dott.
Rotolo Enzo consigliere
dott.
Eugenio Francesco Schlitzer consigliere
rel.
ha
pronunciato la seguente
Sentenza
sul
ricorso in appello del Procuratore Generale, iscritto al n. 19342 del registro
di segreteria, avverso la sentenza della sezione giurisdizionale della Corte
dei conti per la regione Piemonte, n. 1704/03 del 12 febbraio 2003, depositata
in segreteria il 24 settembre 2003, contro il dott. Franco Russo, rappresentato
e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv. Claudio Massa e Costanza Acciai,
presso lo studio di quest'ultima in Roma, via F. Corridoni, n. 7 domiciliato,
come da delega a margine, dell'atto, depositato in data 10 maggio 2004, con cui
si costituisce;
Vista la
sentenza impugnata, resa tra le parti del presente giudizio;
Visto
l'atto di appello, ritualmente notificato e tempestivamente depositato,
unitamente alla sentenza impugnata;
Uditi,
alla pubblica udienza del 26 maggio 2004, il relatore cons. Eugenio Francesco
Schlitzer, il P.M. nella persona del vice procuratore generale appellante Paolo
Rebecchi e l'avvocato Costanza Acciai per il prof. Franco Russo, appellato.
Ritenuto
in
Fatto
Con nota
prot. n. 2347/P/E25 in data 23 aprile 2002, il Ministero dell'Istruzione,
Direzione Generale Regionale per il Piemonte, segnalava alla procura regionale
per il Piemonte un'ipotesi di responsabilità per danno all'Erario, conseguente
a sentenza civile di condanna di detta amministrazione al risarcimento di danni
ad insegnati dalla essa dipendenti.
La
sentenza n. 6/02 in data 14/01/2002 emessa dal giudice istruttore del Tribunale
di Cuneo in funzione di giudice del lavoro traeva infatti origine dalla
richiesta azionata, in data 18/08/2000 contro il Ministero dell'Istruzione,
quale datore di lavoro ed obbligato a proteggere l'integrità psico-fisica dei propri
dipendenti, dai professori Belliardo Annarita, Bono Ferruccio e Nurisio Angela
in servizio presso l'Istituto Comprensivo di Caraglio. Essi lamentavano di
avere subito, da parte del preside dello stesso, il prof. Franco Russo, durante
l'anno scolastico 1999/2000, soprusi, violenze morali e condotte moleste di
tale gravità da provocare in loro un notevole stato depressivo e d'ansia tanto
da indurli a ricorrere a cure mediche ed all'assunzione di farmaci ansiolitici
ed antidepressivi e chiedevano, pertanto, il risarcimento di tutti i danni
subiti.
Il
Giudice, con la già citata sentenza in data 14 gennaio 2002, riteneva il
ricorso fondato e ravvisava nel comportamento del preside fonte di
responsabilità per l'Amministrazione scolastica, sia sotto il profilo dell'art.
2087 c.c., essendo il datore di lavoro contrattualmente tenuto ad adottare le
misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei
propri dipendenti sul posto di lavoro, sia sotto il profilo degli artt. 2043 e
2049 c.c., essendo l'Amministrazione responsabile per i danni arrecati dal
fatto illecito dei propri dipendenti nell'esercizio delle incombenze cui sono
adibiti. Il Ministero veniva pertanto condannato al pagamento, in favore di
ciascuno dei ricorrenti, della somma di € 5.000,00 a titolo di risarcimento del
danno sotto i seguenti profili:
- per il
danno biologico subito dai ricorrenti, quantificato tra il 15% e il 18%;
- per il
danno morale, in relazione ai fatti integranti astrattamente i reati di
ingiuria e diffamazione;
- per le
maggiori spese di viaggio e per i disagi conseguenti al trasferimento in
istituto più lontano dal luogo di residenza, richiesto dagli insegnanti a
seguito dei fatti oggetto del ricorso.
L'amministrazione
scolastica, sulla scorta del parere in
data 19.3.2002 dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, non appellava la
predetta sentenza, in quanto “ … dalle risultanze processuali e
dall'accertamento dei fatti in corso di giudizio, non si sono rinvenuti
elementi sufficienti per contrastare le pretese espresse dai ricorrenti e per
giustificare il comportamento tenuto dal prof. Russo”.
Ritenendo
che dai fatti sopra descritti fosse derivato un danno alla finanza pubblica di
€ 15.000,00, pari alla somma che complessivamente l'Amministrazione scolastica ha
dovuto versare a titolo di risarcimento ai tre insegnanti (€ 5.000,00 ciascuno)
la procura piemontese conveniva in giudizio, per rispondere del danno in
questione, il prof. Franco Russo.
La
sezione giurisdizionale per la regione Piemonte respingeva la domanda attrice,
mandando assolto il Russo da ogni addebito ritenendo l'insussistenza sia del
danno erariale che della colpa grave.
La
Procura generale presso questa Corte, con atto depositato in segreteria in data
25 febbraio 2004, appellava tale pronuncia.
