CONTRIBUTI COMUNITARI: NON SI APPLICA LA RITENUTA D’ACCONTO AL 4%
I MODELLI PER I CONTRIBUTI A UNIONI E COMUNITA’ MONTANE
Risoluzione del 04/08/2004 n
Risoluzione del
04/08/2004 n. 108
Agenzia delle Entrate - Direzione
Centrale Normativa e Contenzioso
Oggetto:Istanza d'interpello - art. 28, secondo comma, del DPR n. 600 del 1973 -Applicabilita' della ritenuta alla fonte sui contributi comunitari -Provincia Autonoma di ....(Documento in fase di trattamento redazionale.)Testo:QUESITO La Provincia Autonoma di .... chiede di conoscere se essanell'erogare contributi comunitari debba applicare la ritenuta alla fonte atitolo di acconto del 4 per cento prevista dall'art. 28, secondo comma, delDPR 29 settembre 1973, n. 600. I dubbi circa l'applicabilita' della ritenuta in argomento sorgonodalla disposizione contenuta nell'art. 32 del Regolamento (CE) n. 1260/1999del Consiglio del 21 giugno 1999 in base al quale i pagamenti nei confrontidei "beneficiari finali" dei contributi comunitari devono essere effettuatisenza alcuna detrazione o trattenuta o altre commissioni specifiche che nepossano ridurre l'importo. SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL'ISTANTE L'interpellante ritiene di non poter condividere l'orientamentoespresso in materia dal Dipartimento per le Politiche Fiscali, secondo ilquale in base alla normativa comunitaria, che prevale su quella nazionale,nessuna ritenuta deve essere operata sui contributi comunitari. Al riguardo l'interpellante non contesta la prevalenza dellanormativa comunitaria su quella nazionale, ma ritiene che la previsionedell'art. 32 del citato Regolamento, secondo il quale i contributicomunitari devono essere corrisposti ai beneficiari finali senza alcunadetrazione o trattenuta, non si riferisce ai beneficiari intesi come"percettori materiali dei contributi", bensi' ai medesimi enti pubblici chedevono ottenere dalla Comunita' la copertura dell'intero ammontare dellerisorse erogate. A tal fine l'istante richiama l'art. 9, lett. l) del Regolamento (CE)n. 1260/1999 che fornisce la definizione di "beneficiario finale" deicontributi comunitari, specificando nella seconda parte che "nel caso diregimi di aiuto ai sensi dell'art. 87 del Trattato e di aiuti concessi daorganismi designati dagli Stati membri, i beneficiari finali sono gliorganismi che concedono gli aiuti". Sulla base di tale disposizione l'interpellante ritiene che laprevisione contenuta nell'art. 32 del Regolamento citato e' da riferirsi alrapporto intercorrente tra la Comunita' e l'ente pubblico. Pertanto, a parere della Provincia istante, il citato art. 32 nontrova applicazione nei confronti delle somme che essa eroga ai "percettorimateriali dei contributi" e conseguentemente su tali somme l'interpellanteritiene di dover operare la ritenuta alla fonte a titolo di acconto di cuiall'art. 28, secondo comma, del DPR n. 600 del 1973. PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE L'art. 28, secondo comma, del DPR 29 settembre 1973, n. 600 disponeche le regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e privatidevono operar......