CONGEDI PER L'ASSISTENZA AI DISABILI
Bonus contributivo per particolari disabilita'
Direzione Centrale
Direzione Centrale
Prestazioni a
Sostegno del Reddito
Ai Dirigenti centrali e
periferici
Ai Direttori delle
Agenzie
Ai Coordinatori
generali, centrali e
Roma, 11 Luglio 2003 periferici dei Rami
professionali
Al Coordinatore generale Medico legale
e
Dirigenti Medici
Circolare n. 128 e, per conoscenza,
Al Commissario
Straordinario
Al Vice
Commissario Straordinario
Al Presidente e ai
Membri del Consiglio
di Indirizzo e
Vigilanza
Al Presidente e ai Membri del Collegio
dei
Sindaci
Al Magistrato della
Corte dei Conti delegato
all’esercizio del
controllo
Ai Presidenti dei
Comitati amministratori
di fondi, gestioni e
casse
Al Presidente della
Commissione centrale
per l’accertamento e
la riscossione
dei contributi
agricoli unificati
Ai Presidenti dei
Comitati regionali
Allegati 4 Ai Presidenti dei
Comitati provinciali
OGGETTO: Permessi ai sensi della legge 104/92 -
Disposizioni varie.
SOMMARIO:
1)
Sindrome di Down - Certificazione inerente alla legge 104/92 – Legge
27.12.2002, n. 289, art. 94 (comma 3).
2)
Grandi invalidi di guerra. Certificazione inerente alla legge 104/92.
3)
Assistenza a persone handicappate per periodi inferiori a un mese.
4)
Compatibilità tra i permessi orari ex lege 104/92 per un figlio handicappato e
permessi orari (c.d. per allattamento), per altro figlio.
5)
Incompatibilità tra permessi orari ex lege 104/92 e permessi orari (c.d. per
allattamento) per il medesimo figlio portatore di handicap.
6)
Lavoratore handicappato che fruisce dei permessi ex lege 104/92 e fruizione
degli stessi da parte di un soggetto che gli presta assistenza.
7)
Documentazione inerente alla legge 104/92.
8)
Requisito della continuità dell’assistenza (art. 20, legge 53/2000).
9)
Possibilità di godere da parte dei due genitori, alternativamente, dei permessi
ai sensi della legge 104/92 nell’ambito dello stesso
mese.
A seguito di richieste di chiarimenti in materia di legge
104/92 art. 33, si forniscono le istruzioni
relative ai vari argomenti di interesse.
1)
Sindrome di Down - Certificazione inerente alla legge 104/92 – Legge
27.12.2002, n. 289, art. 94 (comma 3).
La legge n. 289/2002, all’art. 94, comma 3, ha disposto che
i soggetti, affetti da sindrome di Down, ai fini della fruizione
dei benefici di cui alla legge 104/92, possano essere dichiarati in situazione
di gravità ai sensi dell’art. 3 della legge 5.2.1992, n. 104, oltre che
dall’apposita Commissione ASL (come in precedenza previsto), anche dal proprio
medico di base, previa richiesta corredata da presentazione del “cariotipo”.
Inoltre i soggetti portatori dell’handicap suindicato
(sindrome di Down) sono esenti, secondo quanto previsto dalla legge stessa, da
ulteriori successive visite e controlli.
Premesso quanto sopra, si invitano codeste Sedi a voler
prendere in considerazione, nelle fattispecie considerate, anche la
certificazione prodotta dai medici di base, (e cioè quelli “di medicina
generale” scelti nell’ambito degli appositi elenchi dei medici generici o
pediatri predisposti dalle strutture del S.S.N.) degli interessati, in cui sia
attestata la situazione di gravità, connessa alla sindrome da cui è affetto il
soggetto assistito, salvo future più precise indicazioni relative alla
compilazione della certificazione stessa, fornite dai competenti Ministeri, che
saranno comunicate a codeste Sedi.
Ovviamente restano fermi tutti i criteri relativi alla
presentazione della domanda all’INPS, a cui peraltro dovrà essere presentata,
oltre alla certificazione del curante come sopra descritto, anche la copia del
“cariotipo”, che sarà sottoposta in visione al dirigente medico di Sede.
Nel caso in cui la certificazione riportante l’indicazione
della sindrome di Down (sindrome accertata mediante esibizione del suddetto
“cariotipo”) sia stata rilasciata dalla competente Commissione della ASL, non
dovrà essere richiesta copia del “cariotipo”.