"CONTRATTI DI QUARTIERE": E' COMPETENTE IL CONSIGLIO
MANOVRA 2009: LE DISPOSIZIONI DEL DDL 23-9-2008
Ethan Frome
REPUBBLICA
ITALIANA N. 4104/08 REG.DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 2653
REG.RIC.
Il Consiglio
di Stato in
sede giurisdizionale, (Quinta
Sezione) ANNO 2007
ha
pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n.
2653/2007 proposto dal Consorzio ARACNE S.c. a r.l. e dalla Soc. G.I.N. S.r.l.,
in persona dei rispettivi legale rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dagli avv.ti Salvatore Sica, Filippo Castaldi e
Marcello Fortunato ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv.
Lodovico Visone in Roma, via del Seminario nn. 113/116;
contro
il Comune di Eboli, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e
difeso dall’avv. Antonio Rizzo e domiciliato elettivamente presso il sig.
Alessandro Turco, in Roma, largo dei Lombardi, 4;
per la
riforma
della sentenza n. 1311/2006 del 5
settembre 2006 pronunciata tra le parti dal Tribunale Amministrativo Regionale
per la Campania, sezione staccata di Salerno, Sezione I.
Visto il ricorso in appello con i
relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in
giudizio della Amministrazione comunale intimata;
Viste le memorie prodotte dalle
parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il cons. Nicola Russo e
uditi alla pubblica udienza del giorno 24 giugno 2008 gli avvocati come da
verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto ed
in diritto quanto segue:
FATTO
La
causa concerne il “contratto di quartiere” sottoposto dalla s.c. a r.l.
Consorzio Aracne e dalla G.I.N. s.r.l. al Comune di Eboli nell’ambito del
programma di intervento previsto dalla legge 8 febbraio 2001, n. 21. La
proposta riguarda in particolare il quartiere Sant’Andrea ed è stata avanzata a
seguito dell’avviso pubblico approvato con delibera di Giunta n. 163 del 2004
nel quadro delle iniziative avviate in sostituzione della Regione Campania
dall’allora Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
La
proposta dei ricorrenti mirava a qualificare l’area in questione con un
complesso organizzato di interventi, destinati ad incidere sulla viabilità,
sulla dotazione di parcheggi e di un’altra serie di infrastrutture a vocazione
pubblica (scuola, parco); prevedeva inoltre la realizzazione di nuove
abitazioni e di strutture di carattere commerciale. In sintesi, a prescindere da
qualsiasi valutazione di merito ovviamente esulante dalla presente sede,
l’iniziativa rispondeva esteriormente a quella idea di innovazione
dell’ambiente urbano che sta alla base della filosofia dell’intervento
legislativo considerato, il quale appunto (sulla falsariga dei cd. “contrats de ville” francesi) si propone
di superare con modelli inusuali e sperimentali il degrado di talune aree di
centri abitati.
Il
Comune, con delibera di Giunta, non ha ammesso la proposta all’ulteriore corso
del procedimento, destinato a snodarsi, dopo la fase comunale, davanti al
Ministero.
La ragione della scelta del Comune
risiede, principalmente, nel duplice rilievo che l’area denominata Sant’Andrea
non sarebbe ancora configurabile come quartiere e che l’intervento proposto non
prevede interventi sugli edifici esistenti ma nuove attività, oltretutto su
aree delle quali il proponente non vanta alcuna disponibilità giuridica.
L’impugnazione
proposta davanti al TAR Campania, Sede di Salerno, Sez. I, è stata respinta con
sentenza n. 1311/2006. Secondo il primo giudice non sarebbe stato ravvisabile
il denunziato vizio di incompetenza ad opera della Giunta perché l’intervento
non avrebbe natura urbanistica e, in ogni caso, l’iniziativa medesima non
corrisponderebbe alla fisionomia del contratto di quartiere tracciata dal
panorama normativo di riferimento perché, mentre quest’ultimo impone la
riqualificazione di aree già edificate e degradate, la proposta della parte si
sostanzia nell’idea di urbanizzare un’area di completamento tuttora
prevalentemente libera da edifici.
La
sentenza è stata ritualmente impugnata dagli originari ricorrenti; resiste l’Amministrazione intimata. Deducono
in primo luogo gli appellanti che la competenza del Consiglio comunale, e non
della Giunta, discenderebbe chiaramente dall’oggetto del programma dei
contratti di quartiere, i quali risultano obiettivamente destinati ad imprimere
un nuovo assetto al territorio di volta in volta considerato, cosicché non v’è
dubbio che si tratti di attività destinate ad avere concreto rilievo sul piano
urbanistico. Per quanto concerne il merito, premettono che l’area Sant’Andrea è
identificata come quartiere dalla stessa Amministrazione comunale (G.M. 18
marzo 2004, n. 74) e che la stessa risulta ubicata tra i nuclei abitati del
centro urbano. Aggiungono che la prospettiva assunta dall’Amministrazione,
prima, e dalla sentenza impugnata, poi, circa l’identità dei cd. contratti di
quartiere risulta erronea: per stabilire se ci si trova di fronte ad una
proposta sussumibile nello schema legale, sostengono gli appellanti medesimi,
non si deve indagare, secondo una visione prettamente edilizia, se l’intervento
proponga o meno il recupero di fabbricati esistenti e degradati ma, in
un’ottica più generale, occorre stabilire se l’iniziativa prospettata,
collocata nel complessivo contesto urbano, sia tale da conferire a questo un
modello più vivibile, dotato di infrastrutture, capace di valorizzare le
risorse storiche e ambientali, idoneo a sostenere l’occupazione e, in un’ultima
analisi, capace di favorire l’integrazione sociale e l’adeguamento dell’offerta
abitativa.
L’Amministrazione
eccepisce innanzitutto l’inammissibilità dell’appello che non conterrebbe
motivi di censura al ragionamento del primo giudice e si risolverebbe in una
mera riproposizione dei motivi di ricorso da quello già disattesi. Nel merito,
ribadisce che alcuna competenza può spettare in materia al Consiglio comunale e
insiste nel concetto che nessun contratto di quartiere è neppure teoricamente
ipotizzabile in un’area ove non vi è abilitabilità perché ciò esclude in radice
la possibilità di parlare di un contesto di edilizia degradata.
Gli
appellanti ripropongono poi la domanda di risarcimento già avanzata in primo
grado, allegando apposita perizia. La circostanza che per effetto dell’arresto
procedimentale imposto dal Comune l’iniziativa non possa avere più seguito
(stante l’esistenza di termini rigorosi di inoltro da parte del......