CONFERMATE LE SCADENZE RENDICONTO 2008 E PREVENTIVO 2009
CONTRAZIONE MUTUO E USO AVANZO PER ESTINZIONE POSIZIONI DEBITORIE
Circolare F
Circolare F.L. 6/2009
Alle Prefetture-Utg Loro
Sedi
(ad esclusione delle
Prefetture delle regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia nonché dei
Commissariati del Governo di Trento e Bolzano e della Presidenza della Giunta
regionale della Valle d'Aosta)
e, per conoscenza:
Alla Direzione centrale
per le Autonomie Sede
Alle Prefetture delle
regioni : Friuli Venezia Giulia, Sardegna Sicilia Loro Sedi
Ai Commissariati del
Governo di Trento e Bolzano
Alla presidenza della
Giunta regionale della Valle d'Aosta Aosta
OGGETTO: Approvazione
documenti di bilancio e adozione di atti da parte dei Consigli degli enti
locali.
Si rammenta che, con le
disposizioni di cui all'articolo 2-quater del decreto legge n. 154 del 2008
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2008, il termine per la
deliberazione del rendiconto della gestione degli enti locali è stato fissato
al 30 aprile dell'anno successivo e che tali disposizioni hanno effetto a
decorrere dall'approvazione del rendiconto dell'anno 2008.
In proposito, in vista
delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, giova rammentare che
l'approvazione del rendiconto entro i termini di legge è un adempimento di
assoluta rilevanza nella gestione amministrativa e contabile per cui rientra,
senza dubbio, fra gli atti urgenti ed improrogabili di cui all'articolo 38,
comma 5 del Tuoel (I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi,
limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi
elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili, ), tanto più che
l'articolo 243, comma 7 dello stesso Tuoel prevede per l'inosservanza del
termine di legge - fissato come si è detto al 30 aprile - l'assoggettamento, in
via provvisoria, alla condizione di ente strutturalmente deficitario fino
all'approvazione dello stesso.
Analogamente, per la
notevole rilevanza nella gestione amministrava e contabile e per il fatto che
si tratta di un adempimento previsto per legge, rientra fra gli atti urgenti ed
improrogabili anche l'approvazione del bilancio di previsione 2009,
approvazione il cui termine - come è noto - è stato differito al 31 maggio 2009
con decreto del Ministro dell'interno del 26 marzo 2009.
Va rilevato, infatti, che
il divieto recato dal citato articolo 38, come precisato dalla giurisprudenza
in materia, opera "nel suo significato preclusivo con riguardo soltanto a
quelle fattispecie in cui il consiglio comunale" - e analogamente anche in
cui il consiglio provinciale - "è chiamato ad operare in pieno esercizio
di discrezionalità e senza^interferenze con i diritti fondamentali
dell'individuo riconosciuti e protetti dalla fonte normativa superiore"
(cfr, in tal senso, T.A.R. Puglia, Bari, Sez.II, 3 febbraio 2004, n. 382).
Secondo il medesimo
indirizzo giurisprudenziale, quando invece l'organo consiliare è chiamato su
provvedimenti (come quello in esame) che sono vincolati nell'an e nel quando,
allora l'esercizio del potere non può essere rinviato (principio di doverosità)
né può incontrare limiti nella norma in questione.
Si prega, pertanto, di
fare comunicazione di ciò agli enti locali della rispettiva provincia
interessati dalle prossime consultazioni elettorali.
La presente comunicazione
viene inviata, solo per opportuna conoscenza, agli Uffici in indirizzo delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, per
le quali, in generale, le disposizioni del Tuoel non si applicano se
incompatibili con le attribuzioni previste dagli Statuti e dalle relative norme
di attuazione.
IL
DIRETTORE CENTRALE
(Verde)
Roma lì,
6 aprile 2009
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