CONDIZIONI PER USUFRUIRE DEL VOTO ASSISTITO
COMITATO TECNICO-SICENTIFICO CNSD
REPUBBLICA
ITALIANA N.1439/06
REG.DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 2196 REG.RIC.
Il
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 2005
ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
Sul ricorso in appello n. 2196/2005 del 18.3.2005,
proposto da Benedetto Salvatore rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo
Colalillo con domicilio eletto in Roma via Albalonga n. 7, presso l’avv.
Clementino Palmiero;
CONTRO
il Comune di Conca Casale rappresentato e difeso dall’avv.
Ennio Mazzocco con domicilio eletto in Roma via Ugo Bassi n. 3, presso l’avv.
Ennio Mazzocco;
e nei confronti
dei signori: Brunetti Pietro non
costituitosi;
Pensato Danilo non costituitosi;
Prete Riccardo non costituitosi;
Bucci Mario non costituitosi,
Papa Giuseppe non costituitosi,
Vettese Nicola Benedetto non
costituitosi;
Prete Francesco non costituitosi;
Neri Ferdinando Antonio non
costituitosi;
Porcelli Ernesto non costituitosi;
Sallustrio Massimiliano non
costituitosi;
Vettese Antonella Anna non
costituitasi;
per la riforma
della sentenza del TAR Molise –
Campobasso n. 16/2005, resa tra le parti, concernente Annullamento delle
Elezioni per il Consiglio Comunale e Sindaco;
Visto l’atto di appello con i
relativi allegati,
Visti gli atti di costituzione in
giudizio del Comune di Conca Casale;
Viste le memorie difensive,
Visti gli atti tutti della causa;
Visto l’art. 23 bis comma sesto
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n.
205;
Alla pubblica udienza del 10 maggio
2005, relatore il Consigliere Adolfo Metro ed uditi, altresì, gli avvocati M.
Di Nezza, per delega dell’avvocato V. Colalillo, ed E. Mazzocco;
FATTO
Con il ricorso in primo grado
l’appellante ha impugnato la proclamazione degli eletti, le operazioni elettorali
ed i risultati relativi alla consultazione del comune di Conca Casale, per
violazione e falsa applicazione dell’art. 41 del dpr n. 570/60, in relazione
alla illegittima ammissione di sei elettori alla modalità di esercizio del voto
assistito, malgrado che nei certificati medici prodotti mancasse l’indicazione
della specifica patologia richiesta quale presupposto necessario per
l’accompagnamento, durante le operazioni di voto; si rileva, inoltre, l’omesso
esperimento, da parte del presidente del seggio elettorale, di una verifica
empirica sull’esistenza dell’effettivo impedimento fisico all’esercizio del
voto e la omessa indicazione, nel verbale, della patologia della quale i sei
elettori risultavano affetti.
La sentenza di primo grado ha
respinto il gravame ritenendo che, a seguito della novella posta all’articolo
41 dall’art. 9 L. n.271/91 (secondo cui i certificati medici devono attestare
“che la infermità fisica impedisce all’elettore di esprimere il voto senza
l’aiuto di altro elettore”), la responsabilità dell’ammissione al voto
assistito si sarebbe trasferita dalla sfera del presidente del seggio a quella
del medico della struttura pubblica che ha rilasciato il certificato.
Con riferimento alla seconda
doglianza si afferma, inoltre, che il presidente del seggio non sarebbe più
tenuto alla c.d. prova empirica, volta a verificare se la patologia rientra tra
quelle elencate dalla legge o equiparate, poiché tale accertamento sarebbe già
stato compiuto dal funzionario medico dell’Asl nel momento in cui ha assunto la
responsabilità della relativa certificazione; peraltro, il presidente del
seggio “potrà, comunque, esperire tutti gli accertamenti opportuni e compiere
tutte le valutazioni funzionali all’esercizio del potere di cui è titolare;
potrà, se del caso, disattendere la certificazione esibita quando sussiste il
dubbio che la documentazione sia falsa o che il giudizio medico non sia
rispondente o non risulti in contrasto con i canoni universalmente accettati
dalla scienza medica“.
L’appellante ha, peraltro,
riproposto i motivi di violazione e falsa applicazione del cit. art. 41, nonché
l’illogicità e la contraddittorietà della sentenza appellata.