L'appello
si fondava sui motivi che seguono:
travisamento
dei principi in merito all'autonomia del processo contabile rispetto a quello
civile con carenza di motivazione in ordine all'asserita adeguatezza della
ricostruzione fornita dall'appellato in primo grado, tale da far disattendere
quella emersa nel giudizio civile;
travisamento
ed erronea applicazione del quadro normativo di riferimento per quanto concerne
la ritenuta inesistenza del danno da mobbing;
illogicità,
contraddittorietà e apparenza della motivazione in ordine alla ritenuta
inesistenza della colpa grave che non avrebbe dato tra l'altro, rilievo agli
atti formali compiuti dall'appellato.
L'appellato
si costituiva in giudizio con il patrocinio degli epigrafati difensori che
hanno prodotto il relativo di costituzione e risposta in data 12 maggio 2004.
Nell'atto
predetto si contesta in primo luogo il motivo d'appello relativo
all'inesistenza della motivazione nella parte in cui ha ritenuto di poter
disattendere la pronuncia civile. Si richiama in proposito la difesa
all'ammissibilità della motivazione per relationem, laddove il
riferimento, nel caso di specie, dovrebbe intendersi alle argomentazioni dalla
difesa medesima svolte in primo grado. Corroborerebbe l'assunto l'art. 132
c.pc. che prevede la concisa esposizione dei motivi della decisione.
Per
quanto concerne i motivi afferenti il danno la difesa, premessa l'ammissibilità
di una autonoma valutazione del giudice contabile rispetto a quello civile per
quanto attiene alla esistenza stessa dell'illecito, osserva che quest'ultimo
non sussisterebbe né per quanto concerne il danno da mobbing né per
quello relativo alle spese conseguenti al trasferimento a altro istituto
scolastico.
Sotto il
profilo della colpa grave, si contesta il motivo d'appello secondo il quale il
primo giudice avrebbe dato rilievo solo alla situazione ambientale istruita in
via testimoniale e non agli atti formali riferibili all'appellato e si afferma
che detto giudice avrebbe invece affermato solo la minor incidenza di questi
ultimi rispetto al contesto ambientale.
In via
subordinata si richiede l'esperimento di attività istruttoria, con particolare
riferimento alle prove per testi, già richieste in primo grado; in estremo
subordine l'applicazione massima del potere riduttivo
Alla
pubblica udienza l'appellante Procura generale ha illustrato l'atto scritto,
confermandone le conclusive richieste di accoglimento del gravame. L'appellato
ha ribadito l'esattezza della pronuncia di primo grado, facendo rilevare
l'archiviazione del processo penale avente ad oggetto gli stessi fatti di causa
e sostenendo, tra l'altro, la mancanza del nesso di causalità rispetto al danno
risarcito.
Considerato
in
Diritto
Come
meglio descritto in narrativa, oggetto del presente giudizio è l'appello avverso
l'assoluzione del prof. Franco Russo dalla citazione della Procura regionale
presso la Sezione giurisdizionale del Piemonte per il pagamento, in favore
dell'Amministrazione scolastica, della somma di €.15.000,00 oltre rivalutazione
monetaria ed interessi legali.
La
richiesta discendeva dall'avere dovuto la medesima pubblica Amministrazione
pagare per effetto di sentenza civile di condanna analogo complessivo importo a
tre suoi dipendenti, docenti in servizio presso l'Istituto Comprensivo di
Caraglio, che avevano risultavano avere subito, durante l'anno scolastico
1999/2000, soprusi e condotte gravemente moleste da parte del prof. Franco
Russo, preside, all'epoca dei fatti del suddetto istituto scolastico. Infatti
il giudice civile (Tribunale di Cuneo), ravvisava nel comportamento del preside
fonte di responsabilità per l'Amministrazione scolastica, sia sotto il profilo
dell'art. 2087 c.c., essendo il datore di lavoro contrattualmente tenuto ad
adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità
morale dei propri dipendenti sul posto di lavoro, sia sotto il profilo degli
artt. 2043 e 2049 c.c., essendo l'Amministrazione responsabile per i danni
arrecati dal fatto illecito dei propri dipendenti nell'esercizio delle
incombenze cui sono adibiti.
Il
giudice contabile, in prime cure, ha tuttavia ritenuto che “la natura del
contenzioso (una sorta di risarcimento punitivo), la difficoltà di provare i
fatti in termini inoppugnabili (ricostruzioni testimoniali), la tipologia del
risarcimento (danno morale e danno biologico psichico temporaneo) ed
oggettive incongruenze della sentenza (riconoscimento di maggiori spese per
viaggi e disagi connessi al trasferimento verso la residenza)” dovessero
portare a disattendere la richiesta risarcitoria avanzata dalla Procura.
Così
riassunti i termini della controversia appare evidente che deve essere in primo
luogo risolto il problema dei rapporti tra processo civile e processo contabile
e quello, connesso, dell'effetto del giudicato civile sul giudizio contabile.
......