CONSULTAZIONE DI PARERI LEGALI
AFFIDAMENTO DI COLLAUDO STATICO E DI PROGETTAZIONE
Tar Toscana - Sentenza 21 febbraio-6 aprile 2007 n
Tar Toscana - Sentenza 21 febbraio-6 aprile 2007 n.
622 Presidente Petruzzelli - Relatore Spiezia
Fatto e
Diritto
Con ricorso notificato al Comune di Montecarlo (Lu) il 10/1/2007 il
consigliere comunale Pallesi Lorenzo ha impugnato il diniego di accesso al
parere legale citato nella delibera giuntale 6/2/2006 n. 14 appostogli dapprima
con nota 21/10/2006 n. 14353 e di poi (nonostante il sollecito effettuato dal
difensore civico della Prov. di Lucca cui l'interessato si era rivolto) anche
con successiva nota 13/12/2006 n. 16767 a firma del segretario Comunale.
Il diniego era motivato con riferimento alla necessità di far rientrare tra gli
atti segreti sottratti all'accesso anche gli scritti redatti dai legali in
occasione di consulenze rese alla P.A. e tutelati dall'art. 200 cod. proc. civ.
e dall'art. 622 cod. pen.; il consigliere comunale ricorrente, peraltro,
censurando per violazione di legge l'impugnato diniego in relazione alle
prerogative indicate dall'art. 43, comma 2, del T.U. Enti locali n. 267/2000 a
favore dei consiglieri comunali al fine di garantirne il pieno esercizio del
mandato elettorale, ha, quindi, chiesto a questo giudice di ordinare
l'esibizione e la consegna in copia dei documenti invano chiesti con la nota
27/9/2006 n. 13163.
Si è costituito in giudizio il Comune di Montecarlo che ha insistito per il
rigetto della domanda, contestando che per tale accesso agli atti assuma un
rilievo particolare la posizione di consigliere comunale del ricorrente.
Alla camera di consiglio del 21 febbraio 2007, uditi i difensori presenti per
le parti, la causa è passata in decisione.
2. In diritto la pretesa del ricorrente appare fondata.
Infatti, in primo luogo, ai sensi dell'art. 43 Testo unico Enti locali n.
267/2000 il consigliere comunale ha diritto ad ottenere dagli uffici del
proprio comune «tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del
mandato» e tra questi la giurisprudenza ha espressamente contemplato anche
«pareri legali richiesti dall'Amministrazione comunale onde prenderne conoscenza
e poter intervenire a riguardo» (vedi C.d.S. 4/5/2004 n. 2716) nell'esercizio
delle prerogative di verifica politica e gestionale dell'attività dell'organo
giuntale e dell'apparato amministrativo in genere, tipica espressione del
mandato elettorale.
2.1. In secondo luogo va, altresì, disatteso l'assunto del
Comune nella misura in cui esclude che il parere abbia natura
endoprocedimentale e che la delibera giuntale che lo ha recepito sia stata
assunta nell'esercizio di poteri amministrativi: invero al riguardo la natura
endoprocedimentale del parere deriva dal fatto stesso che la Giunta di
Montecarlo lo richiama espressamente nelle premesse poste alla delibera con cui
ha deciso di sporgere denuncia alla Procura della Repubblica di Lucca nei
confronti del consigliere comunale Tiziana Ulivieri per la pretesa difesa
dell'«integrità morale» degli amministratori comunali in relazione al contenuto
dell'articolo a sua firma pubblicato sul quotidiano «Il Tirreno» il 6/12/2005;
inoltre l'iniziativa giurisdizionale è stata presa dalla Giunta (con voti
unanimi favorevoli) in difesa da «affermazioni diffamatorie» dell'onorabilità
del Comune stesso, quale ente locale rappresentato dall'amministrazione in
carica.
2.2. Né risulta pertinente il richiamo fatto dall'amministrazione
comunale al principio secondo cui, essendo il segreto professionale
specificamente tutelato dall'ordinamento, sono sottratti all'eccesso gli
scritti «lato sensu difensionali» (ai sensi del Dpcm 26/1/1996 n. 200, art. 2):
infatti nel caso di specie - come sopra detto - si tratta di un parere le cui
conclusioni hanno costituito il presupposto della deliberazione di sporgere
querela per diffamazione, adottata all'unanimità dalla Giunta comunale di
Montecarlo e, quindi, non è configurabile la diversa ipotesi del parere legale
reso (in relazione a lite in potenza) nell'ambito di rapporto fiduciario e
riservato intercorrente tra difensore ed assistito e non reso - invece -
pubblico (sia pure nelle sole conclusioni) attraverso la confluenza del
medesimo in un procedimento amministrativo della cui determinazione conclusiva
costituisce il supporto istruttorio tecnico (vedi in termini Tar Sicilia,
Catania, sez. I, 11/2/2006 n. 11 nonché C.d.S. 15/4/2004 n. 2163 e 13/10/2003
n. 6200).
Infine (a confutazione di quanto asserito dal Comune resistente negli atti
difensivi) va ribadita la particolare posizione dei consiglieri comunali (come
è il ricorrente) cui l'ordinamento - come già sopra detto - riconosce il
diritto di ottenere dagli uffici comunali tutte «le notizie e le informazioni
utili all'espletamento del loro mandato» (vedi T.U. n. 267/2000): in
conseguenza il consigliere comunale in questione ha titolo ad acquisire la
documentazione relativa alla citata delibera giuntale n. 14/2006 al fine di
poter esercitare le prerogative (di valutazione dell'attività dell'organo
esecutivo di vertice) connesse all'esercizio del mandato elettorale.
3. Per le esposte considerazioni il ricorso va accolto e, per
l'effetto, va ordinato al Comune di Montecarlo (Lu) di consegnare al ricorrente
copia della documentazione richiesta con la nota 27/9/2006 n. 13163.
Peraltro ad avviso del collegio ricorrono giusti motivi per compensare le spese
di lite tra le parti, considerate le caratteristiche della controversia in
punto di diritto.
P. Q. M.
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione II, definitivamente
pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, ordina al
Comune di Montecarlo (Lu) di consegnare al ricorrente copia della
documentazione meglio indicata in epigrafe.
Oneri di lite compensati tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
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