CONTRATTO GIORNALISTI: NON SI APPLICA AGLI UFFICI STAMPA COMUNALI
VALIDITA' NOTIFICHE ATTI A MEZZO POSTA
SENTENZA N
SENTENZA N. 189
ANNO 2007
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai
signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 1, della legge della Regione
Sicilia 18 maggio 1996, n. 33 (Interventi urgenti per l'economia. Norme in
materia di Impresa, Agricoltura, Artigianato, Lavoro, Turismo e Pesca.
Disposizioni su altre materie, modifiche ed abrogazioni di norme), come
modificato dall'art. 28, comma 1, della legge della Regione Sicilia 15 gennaio
1999, n. 4 (Integrazione del fondo per i comuni di cui all'articolo 11 della
legge regionale 30 marzo 1998, n. 5. Realizzazione di progetti di utilità
collettiva. Disposizioni finanziarie), e dall'art. 111, comma 1, della legge
della Regione Sicilia 28 dicembre 2004, n. 17 (Disposizioni programmatiche e
finanziarie per l'anno 2005), dell'art. 16, comma 2, della legge della Regione
Sicilia 17 marzo 2000, n. 8 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per
l'anno 2000), e dell'art. 127, comma 2, della legge della Regione Sicilia 26
marzo 2002, n. 2 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002),
promosso con ordinanza del 13 febbraio 2006 dal Tribunale di Marsala nei
procedimenti civili riuniti vertenti tra Maria Rita Domingo ed altri e il
Comune di Marsala, iscritta al n. 111 del registro ordinanze 2006 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 2006.
Visti l'atto di
costituzione di Alessandro Tarantino ed altri nonché l'atto di intervento della
Regione Siciliana;
udito
nell'udienza pubblica del 22 maggio 2007 il Giudice relatore Luigi Mazzella;
uditi
gli avvocati Salvatore Giacalone per Alessandro Tarantino ed altri e Paolo
Chiapparrone per la Regione Siciliana.
Ritenuto in fatto
1. – Nel corso di tre giudizi civili
riuniti, promossi contro il Comune di Marsala da due dipendenti e dagli eredi
di un altro lavoratore, il Tribunale di Marsala, con ordinanza del 13 febbraio
2006, ha sollevato, «in relazione all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo
n. 165/2001 ed all'art. 2, comma 1, lettera a), della legge 23 ottobre 1992, n.
421, nonché in relazione all'art. 9, comma 5 e 10 della legge n. 150/2000»,
questioni di legittimità costituzionale: 1) dell'art. 58, comma 1, della legge
della Regione Sicilia 18 maggio 1996, n. 33 (Interventi urgenti per l'economia.
Norme in materia di Impresa, Agricoltura, Artigianato, Lavoro, Turismo e Pesca.
Disposizioni su altre materie, modifiche ed abrogazioni di norme), come
modificato dall'art. 28, comma 1, della legge della Regione Sicilia 15 gennaio
1999, n. 4 (Integrazione del fondo per i comuni di cui all'articolo 11 della
legge regionale 30 marzo 1998, n. 5. Realizzazione di progetti di utilità
collettiva. Disposizioni finanziarie), e dall'art. 111, comma 1, della legge
della Regione Sicilia 28 dicembre 2004, n. 17 (Disposizioni programmatiche e
finanziarie per l'anno 2005), nella parte in cui prevede «l'istituzione di
uffici stampa di cui faranno parte giornalisti a cui si applica il contratto
nazionale di lavoro giornalistico nella sua interezza»; 2) dell'art. 16, comma
2, della legge della Regione Sicilia 17 marzo 2000, n. 8 (Disposizioni
programmatiche e finanziarie per l'anno 2000), nella parte in cui stabilisce
che «ai componenti degli uffici stampa si attribuisce la qualifica ed il
trattamento contrattuale di capo servizio»; 3) dell'art. 127, comma 2, della
legge della Regione Sicilia 26 marzo 2002, n. 2 (Disposizioni programmatiche e
finanziarie per l'anno 2002), nella parte in cui dispone che «in sede di prima
applicazione ai giornalisti componenti gli uffici stampa già esistenti presso
gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, è
attribuita la qualifica ed il trattamento contrattuale di redattore capo, in
applicazione del Contratto nazionale di lavoro giornalistico ed in sintonia con
l'art. 72 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41».
