CONTRIBUTI PER L’ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI
ONERI DI URBANIZZAZIONE NEL TITOLO PRIMO
Decreto 1° ottobre 2004
Decreto 1° ottobre 2004
TESTO DEL D. M. 318/2000 COORDINATO CON LE MODIFICHE DELLO SCHEMA DI DECRETO
In corsivo tra parentesi [ ] : le parti
soppresse
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 6, comma 8, della legge 3 agosto 1999, n. 265;
Visti gli articoli 26, 26 bis e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e
successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuta la necessità di disciplinare i criteri di utilizzo dei contributi
erariali disponibili per il finanziamento delle procedure di unione e fusione
di comuni;
Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto l'articolo 1, comma 2, lett. e), del decreto legge 25 novembre 1996, n.
599, convertito dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5;
Visto l'articolo 1, comma 164, lettera d), della legge 23 dicembre 1996, n.
662;
Visto l'articolo 31, comma 12, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281;
Visto il parere espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del
Consiglio di Stato nell'adunanza del 27 luglio 2000;
Vista la comunicazione effettuata al Presidente del Consiglio dei Ministri ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
A D O T T A I L S E G U E N T E R E G O L A M E N T O
Articolo 1
Ripartizione dei contributi complessivi
1. La ripartizione dei contributi spettanti ai comuni derivanti da procedure di
fusione, alle unioni di comuni ed alle comunità montane svolgenti l'esercizio
associato di funzioni comunali è disciplinata dalle disposizioni del presente
decreto.
2. Ai comuni derivanti da procedure di fusione, alle unioni di comuni ed alle
comunità montane svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali spettano
rispettivamente il 15, il 60 ed il 25 per cento del totale dei fondi erariali
annualmente a ciò destinati in base alle disposizioni di legge vigenti.
3. Le risorse annualmente non utilizzate risultanti dalla partizione di cui al
comma 1 possono essere utilizzate nel caso di insufficienza dei fondi per l'una
o l'altra delle destinazioni previste.
Articolo 2
Contributi per l'esercizio associato di funzioni comunali.
1. Alle unioni di comuni è attribuito un contributo in base :
a) alla popolazione della unione dei comuni secondo quanto previsto
dall'articolo 3;
b) al numero di comuni facenti parte dell'unione secondo quanto previsto
dall'articolo 4;
c) ai servizi esercitati in forma associata secondo quanto previsto
dall'articolo 5.
[2. Nel caso in cui tutti i comuni costituenti una unione facciano parte della
medesima comunità montana, i contributi determinati ai sensi del comma 1,
lettera c), sono diminuiti del 10 per cento.]
3. Il contributo determinato secondo i criteri di cui ai commi 1 e 2 è
aumentato del 5 per cento ove l'unione di comuni coincida esattamente con gli
ambiti territoriali ottimali di esercizio delle funzioni individuati ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. A tale
fine gli enti interessati attestano l'esistenza della predetta condizione
secondo i modelli di certificazione da definire con il decreto del Ministero
dell'interno di cui all'articolo 5, comma 2.
4. Alle comunità montane svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali è
attribuito un contributo in base ai servizi esercitati in forma associata
secondo quanto previsto dall'articolo 5.
5. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, in caso di insufficienza dei
fondi erariali destinati al finanziamento delle unioni e delle funzioni
comunali esercitate in forma associata dalle comunità montane, il contributo
spettante ai singoli enti come determinato a norma del presente decreto è
proporzionalmente ridotto.
6. Entro il 30 settembre dell'anno di prima istituzione delle unioni, di
ampliamento delle stesse o di conferimento di nuovi servizi, ed in sede di
primo conferimento in forma associata di servizi comunali alle comunità montane
o di nuovi conferimenti, le unioni di comuni e le comunità montane trasmettono
la richiesta di contributo, unitamente alla certificazione di cui all'articolo
5, comma 1, per l'attribuzione entro il 31 ottobre dello stesso anno. Il
contributo è attribuito in proporzione al periodo temporale di istituzione. Ove
l'esercizio associato di funzioni abbia termine l'ente interessato deve darne
immediata comunicazione ai fini della interruzione della corresponsione del
contributo. Agli enti che inviano la richiesta di contributo successivamente il
termine del 30 settembre e non oltre il 31 dicembre viene attribuito sia per lo
stesso anno che per il successivo un contributo nei limiti delle disponibilità
di fondi risultanti a seguito dei predetti riparti.
