CONDIZIONI PER IL NON ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE EDILIZIA
TRASCRIZIONE DELLE CONVENZIONI URBANISTICHE
REPUBBLICA
ITALIANA
N. 7142/04
REG.DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 48 REG.
RIC.
Il Consiglio
di Stato in
sede giurisdizionale Quinta
Sezione ANNO 2002
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 48 del
2002 proposto dalla sig.ra Amelia Poletta rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Paolo Stella Richter e Rosanna Serafini ed elettivamente domiciliata presso il
loro studio in Roma, Viale G. Mazzini n. 11
c o
n t r o
Comune di Castel Gandolfo, in
persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Cesare Novelliere ed
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Giovanni de Calvi
n. 72
per
l’annullamento
della sentenza del TAR Lazio,
Sezione seconda bis, n. 8161 del 6.10.2001.
Visto l’atto di costituzione in
giudizio dell’amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti;
Visti gli atti tutti di causa;
Udito, alla pubblica udienza del 25 maggio
2004, il relatore, consigliere Nicolina Pullano, ed uditi, inoltre, gli Avv.ti Di Rienzo su delega dell’avv. Stella Richter e Novelliere;
Ritenuto e considerato in fatto e
diritto quanto segue:
F A T
T O
La sig.ra Amelia Poletta
ha presentato al Comune di Castel Gandolfo domanda di concessione edilizia per
la demolizione e ricostruzione di un fabbricato esistente.
La concessione è stata
negata in quanto l’intervento si presentava con una tipologia ed una
configurazione non consone all’alto pregio paesistico della costa del lago.
La stessa sorte hanno
avuto due successive domande presentate a seguito di rielaborazione del
progetto.
Il terzo diniego è stato
impugnato dinanzi al TAR Lazio con ricorso n. 526 del 1998.
In data 26.2.1999 il
Consiglio comunale ha approvato una variante al PRG, recante modifica alla
normativa tecnica di attuazione che, per l’area interessata dall’immobile, ha
previsto un diverso indice edificatorio.
La sig.ra Poletta il
26.5.1999 ha, pertanto, presentato una ulteriore domanda di concessione
edilizia, che, però, è stata nuovamente negata con la seguente motivazione:
“l’elaborato grafico non rappresenta il manufatto esistente da demolire nella
sua consistenza architettonica e volumetrica, e l’elaborato presentato risulta
carente perché mancante delle quote sui prospetti e sulle sezioni. Infine il
progetto, dal punto di vista ambientale, si ritiene non compatibile con
l’ambiente, in quanto si configura non come opera architettonica, ma come mera
cubatura edilizia che si somma alla esistente in zona che ha turbato
l’equilibrio ambientale e la qualità paesaggistica”.
L’interessata ha
impugnato anche questo diniego con il ricorso n. 18343 del 1999.
Il TAR Lazio, con la
sentenza in epigrafe, previa riunione dei due ricorsi, ha dichiarato
improcedibile il primo e ha respinto il secondo, non ritenendo fondata la
censura di difetto di motivazione dedotta in ordine alla inadeguata
specificazione delle ragioni della ritenuta incompatibilità delle opere con il
vincolo paesaggistico, in quanto il giudizio di incompatibilità era stato talmente
negativo da non richiedere ulteriori precisazioni e stante l’irrilevanza delle
altre censure relative alla evidenziata carenza dei dati progettuali, essendo
il provvedimento sorretto dalla motivazione suddetta.
Con l’appello in esame la
sig.ra Poletta chiede la riforma della sentenza per la parte in cui respinge il
secondo ricorso, contestando le argomentazioni del TAR, che, a suo dire,
legittimerebbero ogni arbitrio da parte dell’amministrazione comunale, e
ribadendo il motivo di gravame dedotto in primo grado (violazione dei principi
generali in materia urbanistica - eccesso di potere - motivazione mancante o
comunque inadeguata). Ha anche reiterato la domanda di risarcimento dei danni
quantificati nella misura di £. 300.000.000 ovvero in quella maggiore o minore
rtenuta di giustizia.
Il Comune di Castel
Gandolfo, nel costituirsi in giudizio, ha illustrato i motivi di infondatezza
dell’appello.
L’appellante, con memoria
depositata il 20.4.2004, ha ribadito le proprie tesi difensive.
D I R
I T T O
L’appello è fondato.
Il Comune di Castel
Gandolfo ha negato alla sig.ra Poletta la concessione edilizia per la
demolizione di un accessorio edilizio e la costruzione di un edificio di civile
abitazione per due ordini di motivi:
a) l’elaborato grafico
non rappresenta il manufatto esistente da demolire nella sua consistenza
architettonica e volumetrica e l’elaborato presentato risulta carente perchè
mancante delle quote sui prospetti e sulle sezioni;
b) il progetto, dal punto
di vista ambientale, si ritiene non compatibile con l’ambiente, in quanto si
configura non come opera architettonica, ma come mera cubatura edilizia che si
somma alla esistente in zona che, nel tempo, ha turbato l’equilibrio ambientale
e la qualità paesaggistica.
Quanto al motivo sub a) -
che il TAR non ha esaminato, avendo ritenuto che quello sub b) fosse legittimo
e da solo idoneo a sorreggere l’atto impugnato - si deve convenire con
l’appellante che le pretese carenze dell’elaborato grafico non sono sufficienti
a giustificare il diniego, potendo, semmai, comportare una richiesta di
integrazione e/o completamento degli elaborati progettuali.
Parimenti inidonea a
giustificare la reiezione della domanda, contrariamente a quanto ha ritenuto il
giudice di primo grado, appare l’affermazione che le opere progettate non si
configurano cme opera architettonica, ma come mera cubatura, in quanto tale,
incompatibile con l’ambiente.
Al riguardo - a parte la
considerazione che non è stato tenuto in alcun conto che il Parco Regionale dei
Castelli Romani (che avrebbe dovuto essere interpellato ai sensi della L. R.
6.10.1997 n. 29, trattandosi di opere da realizzare all’interno di un’area
naturale protetta) si era pronunciato sul progetto in questione, rilasciando,
ai sensi dell’art. 28 della citata legge, il nulla osta preventivo ai fini
ambientali e paesaggistici - certamente il diniego non poteva essere motivato
con riferimento a generiche osservazioni di carattere estetico, dovendo essere
espressamente indicate le norme urbanistiche con le quali il progetto si
sarebbe posto in contrasto.
Pertanto, attesa la
fondatezza delle dedotte censure di violazione dei principi generali in materia
urbanistica e di eccesso di potere......