CONTRIBUTO 2011 ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA
Legittima la concessione di contributi alle associazioni
Deliberazione del 3 novembre 2010
Deliberazione del 3 novembre 2010
Attuazione
dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno
2011
(resa esecutiva con D.P.C.M. 3 dicembre 2010 – entra in vigore dal 1° gennaio
2011)
IL CONSIGLIO
VISTO l’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n.
266 (richiamato dagli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163), il quale dispone che l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, in
seguito denominata “Autorità”, ai fini della copertura dei costi relativi al
proprio funzionamento, determina annualmente l’ammontare delle contribuzioni
dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla propria vigilanza,
nonché le relative modalità di riscossione;
VISTO l’art. 1, comma 65, della predetta legge, che pone le
spese di funzionamento dell’Autorità a carico del mercato di competenza, per la
parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato;
VISTO l’articolo 8, comma 12, dello stesso decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che prevede che all’attuazione dei nuovi
compiti l’Autorità fa fronte senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato, ai sensi dell’articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266;
VISTO il disegno di legge contenente le disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità
per l’anno 2011) che prevede, in Tabella “C”, il trasferimento, dal bilancio
dello Stato a favore dell’Autorità, di € 177.000,00 per l’anno 2011 e €
180.000,00 per gli anni 2012 e 2013;
VISTO l’art. 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, con il quale viene stabilito che per gli anni 2011 e 2012 dovrà essere
attribuita ad altre autorità una quota parte delle entrate di cui all’articolo
1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per un importo annuo
complessivo pari a € 11,6 milioni;
VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari, così come modificata dall’art. 7 del
decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, che prevede l’obbligo di riportare il
codice identificativo di gara (CIG) su ciascuna transazione posta in essere
dalle stazioni appaltanti e dagli altri soggetti di cui all’art. 3, comma 1,
della medesima legge;
RITENUTA la necessità di coprire, per l’anno 2011, i costi di
funzionamento dell’Autorità, per la parte non finanziata dal bilancio dello
Stato, mediante ricorso al mercato di competenza secondo le modalità e l’entità
previste dal presente provvedimento nel rispetto comunque del limite massimo
dello 0,4 per cento del valore complessivo del mercato di competenza così come
previsto, dall’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
SENTITI gli operatori del settore nelle audizioni del 18 e 19
ottobre 2010;
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005,
n. 266 dispone che le deliberazioni con le quali sono fissati i termini e le
modalità di versamento sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei
ministri, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, per l’approvazione
con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento e che, decorso tale
termine senza che siano state formulate osservazioni, dette deliberazioni
divengono esecutive;
D E L I B E
R A
Articolo 1
Obbligo di richiesta del CIG
1. Le
stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori, di cui agli articoli 32 e 207 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che intendono avviare una procedura
finalizzata alla realizzazione di lavori ovvero all'acquisizione di servizi e
forniture devono obbligatoriamente:
a)
richiedere il rilascio del numero identificativo univoco, denominato “Numero
gara”, attraverso il Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG),
disponibile nell’area Servizi del sito dell'Autorità all'indirizzo www.avcp.it;
b)
provvedere all’inserimento dei lotti (o dell’unico lotto) che compongono la
gara. A ciascun lotto il Sistema attribuisce un codice identificativo
denominato CIG.
2. La
richiesta del CIG è obbligatoria per tutti i contratti pubblici
indipendentemente dalla procedura di selezione del contraente adottata e dal
valore del contratto con esclusione delle gare per l’acquisto di energia
elettrica o gas naturale e quelle per l’acquisto di acqua all’ingrosso, di cui
all’art. 25 del D.lgs n. 163/2006;
3. I
soggetti di cui al comma 1 del presente articolo devono riportare il CIG
nell’avviso pubblico, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta
comunque denominata.
Articolo 2
Soggetti tenuti alla contribuzione
1. Sono
obbligati alla contribuzione a favore dell’Autorità, nell’entità e con le
modalità previste dal presente provvedimento, i seguenti soggetti pubblici e privati:
a) le
stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori di cui agli articoli 32 e 207 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche nel caso in cui la procedura
di affidamento sia espletata all’estero;
b) gli
operatori economici, nazionali e esteri, che intendano partecipare a procedure
di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera a);
c) gli
organismi di attestazione di cui all’art. 40, comma 3, del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163.
Articolo 3
Esenzioni dalla contribuzione
1. Sono
esentate dall’obbligo della contribuzione esclusivamente le seguenti
fattispecie:
a) i
contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro per
i soggetti di cui all’art. 2, lettera a);
b) i
contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro
per i soggetti di cui all’art. 2, lettera b).
Articolo 4
Entità della contribuzione
1. I
soggetti di cui all’articolo 2, lettere a) e b), sono tenuti a versare a favore
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, con le modalità e i termini di cui all’articolo 5 del presente
provvedimento, i seguenti contributi in relazione all’importo posto a base di
gara:
Importo posto a base di gara
Quota stazioni appaltanti
Quota operatori economici
Inferiore
a € 40.000
Esente
Esente
Uguale o
maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000
€ 30,00
Esente
Uguale o
maggiore a € 150.000 e inferiore a € 300.000
€ 225,00