CONDIZIONI PER SUPERARE IL BLOCCO DELLE ASSUNZIONI
Obbligo di conservazione dei secondi esemplari delle fatture
IPOTESI DI ACCORDO CONCERNENTE LA FISSAZIONE PER LE REGIONI, PER GLI
ENTI APPARTENENTI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E PER E
IPOTESI DI ACCORDO
CONCERNENTE LA FISSAZIONE PER LE REGIONI, PER GLI ENTI APPARTENENTI AL SERVIZIO
SANITARIO NAZIONALE E PER ENTI LOCALI CHE HANNO RISPETTATO IL PATTO DI
STABILITA’, DI CRITERI E LIMITI PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE A TEMPO
INDETERMINAT0 NELL'ANNO 2003, NONCHE’ L’AMBITO
APPLICATIVO DELLE FDISPOSIZIONI RELATIVE ALLA
RIDETERMINAZI0NE DEGLI ORGANICI, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 34, COMMA 11,
DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2002 N. 289.
1.
L'art.
34, comma 11 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 prevede che, ai fini del
concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di
finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo
accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere
in sede di Conferenza unificata, siano fissati i criteri ed i limiti in materia
di assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2003 per le amministrazioni
regionali, per le province e i comuni coi popolazione superiore a 5.000
abitanti che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per
l'anno 2002, per gli altri enti locali e per gli enti del Servizio sanitario
nazionale. Il citato comma 11, dell'articolo 34 della legge n. 289/2002
stabilisce che le suindicate assunzioni devono comunque, fatto salvo il ricorso alle procedure di mobilità,
essere contenute entro percentuali non superiori al 50 per cento delle
cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2002, ad eccezione
delle assunzioni per il personale infermieristico del Servizio sanitario
nazionale, tenuto conto, in relazione alla tipologia di enti, della dimensione
demografica, dei profili professionali del personale da assumere,
dell'essenzialità di servizi da garantire e dell'incidenza delle spese per il
personale sulle entrate correnti;
2. Le Regioni procedono alla rideterminazione delle rispettive dotazioni organiche nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 34, commi 1,
2 e 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Ai fini del calcolo per la
determinazione delle dotazioni organiche di cui al comma 2 dell'art. 34 della
citata legge 27 dicembre 2002, n. 289, va tenuto conto dei posti formalmente
istituiti, successivamente al 29 settembre 2002 ma
comunque entro il 31 dicembre 2002, per l'esercizio di funzioni trasferite
dalla Stato alle Regioni. Detti posti sono fatti salvi anche ai fini della
provvisoria individuazione delle dotazioni organiche di
cui al comma 3 del medesimo articolo 34. Le regioni determinano, altresì, gli
indirizzi applicativi relativi alle assunzioni di personale a tempo
indeterminato, per l'anno 2003, per i rispettivi enti strumentali o dipendenti
della medesima regione in armonia con quanto previsto dal presento
accordo.
3.
Per
l’anno 2003, le Regioni, fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3
dell'art. 34, legge 27 dicembre 2002, n. 289 e quanto stabilito dal precedente punto 2, possono procedere ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato entro percentuali non superiori ai limiti della
spesa annua lorda corrispondente al 50% delle cessazioni dal servizio verificatesi
nel corso del 2002. Ogni regione, nel rispetto della programmazione triennale
dei fabbisogni di cui all'articolo 39 della legge 449/97, procede autonomamente
nella scelta della tipologia e della distribuzione di personale da assumere, in relazione agli specifici fabbisogni ed esigenze, tenendo
conto dei profili professionali del personale da assumere, dell'essenzialità
dei servizi da garantire e dell'incidenza delle spese del personale sulle
entrate correnti. Le regioni determinano, altresì, gli indirizzi applicativi
relativi alle assunzioni di personale a tempo indeterminato per l'anno 2003,
per i rispettivi enti strumentali o dipendenti della medesima regione in
armonia con quanto previsto dal presente accordo.
4.
Le
amministrazioni statali, per quanto di competenza, e quelle regionali possono
autorizzare, in applicazione dell'articolo 34, commi 1 e 2 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, la rideterminazione delle
dotazioni organiche degli enti e delle aziende appartenenti al Servizio
sanitario nazionale e operanti nella singola regione, tenendo conto
prioritariamente delle risorse umane necessarie ad erogare le prestazioni dei
livelli essenziali di assistenza (LEA), fermo restando
il numero complessivo dei posti di organico vigenti alla data del 29 settembre
2002 in tutte le strutture sanitarie della regione, nonchè
i vincoli finanziari posti dalle medesime regioni, in attuazione dall'Accordo
tra Governo, regioni e province autonome dell’8 agosto 2001.
5.
Le
Regioni, fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 34, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289 e di quanto previsto dal precedente punto 4,
possono autorizzare, per l'anno 2003, gli enti e le aziende del Servizio
sanitario nazionale operanti nell'ambito della rispettiva regione, ad assumere
personale a tempo indeterminato entro il limite del 50 % complessivo delle
cessazioni del personale appartenente al ruolo sanitario dei medesimi enti,
entro i limiti delle risorse finanziarie previste nell'Accordo tra Governo,
regioni e province autonome dell’8 agosto 2001. Ogni
regione nel rispetto della programmazione triennale dei fabbisogni di cui
all'articolo 39 della legge 449/97, può procedere autonomamente nella scelta
della tipologia e della distribuzione di personale da assumere, in relazione agli specifici fabbisogni ed esigenze degli
enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale operanti nell’ambito
della medesima regione, tenendo conto dei profili professionali del personale
da assumere, dell'essenzialità dei servizi da garantire e dell'incidenza delle
spese del personale sulle entrate correnti.
6.
I
comuni e le province procedono alla rideterminazione
delle rispettive dotazioni organiche in applicazione di
quanto previsto dall'articolo 34, commi 1, 2 e 3 della legge 27 dicembre
2002, n. 289. Sono esclusi dai suddetti adempimenti gli enti terremotati e
quelli colpiti da calamità naturali; gli enti in dissesto finanziario di cui
all'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e le unioni di
comuni e le comunità montane.
7.
I
comuni appartenenti alla fascia demografica fino a 10.000 abitanti, nel
provvedere alla rideterminazione delle dotazioni
organiche, possono fare riferimento al rapporto dipendenti-popolazione della
fascia demografica di appartenenza di cui all’articolo
119, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive
modificazioni ed integrazioni, anziché ai criteri ed ai limiti di cui
all'articolo 34, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
8. Le province appartenenti alla fascia demografica fino a
299.999 abitanti, nel provvedere alla rideterminazione
delle dotazioni organiche, possono fare riferimento al rapporto
dipendenti-popolazione della fascia demografica di cui all'articolo 119, comma
3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modificazioni
ed integrazioni, anziché ai criteri ed ai limiti di cui all'articolo 34, comma
2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
9.
Gli
enti istituiti nel corso del quadriennio 1999-2002 possono provvedere alla rideterminazione definitiva della dotazione organica sulla
base dei posti in organico complessivamente vigenti alla data del 31 dicembre
2002.