7. Alle unioni di comuni istituite prima della entrata in vigore della legge 3
agosto 1999, n. 265, che già percepiscono il contributo quest'ultimo viene
rideterminato in base ai criteri del presente decreto.
Articolo 3
Determinazione dei contributi per le unioni dei comuni in base alla popolazione
1. A ciascuna unione di comuni spetta in base alla popolazione un contributo
per abitante pari ad una percentuale del valore nazionale medio per abitante
dei contributi erariali. Le percentuali da applicare sono le seguenti :
a) 5 per cento per le unioni di comuni con popolazione complessiva sino a 3000
abitanti;
b) 6 per cento per le unioni di comuni con popolazione complessiva da 3.001 a
5.000 abitanti;
c) 7 per cento per le unioni di comuni con popolazione complessiva da 5001 a
10.000 abitanti;
d) 8 per cento per le unioni di comuni con popolazione complessiva da 10.001 a
15.000 abitanti;
e) 9 per cento per le unioni di comuni con popolazione complessiva da 15.001 a
20.000 abitanti;
f) 5 per cento per le unioni di comuni con popolazione complessiva da 20.001 a
30.000 abitanti;
g) 3 per cento per le unioni di comuni con popolazione complessiva superiore a
30.000 abitanti.
g bis) 3 per cento per le unioni di comuni ove siano presenti almeno 2 comuni
superiori a 5.000 abitanti.
2. Il contributo di cui al comma 1 è rideterminato ogni dieci anni. Il
contributo è comunque rideterminato a seguito di variazione del numero dei
comuni che costituiscono l'unione.
Articolo 4
Determinazione dei contributi per le unioni dei comuni in base al numero degli
enti associati
1. A ciascuna unione di comuni, in relazione al numero dei comuni associati,
spetta in base alla popolazione dei comuni interessati, un contributo per
abitante pari ad una percentuale del valore nazionale medio per abitante dei
contributi erariali. Le percentuali da applicare sono le seguenti:
a) 5 per cento per le unioni di comuni costituite da due comuni;
b) 7 per cento per le unioni di comuni costituite con un massimo di quattro
comuni;
c) 8 per cento per le unioni di comuni costituite con un massimo 10 comuni;
d) 10 per cento per le unioni di comuni costituite con oltre 10 comuni.
2. Il contributo di cui al comma 1 è rideterminato a seguito di variazione del
numero dei comuni che costituiscono l'unione.
Articolo 5
Determinazione dei contributi per le unioni dei comuni e le comunità montane in
base ai servizi esercitati in forma associata
1. In sede di prima istituzione delle unioni, di variazione del numero dei
comuni che costituiscono le stesse unioni, di variazione del numero dei
servizi, ed in sede di primo conferimento in forma associata di servizi comunali
alle comunità montane o di variazione del numero degli stessi, i comuni
interessati inviano attraverso le unioni di comuni e le comunità montane entro
il termine di cui all'articolo 2, comma 6, apposita certificazione al fine di
ottenere il contributo erariale. Le notizie sono riferite all'ultimo
[consuntivo] rendiconto approvato dai singoli enti. Per i servizi di cui non si
dispongano di dati finanziari i comuni indicano dati di previsione corredati da
apposita relazione esplicativa, in modo analitico, dei dati stessi.
2. Con decreto del Ministero dell'interno da emanarsi entro il 31 maggio di
ciascun anno vengono definiti i modelli per le certificazioni di cui al comma
1.
[3. A ciascuna unione di comuni ed a ciascuna comunità montana spetta in base
ai servizi esercitati in forma associata un contributo pari:
a) al 10 per cento delle spese certificate ove l'ente gestisca in forma
associata 1 servizio;
b) al 14 per cento delle spese certificate ove l'ente gestisca in forma
associata 2 servizi;
c) al 16 per cento delle spese certificate ove l'ente gestisca in forma
associata da 3 a 5 servizi;
d) al 20 per cento delle spese certificate ove l'ente gestisca in forma
associata più di 5 servizi.]
