CONTRIBUTO ALL'ARAN: RESTANO VALIDE LE PRECEDENTI MODALITÀ
Vietato il rinnovo automatico di forniture di beni e servizi
04/03/2003
04/03/2003
CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ARAN PER IL COMPARTO DELLE AUTONOMIE LOCALI
Si fa presente che il pagamento in favore dell'ARAN dei contributi per le
province i comuni e le comunità montane - salvo eccezioni riguardanti gli enti
non destinatari dei trasferimenti erariali ed alcuni enti del Friuli-Venezia
Giulia e della Valle d'Aosta - viene effettuato direttamente dal Ministero
dell'Interno, trattenendo il relativo importo sui trasferimenti dovuti dal
Ministero dell'Interno agli enti stessi.
Le indicazioni riportate sulla stampa non
sono esatte.
PERTANTO NESSUN VERSAMENTO DEVE ESSERE
EFFETTUATO DAGLI ENTI LOCALI, SALVO GLI ENTI NON DESTINATARI DEI TRASFERIMENTI
ERARIALI, E GLI ENTI DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA E DELLA VALLE D'AOSTA
DESTINATARI DEL CONTRIBUTO MINIMO GARANTITO.
PER COMUNICAZIONI:
TEL. 06 - 32483367 OPPURE 06 - 32483372
FAX 06 - 32483251.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: articolo 2 del DECRETO 30 aprile 1999 Trasferimento
dei contributi a favore dell'ARAN per il comparto "Regioni-Autonomie locali"
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12.11.99 (come modificato dal
DECRETO 14 dicembre 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 142 del 19
giugno 2002)
Articolo 2.
comma 1. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, l'ARAN, d'intesa con il Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, individua la somma
complessiva di contributo dovuta per l'anno successivo da comuni, province e
comunita' montane, sulla base dei dati forniti dal conto annuale del personale
in servizio presso i medesimi enti e tenuto conto della quota di contributo
individuale concordata tra l'ARAN e l'Organismo di coordinamento dei comitati
di settore, ai sensi dell'art. 50, comma 8, lettera a), secondo alinea, del
decreto legislativo n. 29 del 1993.
comma 2. Ai fini dell'esatta definizione delle somme di cui al comma 1, il
Ministero dell'interno decurta dall'importo complessivo dei contributi dovuti
all'ARAN dagli enti suddetti il totale delle somme a carico degli enti non
destinatari dei trasferimenti erariali, e degli enti del Friuli-Venezia Giulia
e della Valle d'Aosta destinatari del contributo minimo garantito, se si
avvalgono dell'assistenza dell'ARAN per la contrattazione collettiva,
comunicando all'Agenzia stessa l'elenco degli enti per i quali ha effettuato la
decurtazione.
comma 3. Il Ministero dell'interno quantifica la somma complessiva dovuta
all'ARAN a carico dei singoli enti destinatari dei trasferimenti erariali,
proporzionalmente al numero dei dipendenti in servizio sulla base dei dati rilevati
dall'ultimo conto annuale disponibile presso il Ministero dell'economia e della
finanze, e provvede a trattenere il relativo importo sui trasferimenti dovuti
dal predetto Ministero dell'interno agli enti destinatari degli stessi ed a
versarlo direttamente, entro il 28 febbraio di ciascun anno, all'ARAN mediante
accreditamento sulla contabilita' speciale n. 149726 ad essa intestata presso
la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, dandone contestuale comunicazione
all'ARAN. I dati del conto annuale saranno trasmessi dal Ministero
dell'economia e delle finanze al Ministero dell'interno entro il mese
successivo al termine di cui al precedente comma 1. Entro il medesimo termine
l'ARAN dovra' trasmettere al Ministero dell'interno l'elenco degli enti che non
beneficiano della sua assistenza in sede di contrattazione collettiva.
comma 4. Entro il 28 febbraio di ciascun anno, gli enti individuati dal comma 2
sono tenuti a versare il contributo dovuto all'ARAN direttamente, mediante
accreditamento sulla contabilita' speciale n. 149726 ad essa intestata presso
la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, dandone contestuale comunicazione
all'ARAN.
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