CONDIZIONI PER LA STABILIZZAZIONE DEI PRECARI
DIRITTO ALLO STRAORDINARIO SOLO SE AUTORIZZATO
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER
IL VENETO
Nell’adunanza del 28 giugno 2007 composta da:
Bruno PROTA Presidente
Aldo CARLESCHI Consigliere
Elena BRANDOLINI Referendario
Alberto RIGONI Referendario
relatore
VISTO l’art. 100, secondo comma, della Costituzione;
VISTO il testo unico della legge sulla Corte dei conti,
approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n . 20, recante
disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
VISTO il Regolamento per l’organizzazione delle funzioni
di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni
Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato
dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000;
VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni
per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge cost. 18 ottobre
2001, n. 3, in particolare l’art. 7, comma 8°;
VISTI gli indirizzi e criteri generali per l’esercizio
dell’attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell’adunanza
del 27 aprile 2004;
VISTA la richiesta di parere inoltrata dal Sindaco del
Comune di San martino Buon Albergo (VR), prot.n. 12475 del 31 maggio 2007;
VISTA l’ordinanza del Presidente di questa Sezione di
controllo del 25 giugno 2007 n. 8/2007/cons con la quale ha designato relatore
il Dott. Alberto Rigoni, e ha convocato l’adunanza del 28 giugno 2007;
UDITO il Magistrato relatore;
FATTO
Con nota prot.n. 12475 del 31 maggio 2007 il Sindaco del
Comune di San Martino Buon Albergo (VR) chiedeva, ai sensi dell’art. 7, comma
8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il parere di questa Sezione Regionale di
Controllo in merito
all’’interpretazione dell’art. 1 comma 558 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 (legge finanziaria 2007), con riferimento alla possibilità di
stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato
da almeno tre anni. La norma citata, infatti, consente detta stabilizzazione
“fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno”.
L’amministrazione comunale chiede quindi se tale diretto riferimento al patto
di stabilità interno sia relativo all’anno finanziario 2006 oppure all’anno
finanziario 2007 in corso. La perplessità dell’amministrazione nasce dal fatto
che qualora il riferimento sia all’esercizio 2007, il rispetto del patto si
potrà apprezzare unicamente ad esercizio concluso, e quindi solamente a partire
dal 2008. Il Comune chiede infine se l’adozione di un provvedimento formale con
il quale l’amministrazione esprime la volontà di rispetto delle regole del
patto di stabilità interno per l’anno finanziario 2007 possa esser ritenuto
misura sufficiente per procedere alle stabilizzazioni già nel corso del 2007.
DIRITTO
Il parere è stato richiesto ai sensi dell’art. 7, comma 8,
della legge 131/2003 che prevede, appunto, tale forma di collaborazione
aggiuntiva (consultiva) delle Sezioni regionali di controllo nei confronti
della Regione e degli enti locali.
In materia è intervenuta la Sezione delle Autonomie della
Corte dei conti, con deliberazione in data 27 aprile 2004 nella quale sono
stati fissati gli indirizzi ed i criteri generali applicativi della
disposizione sopra citata.
E’ stato così stabilito che, accanto alle condizioni
soggettive (natura degli enti richiedenti
e richiesta proveniente dall’organo di rappresentanza dei medesimi),
devono sussistere delle condizioni oggettive e, in particolare, l’attinenza con
le materie della contabilità pubblica e il carattere generale ed astratto della
questione sottostante al quesito, di guisa che il parere non vada ad incidere
su specifiche fattispecie concrete sulle quali potrebbero pronunciarsi,
nell’ambito della loro competenza,
altri organi, quali, ad esempio, il Procuratore regionale o la Sezione
giurisdizionale della Corte dei conti.
E’ chiaro, infatti, che un parere preventivo su questioni attuali e concrete
potrebbe, in qualche modo, interferire o confliggere con iniziative o pronunce
di organi chiamati a intervenire eventualmente in altre sedi.
Analizzando la fattispecie concreta si nota che :
1) sotto il profilo
soggettivo :
I pareri ex art.
7, comma 8, legge 131/2003 vanno richiesti direttamente dalle Regioni oppure in
via immediata dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane, non
essendo ancora stato istituito nella Regione Veneto il Consiglio delle
Autonomie Locali, previsto dall'art. 123 Cost., come modificato dalla Legge
Costituzionale n. 3/2001.
All'interno di
ogni ente legittimato, la richiesta di parere deve provenire dall’Organo
rappresentativo apicale (Presidente della Giunta regionale, Presidente della
Provincia, Sindaco). Nella fattispecie il parere è stato richiesto dal Sindaco,
con conseguente configurabilità della legittimazione attiva interna all'ente
stesso, trattandosi di organo apicale rappresentativo.
