CONDIZIONI PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI A SOCIETÀ IN HOUSE
Consorzi di servizi: restano in vita
N
N. 01447/2011REG.PROV.COLL.
N. 10137/2008 REG.RIC.
N. 02584/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso
numero di registro generale 10137 del 2008, proposto da:
Consorzio Azienda Intercomunale di Bacino Treviso Tre, Consorzio Intercomunale
Priula, Contarina S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro
tempore, rappresentati e difesi dagli avv.ti Luigi Manzi e Vincenzo
Pellegrini, con domicilio eletto presso Luigi Manzi in Roma, via Federico
Confalonieri, 5;
contro
Conu Scarl,
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso
dagli avv. Angelo Clarizia, Claudio Michelon, con domicilio eletto presso
Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2;
nei
confronti di
Provincia di
Treviso, Ato Marca Ambiente;
sul ricorso
numero di registro generale 2584 del 2010, proposto da:
Consorzio Intercomunale di Bacino Treviso Tre e Consorzio Intercomunale Priula,
rappresentati e difesi dagli avv. Giuseppe Caia, Luigi Manzi e Vincenzo
Pellegrini, con domicilio eletto presso Luigi Manzi in Roma, via Federico
Confalonieri, 5;
contro
Conu Scarl,
come sopra rappresentato, difeso e domiciliato;
nei confronti
di
Contarina
Spa;
per la
riforma
quanto al
ricorso n. 10137 del 2008:
della
sentenza del T.a.r. Veneto - Venezia: Sezione I n. 00051/2008, resa tra le
parti, concernente APPROVAZIONE PROGETTO DI PARTECIPAZIONE DEL CONSORZIO TV3 IN
CONTARINA SPA
quanto al
ricorso n. 2584 del 2010:
della
sentenza del T.a.r. Veneto - Venezia: Sezione I n. 00336/2010, resa tra le
parti, concernente GESTIONE SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI
Visti i
ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli
atti di costituzione in giudizio di Conu Scarl;
Viste le
memorie difensive;
Visti tutti
gli atti della causa;
Relatore
nell'udienza pubblica del giorno 16 novembre 2010 il Cons. Francesco Caringella
e uditi per le parti gli avvocati Andrea Manzi, per delega dell'Avv. Luigi Manzi,
Pellegrini, Clarizia Lolli, per delega dell'Avv. Caia, e Clarizia;
Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e
DIRITTO
1. Con
sentenza n.236/09 il Giudice di prime cure ha accolto l’impugnazione proposta
da Conu Scarl avverso la sequenza procedimentale che aveva condotto
all’affidamento alla controinteressata Contarina s.p.a. del servizio di
smaltimento rifiuti. Gli atti impugnati erano i seguenti: a)la deliberazione
del Consorzio Azienda Intercomunale di Bacino Treviso Tre n. 13 dd. 29
settembre 2007, avente ad oggetto: “Approvazione del progetto di partecipazione
del Consorzio TV3 in Contarina S.p.a.”; b)la convenzione Consorzio Azienda
Intercomunale di Bacino Treviso Tre – Contarina S.p.a. per l’affidamento del
servizio pubblico di gestione dei rifiuti; c)la delibera del C.d.A. di
Contarina S.p.a., di approvazione del secondo stralcio del Piano Industriale
per il completamento e revisione parco mezzi della società; d) il bando di gara
pubblicato da Contarina S.p.a. per la fornitura di automezzi di raccolta RSU
per € 2.650.000,00; e) la deliberazione dell’ Assemblea Straordinaria di
Contarina S.p.a. in data 27 dicembre 2007 Rep. n. 68169 del notaio Talice di
Treviso e relativi allegati; f)la convenzione in data 27 dicembre 2007 stipulata
tra il Consorzio Intercomunale di bacino Treviso Tre e Contarina S.p.a. avente
per oggetto l’affidamento del servizio pubblico di gestione dei rifiuti; g)il
verbale del Consiglio di Amministrazione di Contarina S.p.a dd. 17 marzo 2008 e
dell’assemblea congiunta Consorzio Treviso Tre e Consorzio Priula dd. 19
dicembre 2007; h)la conseguente deliberazione di assemblea congiunta in data 19
dicembre 2007; i)la deliberazione di Assemblea Consortile in data 19 dicembre
2007; l)l’atto di coordinamento tra A.A.T.O. “Marca Ambiente”, Consorzio Priula
e Consorzio TV3 in data 28 settembre 2007.
Con il decisum
di primo grado sono stati annullati tutti gli atti impugnati dalla ricorrente
nella parte in cui avevano individuato Contarina S.p.a. quale affidataria in
house del servizio di cui trattasi, eccettuata la deliberazione di
Assemblea Straordinaria di Contarina S.p.a. in data 27 dicembre 2007 Rep. n.
68169 del notaio Talice di Treviso e relativi allegati, trattandosi di atto
posto in essere da un soggetto societario in ordine al quale non sussiste la
giurisdizione del giudice amministrativo.
Il Tribunale
di primo grado ha posto a fondamento della statuizione di accoglimento la
fondamentale considerazione relativa all’assenza, nel caso di specie, del
requisito del “controllo analogo” su Contarina da parte dei soggetti pubblici
che pure sono proprietari dell’intero capitale di tale Società, ossia il
Consorzio Priula e il Consorzio Treviso Tre.
Tale
sentenza è stata gravata con il ricorso n. 10137 del 2008 proposto dal
Consorzio Azienda Intercomunale di Bacino Treviso Tre, dal Consorzio
Intercomunale Priula e da Contarina S.p.A..
2.Con la
successiva sentenza n. 336/2010 il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Veneto ha accolto il ricorso ancora proposto da Conu Scarl avverso con la
delibera dell'assemblea n.3 del 16 aprile 2009 e gli atti connessi con cui il
Consorzio Treviso Tre, preso atto dell’esecutività della sentenza del Tar
Veneto 236 del 2009, vi ha dato seguito riprendendo il procedimento di
affidamento a partire dal primo degli atti non annullati e stabilendo la
continuazione della gestione del servizio rifiuti a mezzo della società
Contarina Spa "nel presupposto della tuttora esistente ed efficace
partecipazione del Consorzio a Contarina spa avendo quale altro e unico
ulteriore socio il Consorzio intercomunale Priula", sulla base delle
considerazioni tecniche ed economiche esplicitate nella relazione allegata alla
deliberazione.
La sentenza
ha posto a fondamento della decisione di accoglimento il rilievo circa la
mancata acquisizione del parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato previsto dal comma 4 dell’art. 23 bis del d.l. n. 122/1008.