CONTRIBUTI SOCIALI E DATI SANITARI
DIVIETO DI COMMISTIONE PER L'APPALTO DI SERVIZI
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
IL
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente,
del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e
del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Filippo Patroni Griffi,
segretario generale;
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno
2003, n. 196);
VISTA la segnalazione in atti del 15 settembre 2009 con la quale taluni
consiglieri comunali hanno dichiarato che il Comune di Cinto Caomaggiore ha
pubblicato, nel proprio sito web istituzionale, la delibera di Giunta comunale
YW, avente ad oggetto "Ricovero in sezione accoglienza ed assistenza
per stato vegetativo di XY e compartecipazione al pagamento della retta",
nel cui testo, integralmente visibile sul medesimo sito, sono riportati per
esteso nome e cognome sia del beneficiario, in condizione di stato vegetativo,
sia del padre del predetto soggetto, relativamente a un contributo economico di
natura sociale erogato per la compartecipazione alle relative spese di ricovero
in strutture residenziali e in considerazione della situazione socioeconomica
del nucleo familiare in questione;
VISTO che con la medesima nota è stato segnalato che il suddetto Comune di
Cinto Caomaggiore ha altresì pubblicato nel proprio sito web istituzionale la
delibera di Giunta comunale KX, avente ad oggetto "Conferma presa in
carico di ricovero utenti inabili o indigenti presso case di riposo - anno
2009", nel cui testo, integralmente visibile sul medesimo sito, sono
riportati nome e cognome dei beneficiari, in quanto soggetti indigenti, di
contributi per sostenere il pagamento della retta di ricovero in strutture
protette;
VISTO l'accertamento preliminare effettuato dall'Ufficio del Garante in data 28
settembre 2009 in base al quale è stato verificato che nel suddetto sito web
sono ancora pubblicate le predette delibere di Giunta comunale YW e KX
disponibili in formato elettronico, rispettivamente, agli indirizzi
http://www.comune.cinto.ve.it/... (delibera WY) e
http://www.comune.cinto.ve.it/... (delibera KX);
VISTO che dal predetto accertamento preliminare risulta che la suddetta
deliberazione di Giunta comunale YW riporta il nome e cognome del beneficiario
di contributi per il ricovero in strutture residenziali, XY, nonché del padre
del predetto soggetto, ZQ, menzionando anche i motivi della concessione del
beneficio ("stato vegetativo" del beneficiario, "situazione
socioeconomica della famiglia");
RILEVATO che dal predetto accertamento preliminare risulta che la suddetta
deliberazione di Giunta comunale KX riporta il nome e cognome dei beneficiari
di contributi per il ricovero in strutture di accoglienza, QY, HZ e WJ,
menzionando anche i motivi della concessione del beneficio ("persone indigenti",
"persone in stato di bisogno");
VISTO che dal medesimo accertamento preliminare è stato verificato, inoltre,
che i files contenenti i predetti nominativi sono immediatamente visibili in
rete tramite l'inserimento delle relative generalità nei più diffusi motori di
ricerca esterni al sito istituzionale del Comune di Cinto Caomaggiore e che nei
medesimi motori di ricerca esterni l'abstract dell'esito della ricerca riporta
nome e cognome dei suddetti beneficiari, nonché i motivi della concessione del beneficio;
VISTO che la pubblicazione del nome, del cognome, delle motivazioni (soggetto
"in stato vegetativo") per la concessione dei contributi erogati dal
Comune di Cinto Caomaggiore finalizzati al ricovero in strutture residenziali
-riguardanti anche soggetti diversi dal beneficiario- configura una diffusione
di dati idonei a rivelare lo stato di salute dell'interessato;
CONSIDERATO che il Codice dispone che il trattamento dei dati può comprendere
la diffusione nei soli casi in cui ciò è indispensabile per la trasparenza
delle attività di concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici
economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni, in
conformità alle leggi, e per finalità di vigilanza e di controllo conseguenti
alle attività medesime (art. 68, commi 1 e 3 );
CONSIDERATO che il Codice vieta la diffusione dei dati idonei a rivelare lo
stato di salute degli interessati (art. 22, comma 8);
CONSIDERATO che è, pertanto, indispensabile adottare idonei accorgimenti nella
predisposizione degli atti che attribuiscono benefici economici o di altro
genere con particolare riferimento alla necessità di rispettare il divieto di
diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute dell'interessato (cfr.
"Linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di
pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti locali" disponibili
sul sito www.garanteprivacy.it; doc. web n. 1407101; in G.U. 25 maggio 2007, n.
