CONDIZIONI PER LA REVOCA DELLE DIMISSIONI
INTERPRETAZIONE AUTENTICA IN MATERIA DI REPERIBILITA'
Risposta a quesito
Risposta a quesito.
Nel
ricordare che il rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, ai sensi dell’art.
2 del d. lgs. n. 165 del 2001 è disciplinato, per quanto non previsto dal
medesimo decreto, dal codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro, si fa
osservare che le dimissioni del lavoratore, ai sensi dell’art. 2118 c.c., non
costituiscono una proposta contrattuale cui deve seguire l’adesione della
controparte, ma si configurano come un atto unilaterale recettizio. Pertanto,
l’effetto risolutivo delle stesse sorge al momento in cui il datore di lavoro
ne viene a conoscenza. Conseguentemente, come chiarito dalla Suprema Corte di
Cassazione sez. lavoro nella sentenza n. 4391 del 2007, “l’eventuale
successiva revoca non può eliminare l’effetto risolutivo già conseguito se non
in forza del consenso dello stesso datore di lavoro.”
Da ciò si evince che la revoca delle dimissioni sarà possibile solo qualora
l’amministrazione acconsenta e, a tal fine, non rileva che le dimissioni stesse
vengano revocate prima della risoluzione del rapporto di lavoro, anche se ciò
avviene durante il periodo di preavviso. In proposito, peraltro, occorre
evidenziare che tale ultimo periodo, per il datore di lavoro, è sostanzialmente
finalizzato ad individuare soluzioni organizzative dirette alla sostituzione
del lavoratore dimissionario nell’ottica di garantire la continuità
dell’attività istituzionale e, la funzionalità degli uffici.
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