Il rimettente espone che i ricorrenti hanno chiesto
l'accertamento del diritto all'applicazione del contratto collettivo nazionale
di lavoro giornalistico e del relativo trattamento retributivo a decorrere dal
1° luglio 1998, nonché del diritto alle conseguenti differenze retributive
rispetto al trattamento economico loro erogato in forza del contratto
collettivo nazionale di lavoro degli enti locali.
Circa la rilevanza delle questioni, il Tribunale di
Marsala deduce che dall'applicazione delle norme censurate può dipendere
l'accoglimento dei ricorsi, poiché l'estensione del contratto collettivo di
lavoro giornalistico al rapporto di impiego dei ricorrenti – conseguenza,
appunto, delle disposizioni di legge impugnate – comporta un incremento del
trattamento economico spettante a quei lavoratori.
Per quel che concerne la non manifesta
infondatezza della questione, il giudice a
quo ha evidenziato che, a norma dell'art. 1, comma 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), «le disposizioni del presente
decreto costituiscono princípi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto
delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I princípi desumibili dall'art. 2
della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e
dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresì, per le Regioni a statuto
speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali
di riforma economico-sociale della Repubblica» e che l'art. 2, comma 1, lettera
a) della legge 23 ottobre 1992, n.
421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline
in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza
territoriale), prevede che, salvi i
limiti collegati al perseguimento degli interessi generali cui l'organizzazione
e l'azione delle pubbliche amministrazioni sono indirizzate, «i rapporti di
lavoro e di impiego dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato e degli
altri enti di cui agli articoli 1, primo comma, e 26, primo comma, della legge
29 marzo 1983, n. 93, siano ricondotti sotto la disciplina del diritto civile e
siano regolati mediante contratti individuali e collettivi».
Secondo il Tribunale, dal combinato disposto delle due
norme appena citate discende che la contrattazione collettiva costituisce
«metodo di disciplina» del rapporto di pubblico impiego che gode di copertura
costituzionale.
Un simile principio fondamentale sarebbe
stato violato, a parere del rimettente, sia dall'art. 58 della legge regionale
n. 33 del 1996 e successive modificazioni – nella parte in cui prevede
l'applicazione del contratto nazionale di lavoro giornalistico nella sua
interezza ai giornalisti impiegati
negli uffici stampa –, sia dall'art. 16 della legge regionale n. 8 del 2000 –
nella parte in cui stabilisce che «ai componenti degli uffici stampa si
attribuisce la qualifica ed il trattamento contrattuale di capo servizio» –,
sia infine dall'art. 127 della legge regionale n. 2 del 2002, nella parte in
cui prevede che «in sede di prima applicazione ai giornalisti componenti gli
uffici stampa già esistenti presso gli enti di cui all'articolo 1 della legge
regionale 30 aprile 1991, n. 10, è attribuita la qualifica ed il trattamento
contrattuale di redattore capo, in applicazione del Contratto nazionale di
lavoro giornalistico ed in sintonia con l'art. 72 della legge regionale 29
ottobre 1985, n. 41».
Ulteriore profilo di illegittimità
costituzionale è dedotto dal giudice a
quo con riferimento all'art. 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n. 150
(Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche
amministrazioni), il quale stabilisce che negli uffici stampa delle pubbliche
amministrazioni l'individuazione e la regolamentazione dei profili
professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell'àmbito di una
speciale area di contrattazione, con l'intervento delle organizzazioni
rappresentative della categoria dei giornalisti, e che dall'attuazione di tale
disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. A parere del rimettente, anche que......