CONTRATTO NULLO SENZA L'INDICAZIONE DELLA DURATA
LIMITI DEL RICORSO ALLA TRATTATIVA PRIVATA
REPUBBLICA
ITALIANA N. 5814/09 REG.DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 1123 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale,quinta Sezione ANNO 2008
ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n.
1123/2008, proposto dalla Soc. Seproter, S.p.A., in persona del legale
rappresentante Ing. Salvatore Nartaglione, rappresentato e difeso dagli
Avvocati Mario P. Chiti e Pasquale Iannuccilli, ed elettivamente
domiciliata presso il secondo in Roma,
Via Mirabello, n. 26;
CONTRO
la Provincia di Caserta, in
persona del Presidente della Giunta provinciale p.t., rappresentata e difesa
dall’Avv. Antonio Tardone, con il quale è elettivamente domiciliata in Roma,
Piazza del Popolo, n. 18;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. della
Campania, 1^ Sezione, del 15 gennaio 2008, n. 199;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore, alla Camera di Consiglio
del 21 aprile 2009, il Consigliere Claudio Marchitiello;
Uditi gli avvocati Iannuccilli,
Chiti e Militerni per delega di Nardone, come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e
in diritto quanto segue:
FATTO
La società Seproter, S.p.A., ha
impugnato in primo grado la deliberazione del Consiglio provinciale di Caserta
del 27 luglio 2007, n. 30, con la quale è stata annullata la precedente deliberazione
del 20 ottobre 1998, n. 54, di affidamento alla predetta società mista
pubblico-privata del servizio di manutenzione degli impianti termici di
competenza della Provincia.
La Provincia di Caserta si è
costituita in giudizio opponendosi all’accoglimento del ricorso.
Il T.A.R. della Campania, 1^
Sezione, con la sentenza del 15 gennaio 2008, n. 199, ha respinto il ricorso.
La società Seproter appella la
sentenza deducendone la erroneità e chiedendone la riforma.
La Provincia di Caserta resiste
all’appello e chiede la conferma della sentenza appellata.
Alla udienza del 21.4.2009
l’appello è stato ritenuto per la decisione.
DIRITTO
La società Seproter, S.p.A,
appella la sentenza del T.A.R. della......