CONTRIBUTO ALL'ARAN: RESTANO VALIDE LE PRECEDENTI MODALITÀ



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Vietato il rinnovo automatico di forniture di beni e servizi



































































































04/03/2003 04/03/2003 CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ARAN PER IL COMPARTO DELLE AUTONOMIE LOCALI Si fa presente che il pagamento in favore dell'ARAN dei contributi per le province i comuni e le comunità montane - salvo eccezioni riguardanti gli enti non destinatari dei trasferimenti erariali ed alcuni enti del Friuli-Venezia Giulia e della Valle d'Aosta - viene effettuato direttamente dal Ministero dell'Interno, trattenendo il relativo importo sui trasferimenti dovuti dal Ministero dell'Interno agli enti stessi. Le indicazioni riportate sulla stampa non sono esatte.   PERTANTO NESSUN VERSAMENTO DEVE ESSERE EFFETTUATO DAGLI ENTI LOCALI, SALVO GLI ENTI NON DESTINATARI DEI TRASFERIMENTI ERARIALI, E GLI ENTI DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA E DELLA VALLE D'AOSTA DESTINATARI DEL CONTRIBUTO MINIMO GARANTITO. PER COMUNICAZIONI: TEL. 06 - 32483367 OPPURE 06 - 32483372 FAX 06 - 32483251. NORMATIVA DI RIFERIMENTO: articolo 2 del DECRETO 30 aprile 1999 Trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN per il comparto "Regioni-Autonomie locali" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12.11.99 (come modificato dal DECRETO 14 dicembre 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 142 del 19 giugno 2002) Articolo 2. comma 1. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, l'ARAN, d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, individua la somma complessiva di contributo dovuta per l'anno successivo da comuni, province e comunita' montane, sulla base dei dati forniti dal conto annuale del personale in servizio presso i medesimi enti e tenuto conto della quota di contributo individuale concordata tra l'ARAN e l'Organismo di coordinamento dei comitati di settore, ai sensi dell'art. 50, comma 8, lettera a), secondo alinea, del decreto legislativo n. 29 del 1993. comma 2. Ai fini dell'esatta definizione delle somme di cui al comma 1, il Ministero dell'interno decurta dall'importo complessivo dei contributi dovuti all'ARAN dagli enti suddetti il totale delle somme a carico degli enti non destinatari dei trasferimenti erariali, e degli enti del Friuli-Venezia Giulia e della Valle d'Aosta destinatari del contributo minimo garantito, se si avvalgono dell'assistenza dell'ARAN per la contrattazione collettiva, comunicando all'Agenzia stessa l'elenco degli enti per i quali ha effettuato la decurtazione. comma 3. Il Ministero dell'interno quantifica la somma complessiva dovuta all'ARAN a carico dei singoli enti destinatari dei trasferimenti erariali, proporzionalmente al numero dei dipendenti in servizio sulla base dei dati rilevati dall'ultimo conto annuale disponibile presso il Ministero dell'economia e della finanze, e provvede a trattenere il relativo importo sui trasferimenti dovuti dal predetto Ministero dell'interno agli enti destinatari degli stessi ed a versarlo direttamente, entro il 28 febbraio di ciascun anno, all'ARAN mediante accreditamento sulla contabilita' speciale n. 149726 ad essa intestata presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, dandone contestuale comunicazione all'ARAN. I dati del conto annuale saranno trasmessi dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero dell'interno entro il mese successivo al termine di cui al precedente comma 1. Entro il medesimo termine l'ARAN dovra' trasmettere al Ministero dell'interno l'elenco degli enti che non beneficiano della sua assistenza in sede di contrattazione collettiva. comma 4. Entro il 28 febbraio di ciascun anno, gli enti individuati dal comma 2 sono tenuti a versare il contributo dovuto all'ARAN direttamente, mediante accreditamento sulla contabilita' speciale n. 149726 ad essa intestata presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, dandone contestuale comunicazione all'ARAN.   ......