CONTRIBUTO STRAORDINARIO COMUNI IN DISSESTO
INVIO DATI CENSIMENTO DIPENDENTI
Circolare F
Circolare
F.L. 20/2007
AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI
AI COMMISSARI DI GOVERNO DELLE PROVINCE DI TRENTO E BOLZANO
AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA
e, per conoscenza
AI COMMISSARI DEL GOVERNO DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO
LORO SEDI
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- Dipartimento per le riforme e per l'innovazione nella Pubblica
Amministrazione
ROMA
ALLA CORTE DEI CONTI
- Sezione Autonomie
ROMA
AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
I.GE.PA.
ROMA
ALLA BANCA D'ITALIA
Amministrazione Centrale
Servizio rapporti con il tesoro
ROMA
ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
Via Goito n. 4
ROMA
ALLA SCUOLA SUPERIORE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO
SEDE
ALL'ISPETTORATO GENERALE DI AMMINISTRAZIONE
SEDE
ALL'ANCI
Via dei Prefetti, n. 46
ROMA
ALL'UPI
P.zza Cardelli, n. 4
ROMA
ALL'UNCEM
Via Palestro n. 30
ROMA
ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
ROMA
ALL'ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA
P.zza del Gesù
ROMA
OGGETTO: Decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159 - Interventi urgenti in materia
economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale- Sostegno
straordinario comuni in dissesto.
1. Premessa
L'articolo 24 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, pubblicato sulla
Gazzetta ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2007, ha previsto un sostegno
straordinario ai comuni in dissesto tramite il trasferimento di una somma pari
ad € 150 milioni.
Di seguito si precisano i criteri cui gli enti dissestati si dovranno attenere
per l'utilizzo del predetto contributo.
1. Requisiti soggettivi
Gli enti destinatari del contributo straordinario sono i comuni che hanno
deliberato il dissesto finanziario successivamente al 31 dicembre 2002 ed in
dissesto al momento dell'entrata in vigore del decreto in oggetto, ai quali
sarà comunicato direttamente il contributo spettante, con apposita nota.
1. Intervento complessivo di 150 milioni
La somma messa a disposizione viene ripartita nei limiti della massa passiva
accertata sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2006, al netto
di altri eventuali contributi statali e regionali previsti da precedenti
disposizioni.
Tale somma dovrà essere utilizzata per pagamenti da effettuarsi entro il
termine ultimo del 31 dicembre 2007, dopo tale data le somme non utilizzate
dovranno essere riversate al bilancio dello Stato con imputazione al capitolo
dello stato di previsione dell'entrata.
Le eventuali economie saranno ridistribuite agli Enti nel caso in cui il
contributo spettante, a seguito del riparto, risulti inferiore rispetto alla
massa passiva.
1. Finalità intervento
Il comma 1 dell'articolo 24 indica che il fine dell'intervento legislativo è
quello di accelerare i pagamenti dei crediti certi, liquidi ed esigibili alla
data del 31 dicembre 2006.
Si rammenta che il dissesto finanziario è disciplinato dal titolo VIII, capo II
del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni; quanto indicato dal decreto legge 159 del 1 ottobre 2007 è
esclusivamente riferito alle modalità di utilizzo del contributo straordinario.
I debiti che possono rientrare nella massa passiva della liquidazione, infatti,
sono quelli correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31
dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio aventi le
caratteristiche indicate dagli articoli 252, comma 4 e 254, comma 3, del citato
Testo Unico.
Come disposto dall'articolo 5, comma 2, della legge 28 maggio 2004, n. 140 ai
fini dell'applicazione dei predetti articoli si intendono compresi tutti i
debiti pur, se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale,
successivamente alla data del 31 dicembre precedente l'ipotesi ma non oltre
quella del rendiconto finale.
Per consolidata giurisprudenza il debito oggetto di sentenza diviene certo
liquido ed esigibile al momento del deposito della stessa in cancelleria, ne
deriva che solo ai fini dell'utilizzo del contributo in oggetto il deposito
deve essere avvenuto entro il 31 dicembre 2006.
Trattandosi di contributo straordinario lo stesso può essere destinato
indistintamente al pagamento di debiti per spese correnti e di investimento,
non rilevando nella circostanza il limite introdotto dalla legge costituzionale
n. 3 del 2001 circa il divieto di indebitamento per finanziare le spese
correnti.
