CONTRIBUTO 5 MLN DI EURO AI PICCOLI COMUNI MONTANI
SURROGHE SOLO DOPO L’INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO
Decreto 1° marzo 2005
Decreto 1° marzo 2005
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto
l'articolo 1, commi 54 e 55, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge
finanziaria 2005), il quale prevede che "per l'anno 2005 è costituito,
presso il Ministero dell'interno, con finalità di riequilibrio economico e
sociale, il fondo per l'insediamento nei comuni montani con popolazione
inferiore a 1000 abitanti, sottodotati ai sensi del decreto legislativo 30
giugno 1997, n. 244, con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2005";
Visto il
comma 56 del citato articolo 1, il quale stabilisce che il Ministro dell'
interno definisce con proprio decreto i criteri di ripartizione e le modalità
per l'accesso ai finanziamenti di cui ai commi 54 e 55;
Visti
gli esiti delle elaborazioni effettuate per la determinazione degli Enti in
condizioni di sottodotazione finanziaria;
Sentiti
il Ministero delle infrastrutture e trasporti, il Ministero delle attività
produttive, l'ANCI e l'UNCEM;
D E C R E T A
Articolo 1
(Finalità del provvedimento)
1. Il
presente provvedimento disciplina le modalità di assegnazione del contributo
complessivo di 5 milioni di euro previsto per l'anno 2005 dall'articolo 1,
comma 54 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a favore dei comuni montani con
popolazione inferiore a 1000 abitanti, sottodotati ai sensi dell'articolo 9,
comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244.
2. I
contributi assegnati sono destinati, ai sensi dei commi 54 e 55 del citato
articolo 1, a finalità di riequilibrio economico e sociale, al riequilibrio
insediativo, all'incentivazione dell'insediamento nei centri abitati di
attività artigianali e commerciali, al recupero di manufatti, edifici e case
rurali per finalità economiche e abitative ed al recupero degli antichi
mestieri..
Articolo 2
(Ripartizione ed utilizzo del fondo)
1. Il
fondo di cui all'articolo 1 del presente decreto è così ripartito:
a) una quota, pari al 50 % del medesimo, corrispondente ad euro 2.500.000, è
ripartita in parti uguali a favore di ciascun comune beneficiario;
b) la restante quota, anch'essa corrispondente ad euro 2.500.000, è ripartita
rapportando direttamente l'importo della sottodotazione di ciascun ente,
maggiorato secondo le percentuali indicate nella tabella che segue , alla quota
di fondo da ripartire.
Livelli di sottodotazione dalla
media di fascia di appartenenza
Da
A
percentuale di maggiorazione
0%
5%
5%
5%
10%
10%
10%
15%
15%
15%
20%
20%
20%
32%
40%
2. I fondi assegnati a ciascun ente, in attuazione del comma 1, sono utilizzati
con l'assunzione nell' esercizio 2005 di impegni contabili per le finalità di
cui all'articolo 1 ed assicurando il rispetto dell'articolo 72 della legge 27
dicembre 2002 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.123, qualora i comuni
destinino le risorse per incentivare interventi realizzati dalle imprese.
Articolo 3
(Modalità di accesso e di assegnazione del fondo)
1. Al
fine di ottenere il contributo di cui al presente provvedimento, i comuni
montani sottodotati, con popolazione inferiore a 1000 abitanti, come
individuati in base all'art. 9, comma 3 del decreto legislativo n. 244 del
1997, presentano apposita domanda, secondo l'allegato modello A, alla
Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo competente per territorio, a pena
di decadenza, entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale del presente decreto. Nella domanda dovrà essere precisato
per quali finalità, tra quelle individuate nell'articolo 1 del presente
decreto, il comune intende utilizzare il contributo eventualmente assegnato.
Articolo 4
(Rendiconto dei contributi assegnati)
1. Entro
il termine perentorio del 31 marzo 2006 i comuni beneficiari del contributo di
cui al presente provvedimento presentano alla Prefettura-Ufficio Territoriale
del Governo, competente per territorio, un'attestazione, secondo l'allegato
modello B, contenente l'elenco degli impegni contabilmente assunti nell'anno
2005 relativi ai contributi assegnati, sottoscritta dal responsabile del
servizio finanziario e dal legale rappresentante dell'ente.
2. La mancata presentazione dell'attestazione comporta il recupero del
contributo.
Articolo 5
(Adempimenti delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo)
1. Le
Prefetture-Uffici Territoriali del Governo inviano, entro 30 giorni dal termine
della presentazione delle domande di cui all'articolo 3 del presente decreto,
l'elenco dei comuni che hanno presentato istanza, fermo restando a carico delle
Prefetture la verifica della regolarità delle stesse.
2. Le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, entro 60 giorni dalla
scadenza del termine per la presentazione delle attestazioni di cui
all'articolo 4, verificano la corrispondenza tra i contributi assegnati e gli
impegni contabilmente assunti, come attestati dai singoli comuni, dando
comunicazione, entro i successivi 30 giorni, al Ministero dell'Interno,
Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale della
Finanza Locale, dell'esito delle verifiche, evidenziando l'eventuale mancata
presentazione delle attestazioni o le difformità riscontrate.
Il
presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
Roma, lì
1° marzo 2005
IL MINISTRO DELL'INTERNO
ALLEGATO
A
COMUNE DI……………………
Alla Prefettura-UTG di ………………………..
Il comune di………………………………,
provincia di ……………..……………………….., con
popolazione al 31 dicembre 2003
inferiore a 1000 abitanti, sottodotato ai sensi dell’articolo 9,
comma 3, del decreto legislativo30
giugno 1997
chiede
ai sensi dell’articol......