La controparte, nel richiamare la
sentenza n. 1265/04 di questo Consiglio, ha sostenuto, invece, l’infondatezza
dell’appello, affermando che ciò che assume rilievo, ai fini dell’ammissione al
voto assistito, non è l’indicazione specifica dell’infermità (la cui generica
attestazione tende, semmai, a garantire la privacy) ma il fatto che il
certificato attesti “che l’infermità fisica impedisce all’elettore di esprimere
il voto senza l’aiuto di altre elettore”; si sostiene poi, che i voti in
contestazione, in quanto espressi da elettori parenti dei candidati della lista
appellante, non avrebbero influito in maniera determinante sulle elezioni.
DIRITTO
In via preliminare va precisato che
alla competizione elettorale hanno partecipato due liste, la lista n. 1,
denominata “Continuità nel progresso” e la lista n.2, denominata “Rinascita
nella tradizione per Conca Casale” e che, all’esito delle operazioni di
scrutinio è risultata vincitrice la lista n. 2, avendo conseguito quattro voti
in più rispetto alla lista 1; di conseguenza, i sei voti contestati, (che vanno
ridotti a cinque, atteso che per uno dei votanti risulta l’attestazione di “cieco civile” ed il relativo numero di
libretto), devono ritenersi determinanti ai fini della vittoria di una lista
rispetto all’altra.
Deve ritenersi priva di pregio la
giustificazione, sostenuta dal comune, secondo cui la mancata indicazione della
patologia sofferta dall’elettore sia posta a tutela della privacy, atteso che
l’articolo 41 ult. comma del dpr n. 570/60, aggiunto dalla L. n. 17/03, si
limita a garantire che l’annotazione del voto assistito sia inserita, con un
simbolo o un codice, nella tessera elettorale personale dell’elettore.
E’inammissibile, in relazione alla
segretezza del voto, l’eccezione secondo cui gli elettori di cui si contesta il
voto avrebbero votato in favore della lista 1, in quanto parenti di alcuni
candidati di questa lista.
Nel merito, l’appello è fondato.
Sono, infatti, illegittimi i
certificati medici che, nell’attestare l’esistenza di un’infermità fisica che
impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di un altro elettore,
non indichino anche la relativa patologia, con la conseguenza che,
nell’apposito spazio del verbale di seggio destinato alla indicazione del
“motivo specifico per cui l’elettore fisicamente impedito o handicappato è
stato autorizzato a votare mediante accompagnatore” risulti trascritta la sola
espressione del certificato: “infermità”.
La sentenza di questo Consiglio n.
1265/04, con riferimento alla la novella dell’art. 41 cit., ha rilevato che i
certificati devono attestare che “l’infermità impedisce all’elettore di esprimere
il voto senza l’aiuto di altro elettore” e che ciò “determina la conseguenza
che il presidente del seggio non è tenuto in ogni caso alla cosiddetta prova
empirica, volta ad accertare se l’impedimento lamentato rientri tra quelli
elencati dalla legge o che la stessa permette di equiparare”…”cosicché non può
ammettersi che in un ambito dalla legge riservato ad altro organo il presidente
del seggio sovrapponga al giudizio professionale medico il suo pur prudente
apprezzamento”.
Tuttavia, “egli potrà in ogni caso
esperire tutti gli accertamenti e fare tutte le valutazioni che sono funzionali
all’esercizio del potere di cui è titolare, di consentire le modalità del voto
in questione, fino a disattendere la certificazione esibita allorquando, a
sorreggere la sua decisione negativa, sussistono elementi tali da indurlo a
ritenere che questa sia falsa o che il giudizio medico, se non deliberatamente
artefatto, sia evidentemente quantomeno non rispondente a canoni della scienza
medica universalmente accettati“.
Ora, per poter operare questa
valutazione, che è funzionale all’esercizio del suo potere, risulta evidente
che il presidente del seggio deve, comunque, conoscere, attraverso
l’attestazione contenuta nel certificato medico, quale sia la patologia che, a
giudizio del medico, determina l’impedimento, soprattutto con riferimento a
quelle patologie, definite dalla legge di “analoga gravità “il cui effetto
preclusivo all’esercizio del diritto di voto non risulta in maniera......