5. Modalità semplificata
Il comma tre dell'articolo 24 prevede espressamente che, nel caso di adozione
della procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del Testo Unico, la
somma erogata dallo Stato rientri tra le risorse finanziarie messe a
disposizione del Comune per le transazioni che dovranno essere definite
dall'Organo straordinario della liquidazione ed erogate entro il 31 dicembre
2007.
Si potrebbero prospettare i seguenti casi:
1. l'Ente ha già aderito alla semplificata indicando l'importo delle risorse
proprie che intende destinare alla procedura;
2. l'Ente ha già aderito alla semplificata e le risorse liquide sono già state
accreditate sul conto della liquidazione ed utilizzate per il pagamento delle
transazioni;
3. La procedura semplificata non è stata ancora applicata e in tal caso si
ritiene indifferibile la sua adozione sia da parte dell'O.S.L. che dell'Ente.
Si ritiene che per il principio di equità e in base a quanto indicato dal comma
7 dell'articolo 258 del Testo Unico, nel caso in cui l'Ente abbia già
anticipato a carico del proprio bilancio delle somme per il pagamento delle
transazioni, in caso di eccedenza del contributo, è restituita all'ente locale
la quota di risorse finanziarie liquide dallo stesso messe a disposizione
esuberanti rispetto alle necessità della liquidazione dopo il pagamento dei
debiti.
1. Squilibrio della gestione vincolata
Il comma 4 dell'articolo 24 stabilisce inoltre che, con le eventuali risorse
che residuano dopo il pagamento dei debiti transatti, l'ente può procedere al
pagamento dei residui passivi di cui all'articolo 255, comma 10 del Testo
Unico, relativi ad investimenti.
Vale a dire che esaurita la liquidazione della procedura semplificata o nel
caso di mancata adozione della stessa, l'Organo straordinario della
liquidazione dovrà devolvere la somma residua all'Ente affinché questi, previa
specifica e dettagliata attestazione, possa pagare i debiti di bilancio per
investimenti, accertati sempre alla data del 31 dicembre dell'anno precedente
l'ipotesi di bilancio, per i quali i relativi residui attivi vincolati sono
stati utilizzati in termini di cassa per il finanziamento di spese correnti e
non è stata possibile la ricostituzione della consistenza delle somme vincolate
nei termini di legge.
1. Modalità ordinaria
Il comma 5, infine, contempla il caso in cui l'Organo straordinario della
liquidazione e l'Ente non intendano applicare la procedura semplificata,
prevedendo l'impiego del contributo per il pagamento dello squilibrio della
gestione vincolata, come meglio specificato al punto precedente, e la
possibilità del pagamento dei debiti per i quali esiste titolo esecutivo o una
procedura esecutiva estinta.
Di conseguenza nel caso di applicazione della procedura ordinaria prevista
dall'articolo 256 del Testo Unico, la normativa che si commenta prevede la
possibilità per l'Ente di finanziare lo squilibrio della gestione vincolata e
per l'Organo straordinario della liquidazione di utilizzare il contributo solo
ed esclusivamente per la liquidazione dei suddetti debiti che, comunque, può
avvenire solo mediante la stipula di una transazione che preveda il pagamento
del 60% del debito accertato lasciando intendere che la somma residua potrà
essere pagata secondo le modalità ordinarie, previste dall'articolo 256 del
Testo Unico, solo dopo l'approvazione del piano di estinzione.
Questa precisazione preclude l'utilizzo del contributo per il pagamento degli
acconti previsti dall'articolo 256, commi 4 e 5, del Testo Unico per tutti gli
altri debiti per i quali non vi sia stata una specifica pronuncia del Giudice.
1. Rendicontazione
Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 158 del Testo Unico, per tutti i
contributi straordinari assegnati da Amministrazioni pubbliche agli Enti locali
è dovuta la presentazione del rendiconto all'Amministrazione erogante entro
sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo, a cura del
Segretario comunale e del Responsabile del servizio finanziario.
La suddetta attestazione dovrà essere sottoscritta anche dall'Organo
straordinario della liquidazione ed allegata al piano di estinzione da
presentare a questo Ministero per l'approvazione ai sensi dell'articolo 256,
comma 7 del Testo Unico, ovvero se già presentato, la stessa dovrà essere
inviata anche a questa Direzione.
La presente circolare viene trasmessa alle Prefetture esclusivamente per posta
elettronica. Si prega pertanto, di fornire un cortese cenno di avvenuta
ricezione al seguente indirizzo di posta elettronica:
"finloc@interno.it".
Roma, 15 ottobre 2007
IL DIRETTORE CENTRALE
(Verde)
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