3. A ciascuna unione di comuni ed a ciascuna comunità montana spetta in base ai
servizi esercitati in forma associata un contributo pari:
a) al 15 per cento delle spese correnti ed in conto capitale certificate ove
l'ente gestisca in forma associata 2 servizi;
b) al 19 per cento delle spese correnti ed in conto capitale certificate ove
l'ente gestisca in forma associata da 3 a 5 servizi;
c) al 26 per cento delle spese correnti ed in conto capitale certificate ove
l'ente gestisca in forma associata più di 5 servizi;
[4. Le percentuali di cui al comma 3 sono elevate del 5 per cento per le spese
certificate relative al servizio di anagrafe e stato civile e del 5 per cento
per le spese certificate relative all'ufficio tecnico. La percentuale di
incremento spetta anche se l'esercizio associato riguarda solo tali servizi.]
4. Le percentuali di cui al comma 3 sono elevate del 5 per cento per le spese
certificate relative ai seguenti servizi: anagrafe e stato civile, ufficio
tecnico, urbanistica e gestione del territorio e polizia locale. La percentuale
di incremento spetta anche se l'esercizio associato riguarda solo tali servizi.
4 bis. Ove vengano conferite integralmente in gestione associata una o più
funzioni composte da più di 2 servizi individuati ai sensi dell'articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194, il contributo
determinato ai sensi dei commi 3 e 4 ad esse riferibile è incrementato del 10
per cento.
4 ter. Per la determinazione del contributo spettante alle unioni di comuni
nelle fattispecie di cui al comma 1, le spese certificate dai singoli comuni
con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono calcolate con riferimento alla
spesa media nazionale per abitante sostenuta dai comuni sino a 5.000 abitanti.
Tale spesa è moltiplicata per il numero di 5.000 abitanti.
4 quater. Le unioni di comuni e le comunità montane svolgenti l'esercizio
associato di funzioni comunali che hanno ricevuto il contributo in relazione
alle fattispecie previste dal comma 1 sono tenute a dimostrare l'effettivo
avvio della funzionalità dei servizi per i quali è stato attribuito il
contributo statale. A tale fine, con il decreto di cui al comma 2, sono
stabiliti gli elementi in base ai quali è possibile valutare l'effettivo avvio
dei servizi nel primo anno di funzionamento. I predetti enti sono tenuti
comunque a certificare le spese correnti ed in conto capitale sostenute nel
primo anno di funzionamento. Ove dette spese risultino inferiori di almeno il
10 per cento di quelle certificate per ottenere il contributo nelle fattispecie
di cui al comma 1, tale differenza è recuperata in sede di attribuzione dei
successivi contributi annuali. In tale caso il recupero è proporzionale al
rapporto esistente tra le spese certificate per le fattispecie di cui al comma
1 ed il contributo spettante ai sensi del presente articolo. Nel caso in cui si
accerti che l'unione di comuni e le comunità montane, nelle fattispecie di cui
al comma 1, non abbiano esercitato effettivamente i servizi il contributo di
cui al presente articolo è revocato. Per le unioni di comuni il raffronto è effettuato
tra le spese prese in considerazione ai fini dell'attribuzione del contributo
per le fattispecie di cui al comma 1 e le spese sostenute nel primo anno di
funzionamento definite secondo i criteri di cui al comma 5 bis.".
5. Mediante apposita certificazione, da trasmettere al Ministero dell'interno,
il contributo di cui al comma 1, a decorrere dall'anno successivo quello cui si
riferisce la certificazione di cui al comma 4 quater, è rideterminato ogni
triennio sulla base dei dati relativi alle spese correnti ed in conto capitale
impegnate per i servizi esercitati in forma associata attestate dalle unioni di
comuni e dalle comunità montane, nonché in relazione al miglioramento dei
servizi misurato sulla base di parametri fissati con il decreto di cui al comma
2. Il contributo è comunque rideterminato a seguito di variazione del numero
dei servizi esercitati in forma associata. Il contributo è aumentato del 5 per
cento a favore delle unioni di comuni e delle comunità montane la cui spesa
media complessiva per abitante per la gestione dei servizi sia superiore alla
spesa media nazionale per abitante risultante dalle certificazioni trasmesse
rispettivamente dalle unioni di comuni e dalle comunità montane.
