CONDIZIONI PER COSTITUIRE SOCIETA' COMUNALI
TANGENTI: SI CONFIGURANO TRE TIPOLOGIE DI DANNO
Deliberazione n
Deliberazione
n. 85/2008
REPUBBLICA ITALIANA
LA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER
LA
LOMBARDIA
composta dai magistrati:
dott. Nicola
Mastropasqua
Presidente
dott. Antonio
Caruso
Consigliere
dott. Giorgio
Cancellieri
Consigliere (relatore)
dott. Giuliano
Sala
Consigliere
dott. Giancarlo
Penco
Consigliere
dott. Giancarlo
Astegiano
Primo Referendario
dott. Gianluca
Braghò
Referendario
dott. Alessandra
Olessina
Referendario
dott. Massimo
Valero
Referendario
nella Camera di consiglio del 14 maggio 2008
Visto il testo unico delle leggi
sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214,
e successive modificazioni;
vista la legge 21 marzo 1953, n.
161;
vista la legge 14 gennaio 1994, n.
20;
vista la deliberazione delle
Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha
approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della
Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del
3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;
visto il decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali;
vista la legge 5 giugno 2003, n.
131;
vista la legge 23 dicembre 2005,
n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti.
Udito il relatore, Consigliere
Giorgio Cancellieri.
Premesso in fatto
Dall’esame della relazione
redatta, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e segg. della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, dall’Organo di Revisione dei conti del Comune di Val Masino (SO),
pervenuta a questa Sezione in data 17 settembre 2007, relativa al Rendiconto
dell’esercizio 2006, si evince che l’inventario dei beni appartenenti all’ente
non risulta aggiornato.
A conclusione dell’analisi
effettuata, il Magistrato Istruttore ha chiesto al Presidente della Sezione di
fissare apposita adunanza per l’esame collegiale della situazione. Fissata
l’adunanza per il 14 maggio 2008, ne è stata data formale comunicazione al
Comune di Val Masino, con facoltà di presentare memoria illustrativa e
presenziare all’adunanza.
Considerato in diritto
La legge 23 dicembre 2006, n. 266
ha delineato una nuova e significativa modalità di verifica in ordine al
rispetto degli obiettivi previsti dalla normativa sul Patto di stabilità
interno e alla correttezza della gestione finanziaria degli enti territoriali,
stabilendo una specifica competenza in capo alle Sezioni regionali di controllo
della Corte dei conti.
La verifica affidata alla Corte
non è invasiva dell’autonomia degli enti ma, nel solco dell’aspetto
collaborativo dell’attività di controllo, è diretta a rappresentare agli organi
elettivi la reale ed effettiva situazione finanziaria o le gravi irregolarità
riscontrate nella gestione dell’ente, in modo che gli stessi possano
responsabilmente assumere le decisioni più opportune, sia nell’interesse
dell’ente amministrato che della più vasta Comunità cui l’ente appartiene
(Corte conti, Sez. contr. Lombardia, 13 ottobre 2006, n. 10 cit.).
L’esame della relazione redatta
dall’Organo di Revisione dei conti del Comune di Val Masino, come già detto in
fatto, mette in luce che il Conto del patrimonio risulterebbe regolare, anche
se l’inventario dell’ente non risulta aggiornato.
La circostanza merita di essere
segnalata all’attenzione del Consiglio comunale poiché il mancato aggiornamento
dell’inventario è idoneo ad incidere negativamente sulla esatta determinazione
e quantificazione del patrimonio dell’ente.
A seguito del processo di riforma
dell’ordinamento e della contabilità degli enti territoriali, tutti i Comuni,
infatti, sono tenuti alla predisposizione ed approvazione del Conto del
Patrimonio che è elemento costitutivo e parte essenziale del Rendiconto (art.
230 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che riprende testualmente l’art. 72,
co. 7 del l. lgs. 25 febbraio 1995, n. 77) con il conseguente obbligo di
aggiornamento annuale dell’inventario dei beni. In caso contrario, risulta
improbabile che sia rappresentata correttamente e fedelmente la consistenza
patrimoniale dell’ente.
L’inventario, d’altra parte,
indicando tutti i beni, mobili ed immobili, appartenenti all’ente, con la
specificazione del loro valore e natura, rappresenta il punto di partenza per
la redazione del Conto del Patrimonio e permette all’amministrazione un
utilizzo più razionale delle risorse e un più redditizio impiego economico dei
beni.
A detto adempimento sono tenuti
tutti gli enti territoriali, anche quelli con popolazione inferiore ai 3.000
abitanti.
La disciplina speciale dettata per
tali enti prevede, infatti, che gli stessi siano esentati dalla predisposizione
del conto economico e del prospetto di conciliazione (da ultimo: art. 1, co.
164, della l. 23 dicembre 2005, n. 266), ma non anche degli altri documenti che
concorrono a formare il rendiconto dell’esercizio, ivi compreso il conto del
patrimonio.
Talchè, il mancato aggiornamento
dell’inventario costituisce grave irregolarità gestionale alla quale
l’Amministrazione Comunale di Val Masino deve porre rimedio disponendone
l’aggiornamento, in modo che al momento dell’approvazione del rendiconto
relativo all’esercizio 2008, il Conto del patrimonio sia predisposto in base
all’effettiva consistenza, qualitativa e quantitativa, dei beni appartenenti
all’ente.
P.Q.M.
La Corte
dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia
accertato
che, in base alle risultanze della certificazione resa
dall’Organo di Revisione dei conti del Comune, l’inventario dei beni
appartenenti all’ente non risulta aggiornato
invita
l’Amministrazione Comunale di Val Masino a
provvedere all’aggiornamento dell’inventario, dandone notizia a questa Sezione.
Dispone che la presente deliberazione sia
trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed al Presidente
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