Si può quindi
affermare la sussistenza della legittimazione attiva dell’ente istante, sia per
la tipologia dell’ente promotore, sia per l’organo di rappresentanza
sottoscrittore della richiesta.
2) sotto il
profilo oggettivo :
Gli indirizzi e
i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, approvati dalla
Sezione delle Autonomie nella seduta del 27 aprile 2004, prevedono
espressamente che la materia nell'ambito della quale la Corte dei conti può, ai
sensi dell'art. 7, comma 8, legge 131/2003, rilasciare pareri deve riguardare esclusivamente la contabilità pubblica.
In particolare detta attività consultiva si indirizza su atti generali o di rilevanza
generale, e non può tramutarsi in una valutazione di comportamenti
amministrativi oggetto di eventuali iniziative della Procura Regionale per
ipotesi di danno erariale. Vanno per di più evitate commistioni tra la funzione di controllo e l'attività amministrativa
della Regione o degli enti locali.
Ciò premesso,
la Sezione ritiene che la questione sollevata dal Sindaco del Comune di San
Martino Buon Albergo, ammissibile dal punto di vista soggettivo, risulti
pertinente al concetto di "contabilità pubblica", e come tale
ammissibile anche sotto il profilo oggettivo.
Entrando nel
merito della questione, si ritiene che l’art. 1, comma 558, legge 27 dicembre
2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), laddove consente la stabilizzazione del
personale degli enti locali non
dirigenziale a tempo determinato da almeno tre anni fermo restando le regole
del patto di stabilità interno, faccia esplicito riferimento ai limiti di
spesa per l’anno finanziario in corso, ovvero il 2007.
Questa
interpretazione deriva da una serie di fattori :
In primo luogo si rammenta che la legge finanziaria è la
norma che, per ogni gestione annuale dello Stato, “…dispone annualmente il
quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio
pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle
grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti
finanziari agli obiettivi” (art. 11, comma secondo, legge 5 agosto 1978,
n. 468). Questo significa che le
disposizioni ivi contenute devono far comunque riferimento all’anno cui si
riferisce la previsione di bilancio (ovvero, nel caso di specie, il 2007).
In secondo luogo è la stessa legge finanziaria (legge 27
dicembre 2006, n. 296) che, nel disciplinare la redazione del bilancio di
previsione degli enti locali, si riferisce all’anno 2007, laddove prescrive che
le disposizioni sul patto di stabilità interno, modificate rispetto all’anno
precedente, riguardino l’anno in corso,
giungendo a prevedere che gli enti locali che hanno approvato il bilancio di
previsione entro il 31 dicembre 2006 sono tenuti ad apportare le necessarie
variazioni di bilancio (art. 1, comma 684).
Infine si rammenta
che, per orientamento costante della scrivente Sezione, il bilancio di
previsione è considerato il documento contabile principale della programmazione
economica dell’ente locale per consentire la valutazione sulla correttezza
delle politiche di gestione dell’ente medesimo. Dunque le scelte gestionali
vanno effettuate nella fase programmatoria, e non nelle fasi successive.
Pertanto si può
affermare che quando la legge finanziaria 2007 prevede che la stabilizzazione
del personale precario degli enti locali possa esser fatto solamente quando
l’ente locale rispetti il patto di stabilità interno, significa che si deve far
riferimento alle regole impartite per l’anno in corso in sede di bilancio di
previsione, e non all’esercizio 2006.
Conseguentemente il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di
contenimento della spesa per l’ente che intende procedere alle stabilizzazioni
previste dall’art. 1, comma 558, va rilevato sulla base del bilancio di
previsione 2007, trattandosi del documento contabile ufficiale dal quale emerge
l’intera programmazione finanziaria.
Non assume quindi
alcun valore un eventuale o ipotetico provvedimento, seppure assunto
formalmente dal Comune istante, con il quale si esprime la generica volontà di
rispettare il patto.
Il Sindaco del
Comune di San Marino Buon Albergo chiede inoltre se la stabilizzazione del
personale ai sensi dell’art. 1 comma 558, legge finanziaria 2007, possa
avvenire già nel corso del 2007 oppure se si debba attendere il 2008 poiché
solamente dall’anno prossimo, a rendiconto 2007, si potrà apprezzare l’avvenuto
rispetto del patto di stabilità.
La soluzione
viene in realtà offerta dallo stesso art. 1, comma 558, legge finanziaria 2007,
in cui si afferma che le stabilizzazioni del personale non dirigenziale in
servizio a tempo determinato da almeno tre anni possa avvenire : “a decorrere
dall’entrata in vigore della presente legge…..” , ovvero a decorrere dal
giorno 1 gennaio 2007 come prevede l’art. 1, comma 1364.