5 bis. Il contributo da rideterminare triennalmente nei confronti delle unioni
di comuni ai sensi del comma 5 è calcolato in misura pari al prodotto della
spesa media per abitante certificata per il numero degli abitanti dei singoli
comuni facenti parte dell'unione, considerando comunque la popolazione di
ciascun ente sino ad un massimo di 5.000 abitanti. In sede di rideterminazione
triennale del contributo, dalle spese certificate dalle unioni di comuni sono
detratte quelle attribuibili ai comuni con popolazione superiore a 30.000
abitanti. A tale fine la spesa da detrarre è pari al prodotto risultante tra la
spesa media per abitante delle unioni di comuni e la popolazione dei comuni
superiori a 30.000 abitanti.
5 ter. Ove le unioni di comuni e le comunità montane non trasmettano la
certificazione di cui al comma 5, la quota del contributo determinata ai sensi
del presente articolo e le quote di contributo di cui agli articoli 3 e 4 sono
sospese con la possibilità della corresponsione delle stesse, all'atto della
presentazione della certificazione, solo ove residuino fondi disponibili.
6. Con il decreto di cui al comma 2 vengono definiti i modelli per le
certificazioni [di cui al comma 5] di cui ai commi 4 quater e 5 e le modalità
relative alle dichiarazioni finalizzate alla rideterminazione del contributo.
Articolo 6
Contributi per le fusioni di comuni
1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e
successive modifiche ed integrazioni, ai comuni scaturenti dalla fusione di
comuni preesistenti spetta, per un periodo di dieci anni, un contributo
straordinario pari al 20 per cento dei trasferimenti erariali complessivamente
attribuiti ai comuni preesistenti per l'ultimo esercizio precedente alla
istituzione del nuovo ente.
2. In caso di allargamento del nuovo ente, mediante la fusione di altri comuni,
si applica il comma 1 con riferimento ai trasferimenti attribuiti a tali
comuni.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, in caso di insufficienza dei
fondi erariali destinati al finanziamento delle fusioni di comuni, il contributo
spettante per la fusione è proporzionalmente ridotto.
4. I comuni istituiti a seguito della fusione di comuni inviano la richiesta di
contributo entro il 30 settembre dell'anno di costituzione per la relativa
attribuzione entro il 31 ottobre dello stesso anno. Il contributo è attribuito
in proporzione al periodo temporale di istituzione. Ai nuovi enti che inviano
la richiesta di contributo successivamente al termine del 30 settembre e non
oltre il 31 dicembre dell'anno di costituzione sarà attribuito per lo stesso
anno e per l'anno successivo un contributo nei limiti delle disponibilità di
fondi esistenti a seguito degli avvenuti riparti.
5. Ai comuni istituiti a seguito della fusione di comuni alla data anteriore
all'entrata in vigore della legge n. 265 del 1999 spetta il contributo in
applicazione dei criteri stabiliti dal presente decreto.
Articolo 7
Disposizioni finali e transitorie
1. Alle unioni di comuni istituite successivamente all'entrata in vigore della
legge n. 265 del 1999 ed alle comunità montane svolgenti l'esercizio associato
di funzioni comunali spetta un contributo per ciascuno degli anni 1999 e 2000
da determinare sulla base dei criteri stabiliti dal presente decreto. A tale
fine entro il 15 novembre 2000 trasmettono apposita richiesta di contributo
unitamente alla certificazione di cui all'articolo 5, comma 1.
2. Alle unioni di comuni istituite prima della entrata in vigore della legge n.
265 del 1999, spetta dall'anno 2000 un contributo da determinare sulla base dei
criteri stabiliti dal presente decreto. A tale fine entro il 15 novembre 2000
trasmettono richiesta di contributo unitamente ad apposita certificazione
attestante i servizi esercitati in forma associata, nonché l'ammontare
complessivo delle spese correnti ed in conto capitale impegnate relative a tali
servizi, desunto dall'ultimo rendiconto approvato.
3. Con decreto del Ministero dell'interno da emanarsi entro il 15 ottobre 2000
vengono definiti i modelli per le certificazioni di cui ai commi 1 e 2.
4. I comuni istituiti a seguito di fusione avvenuta successivamen......