CONTESTAZIONI TIA: COMPETENZA AL GIUDICE TRIBUTARIO
RIMBORSI ICI ALLE COOPERATIVE AGRICOLE
SENTENZA N
SENTENZA N. 238
ANNO 2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori:
- Francesco AMIRANTE Presidente
- Ugo DE
SIERVO Giudice
-
Paolo MADDALENA “
-
Alfonso QUARANTA “
-
Franco GALLO “
-
Luigi MAZZELLA “
-
Gaetano SILVESTRI “
-
Sabino CASSESE “
-
Maria Rita SAULLE “
-
Giuseppe TESAURO “
-
Paolo Maria NAPOLITANO “
-
Giuseppe FRIGO “
-
Alessandro CRISCUOLO “
-
Paolo GROSSI “
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nei giudizi di
legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in
attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30
dicembre 1991, n. 413) – come modificato dall'art. 3-bis, comma 1,
lettera b), del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione
fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre
2005, n. 248, promossi con ordinanze del 17 luglio 2008 dal Giudice di pace di
Catania e del 7 novembre 2008 dalla Commissione tributaria provinciale di
Prato, rispettivamente iscritte al n. 445 del registro ordinanze 2008 e al n.
21 del registro ordinanze 2009 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3 e n. 6, prima serie
speciale, dell'anno 2009.
Visti
gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nella camera di consiglio del 10 giugno 2009 il Giudice relatore Franco Gallo.
Ritenuto in fatto
1. – Nel corso di un giudizio di
opposizione all'esecuzione proposto ai sensi dell'art. 615 del codice di
procedura civile, il Giudice di pace di Catania, con ordinanza depositata il 17
luglio 2008 (r.o. n. 445 del 2008), ha sollevato, in riferimento agli artt. 25,
primo comma, 102, secondo comma, e VI disposizione transitoria della
Costituzione, questioni di legittimità dell'art. 2, comma 2, secondo periodo,
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo
tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della
legge 30 dicembre 1991, n. 413) – come modificato dall'art. 3-bis, comma
1, lettera b), del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione
fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre
2005, n. 248 – nella parte in cui stabilisce che «Appartengono alla
giurisdizione tributaria […] le controversie relative alla debenza del canone
[…] per lo smaltimento di rifiuti urbani».
1.1. – Il Giudice di pace rimettente
premette, in punto di fatto, che: a) il contribuente si è opposto, ai sensi
dell'art. 615 cod.proc.civ., al diritto del Comune di Catania di procedere, a
séguito della notificazione di una cartella di pagamento, alla riscossione
coattiva «della tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani, oggi tariffa di
igiene ambientale (TIA), per gli anni 1997, 1998, 1999 e 2000»; b) la convenuta
s.p.a. SERIT Sicilia, agente della riscossione per la provincia di Catania, ha
eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adíto, essendo la controversia
devoluta alla giurisdizione delle commissioni tributarie, ai sensi dell'art. 2
del d.lgs. n. 546 del 1992.
1.2. – Il medesimo giudice rimettente
premette altresí, in punto di diritto, che: a) «con l'emanazione del cosiddetto
decreto Ronchi» (art. 49 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, recante «Attuazione
della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti
pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio») la tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU), disciplinata dall'art. 58 del decreto legislativo 15 novembre
1993, n. 507, è stata sostituita con un prelievo di natura non
piú tributaria, ma privatistica, cioè con la tariffa di igiene ambientale
(TIA), determinata in base al costo complessivo del servizio, «al fine di far
pagare agli utenti il costo del reale servizio usufruito»; b) la natura non
tributaria della TIA è desumibile sia dalla denominazione di «tariffa» sia
dalla sua determinazione quantitativa in ragione della copertura del costo del
servizio, a nulla rilevando – contrariamente a quanto affermato dalla Corte di
cassazione con le sentenze n. 13902 del 2007 e n. 4895 del 2006 – né il fatto
che la sua disciplina presenterebbe elementi di natura tributaria e non
tributaria né il fatto che essa subentra alla TARSU, cioè ad una entrata avente
indiscussa natura tributaria.
1.3. – Su tali premesse, il giudice a
quo afferma che la norma censurata – nell'attribuire alla giurisdizione
tributaria le controversie, di natura non tributaria, in materia di TIA –
«comporta lo snaturamento della giurisdizione tributaria e, quindi, la
violazione» degli evocati parametri costituzionali, perché, come piú volte
affermato dalla Corte costituzionale, «la giurisdizione del giudice tributario
deve ritenersi imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto»
(sentenza n. 64 del 2008; ordinanze n. 395 del 2007; n. 427, n. 94, n. 35 e n.
34 del 2006).
1.4. – Quanto alla rilevanza, il Giudice
di pace osserva che la decisione sulla controversia «non potrà prescindere
dall'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal convenuto, eccezione
la cui fondatezza dipende dall'applicabilità, nel giudizio principale, della
disposizione censurata».
2. – Il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è
intervenuto nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Giudice di
pace di Catania ed ha chiesto dichiararsi manifestamente inammissibili, per
difetto di motivazione, le questioni sollevate in riferimento al primo comma
dell'art. 25 ed alla VI disposizione transitoria Cost., nonché manifestamente
infondata quella sollevata in riferimento al secondo comma dell'art. 102 Cost.
In particolare, in relazione a quest'ultima questione, la difesa erariale
afferma che: a) l'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 ha soppresso, in attuazione
di direttive comunitarie, la «tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani» ed
ha istituito una «tariffa» per la copertura dei costi del servizio di
smaltimento; b) l'art. 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme
in materia ambientale), nel quale – sempre per la difesa erariale – «è stata
trasfusa la disciplina della tariffa», «non presenta […] caratteri di
sostanziale diversità rispetto alla previgente “tassa per lo smaltimento dei
rifiuti”, considerata la sostanziale identità del presupposto oggettivo e dei
soggetti passivi, nonché la confermata obbligatorietà del prelievo»; c)
l'obbligo del privato di pagare detta tariffa scaturisce, pertanto, da un fatto
individuato direttamente dalla legge e non da un titolo contrattuale o da un
fatto comunque fonte di un rapporto negoziale; d) inoltre, la tariffa prevede
la copertura di costi (come ad esempio le spese di spazzamento delle strade)
estranei alla logica della corrispondenza tra costi e benefici e riferibili,
piuttosto, alla collettività; e) la tariffa, dunque, in considerazione della
doverosità e del fondamento solidaristico della prestazione, va qualificata
come “tassa”, cioè come una forma di finanziamento di un servizio pubblico
attraverso l'imposizione dei relativi costi sull'area sociale che da tale
servizio riceve, ......