120, in particolare il paragrafo n. 10.1);
VISTO che la pubblicazione del nome, del cognome, delle motivazioni per la
concessione dei contributi erogati dal suddetto Comune per il ricovero in
strutture residenziali ("situazione socioeconomica della famiglia"),
nonché per il ricovero in case di riposo per anziani e dei predetti altri dati
personali associati alla particolare categoria dei soggetti destinatari del
contributo ("persone indigenti", "persone in stato di
bisogno"), configura una diffusione di dati eccedenti rispetto la finalità
perseguita di applicazione della disciplina in materia trasparenza
amministrativa;
CONSIDERATO che è, altresì, necessario adottare idonei accorgimenti nella
predisposizione degli atti che attribuiscono benefici economici o di altro
genere con particolare riferimento alla necessità di evitare la diffusione di
informazioni che possano creare disagio all'interessato o esporlo a conseguenze
indesiderate (es., indicando fuori dei casi previsti analitiche situazioni
reddituali o particolari condizioni di bisogno), specie in riferimento a fasce
deboli della popolazione (es. soggetti anziani) (cfr. "Linee guida in
materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e
diffusione di atti e documenti di enti locali" citate, in particolare
il paragrafo n. 10.1);
CONSIDERATO che il Garante, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. d), del
Codice, ha il compito di vietare, anche d'ufficio, il trattamento illecito o
non corretto dei dati o di disporne il blocco e di adottare gli altri
provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati
personali;
RITENUTO necessario, in ragione della particolare tipologia di informazioni
oggetto di diffusione, riguardanti lo stato di salute del beneficiario di
contributi economici, e del concreto rischio di un pregiudizio rilevante per
l'interessato medesimo, vietare al Comune di Cinto Caomaggiore la diffusione
dei dati idonei a rivelare lo stato di salute dell'interessato contenuti nella
delibera di Giunta comunale YW reperibile sotto forma di documento elettronico
sul sito istituzionale del Comune sia all'indirizzo
http://www.comune.cinto.ve.it/..., sia attraverso altri indirizzi o maschere di
ricerca, a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento;
RITENUTO altresì necessario, per i predetti motivi, prescrivere al Comune di
Cinto Caomaggiore di attivarsi presso i responsabili dei principali motori di
ricerca (Google e Yahoo) al fine di sollecitare la rimozione della copia web
della predetta delibera YW dagli indici e dalla cache dei predetti motori di ricerca,
a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento;
CONSIDERATO che il Garante, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del
Codice, ha il compito di prescrivere, anche d'ufficio, le misure necessarie o
opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;
RITENUTO necessario, in ragione della particolare tipologia di informazioni
oggetto di indiscriminata diffusione, riguardanti le condizioni socioeconomiche
dei beneficiari di contributi economici, e del concreto rischio di un
pregiudizio rilevante per gli interessati medesimi, prescrivere al Comune di
Cinto Caomaggiore di adottare opportuni accorgimenti, quali l'apposizione di
diciture generiche o codici numerici da inserire non soltanto nel dispositivo,
ma anche nel testo del documento in formato elettronico della delibera di
Giunta comunale KX, al fine di evitare la diffusione dei dati idonei a rivelare
le condizioni socioeconomiche degli interessati ivi contenuti mediante la
relativa consultazione sul sito istituzionale del predetto Comune attraverso
l'indirizzo http://www.comune.cinto.ve.it/..., a decorrere dalla data di
ricezione del presente provvedimento;
RITENUTO altresì necessario che il Comune di Cinto Caomaggiore effettui le
opportune verifiche affinché la pubblicazione sul sito web istituzionale di
tutti gli atti, documenti, determinazioni e delibere sia conforme alle
disposizioni contenute nel Codice in materia di protezione dei dati personali,
ed, in particolare, al divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo
stato di salute degli interessati (art. 22, comma 8, del Codice), nonché a
quanto disposto nelle "Linee guida in materia di trattamento di dati
personali per finalità di pubblicazione e diffusione di atti e documenti di
enti locali" citate, con particolare riferimento alla necessità di
evitare la diffusione di informazioni eccedenti che possano creare disagio
all'interessato o esporlo a conseguenze indesiderate (quali le condizioni
socioeconomiche dei beneficiari di contributi economici);
TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 170 del Codice, chiunque, essendovi
tenuto, non osserva il provvedimento di divieto del Garante è punito con la
reclusione da tre mesi a due anni;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi
dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;
Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;
TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE:
a) ritenuta l'illiceità del trattamento, vieta al Comune di Cinto Caomaggiore,
ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c), e 154, comma 1, lett. d), del
Codice, la diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute
dell'interessato contenuti nella delibera di Giunta comunale YW relativa
all'erogazione di contributi economici per la compartecipazione alle spese di
ricovero in strutture residenziali mediante la consultazione sul sito
istituzionale del Comune, sia attraverso il documento in formato elettronico
consultabile all'indirizzo http://www.comune.cinto.ve.it/..., sia attraverso
altri indirizzi o maschere di ricerca che potrebbero rendere ostensibile il
medesimo documento in altro modo, a decorrere dalla data di ricezione del
presente provvedimento;
b) prescrive al Comune di Cinto Caomaggiore, ai sensi dell'art. 154, comma 1,
lett. c) del Codice, di attivarsi presso i responsabili dei principali motori
di ricerca (Google e Yahoo) al fine di sollecitare la rimozione della copia web
della delibera di Giunta comunale YW dagli indici e dalla cache dei predetti
motori di ricerca, a decorrere dalla data di ricezione del presente
provvedimento;
c) prescrive al Comune di Cinto Caomaggiore, ai sensi degli artt. 143, comma 1,
lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice, di adottare opportuni
accorgimenti, quali l'apposizione di diciture generiche o codici numerici da
inserire non soltanto nel dispositivo, ma anche nel testo del documento in
formato elettronico della delibera di Giunta comunale KX, al fine di evitare la
diffusione dei dati idonei a rivelare le condizioni socioeconomiche degli
interessati ivi contenuti mediante la relativa consultazione sul sito
istituzionale del Comune attraverso l'indirizzo
http://www.comune.cinto.ve.it/..., a decorrere dalla data di ricezione del
presente provvedimento.
Roma, 7 ottobre 2009
IL PRESIDENTE Pizzetti
IL RELATORE Fortunato
IL SEGRETARIO GENERALE Patroni Griffi
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