CONDIZIONI PER LA NOMINA DEL DIFENSORE CIVICO
TRATTAMENTO FISCALE DEI GETTONI DI PRESENZA
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA
NAPOLI
PRIMA SEZIONE
Registro Sentenze: 6712 /2004
Registro Generale: 3177/2004
nelle persone dei Signori:
GIANCARLO CORAGGIO Presidente
LUIGI DOMENICO NAPPI Cons.
PAOLO CARPENTIERI Cons. , relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 26, comma 4, l. 1034/1971
nella Camera di Consiglio del 07 Aprile 2004
Sul ricorso 3177/2004 proposto da:
ALLOCCA GENESIO
rappresentato e difeso da: VITALE DOMENICO
con domicilio eletto in NAPOLI VIA DEI MILLE,13 presso VITALE DOMENICO
contro
COMUNE DI S.ANASTASIA rappresentato e difeso da: COLANTUONI ANTONIETTA
con domicilio eletto in NAPOLI VIA A.VILLARI N.44
presso la sua sede
e nei confronti di DI PERNA GIOVANNI - non costituito -
per l'annullamento, previa sospensione
della delibera del consiglio comunale di Sant’Anastasia del 19 dicembre 2003 n.
77, con la quale è stata disposta la nomina del Difensore civico comunale;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dal ricorrente;
udito il relatore cons. Paolo Carpentieri
Uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale;
PREMESSO che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti per la decisione in
forma semplificata ai sensi degli articoli 21, comma 10 e 26, comma 4, della
legge 1034/1971 e successive modifiche e integrazioni, poiché il
contraddittorio risulta ritualmente costituito, la causa appare matura per la
decisione e le parti, sentite sul punto, nulla hanno obiettato;
CONSIDERATO che il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 68 dello statuto
comunale che richiede i requisiti dell’indipendenza e della competenza
giuridico-amministrativa dei candidati alla nomina nel ruolo di difensore
civico comunale;
CONSIDERATO che il curriculum del controinteressato, nominato difensore civico,
dott. Di Perna Giovanni, indica, oltre al titolo di laurea in giurisprudenza,
quali elementi utili ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti e
delle caratteristiche volute dallo statuto, l’esperienza professionale maturata
come “collaboratore dell’assessore alle Risorse Economiche e Finanziarie del
Comune di Pomigliano d’Arco”, nonché l’esercizio dell’attività professionale
“in materia amministrativa e civile in particolar modo nel ramo del diritto di
famiglia, esperienze in materia penale limitatamente alla redazione di atti di
querela e di denuncia di reati minori”, nonché, infine, la collaborazione con
uno studio legale napoletano;
RITENUTO che la predetta esperienza professionale si presenti oggettivamente
inadeguata – almeno per come assai sinteticamente esposta nel curriculum
allegato alla domanda - al fine di dimostrare quella “competenza
giuridico-amministrativa” richiesta dallo statuto, che non può essere
costituita dalla mera pratica legale e dalla generica “collaborazione” presso
uno studio legale, in mancanza peraltro di indicazioni sulla data di inizio di
tale attività forense, sull’avvenuto superamento dell’esame di abilitazione
all’esercizio dell’attività di procuratore legale, sulla durata complessiva
dell’esperienza maturata;
RILEVATO inoltre che, in punto di fatto, non risulta smentita in atti la tesi
di parte ricorrente secondo la quale il dott. Di Perna, controinteressato
nominato difensore civico, avrebbe rivestito, fino alla vigilia della nomina,
l’incarico di segretario della locale sezione di un partito politico;
RITENUTO che tale circostanza di fatto renda altresì oggettivamente discutibile
la sussistenza dell’ulteriore requisito della “indipendenza” voluto dallo
statuto, in linea con le evidenti esigenze di imparzialità della persona fisica
chiamata a rivestire il ruolo di difensore civico, il cui tratto
caratterizzante deve individuarsi nella garanzia di indipendenza rispetto al
dibattito politico relativo all’indirizzo politico-gestionale
dell’amministrazione comunale;
RITENUTO, pertanto, che il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento, con
conseguente annullamento del provvedimento impugnato;
RITENUTO che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale
tra le parti in causa delle spese processuali;
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA, SEZIONE I^, visti ed
applicati gli articoli 23 bis, 21, comma 10 e 26 della legge 1034 del 1971,
come integrata e modificata dalla legge 205 del 2000, definitivamente
pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la
delibera del consiglio comunale di Sant’Anastasia n. 77 del 19 dicembre 2003.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 7 aprile 2004.
Il Presidente
Il Relatore
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