CONTRO I PIANI ACUSTICI LOCALI IMPUGNATIVA AMPIA
Termini di pagamento
N
N. 09301/2009 REG.DEC.
N. 10056/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO
Il
Consiglio di Stato
in sede
giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
sul ricorso in appello nr. 10056
del 2007, proposto dal COMUNE DI ROCCAFORTE MONDOVÌ, in persona del Sindaco pro
tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Cristina Beccaria e Mariano
Protto, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, via D. Chelini, 10,
contro
i signori Giovanni Battista ROSSO,
Gino BERTANTE, Giuliana DHO, Giovanni GASCO, Giancarlo GERVASIO, Virgilio
CHIUZZI, Domenico PARAVAGNA, Roberto ZUCCARO e Piergiuseppe RIGAMONTI,
rappresentati e difesi dagli avv.ti Alberto Armini, Maurizio Cecconi e
Massimiliano Bione, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, via U. De
Carolis, 34b;
nei confronti di
- INTERSTRADE S.p.a., in persona
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli
avv.ti Giuseppe Cignitti e Alessandro Mazza, con domicilio eletto presso il
primo in Roma, via Bertoloni, 27;
- signor Giovanni RIGAMONTI, PROVINCIA DI CUNEO, in persona del Presidente pro
tempore, REGIONE PIEMONTE, in persona del Presidente pro tempore, e
AGENZIA REGIONALE PER L’AMBIENTE DI CUNEO, in persona del legale rappresentante
pro tempore, non costituiti;
per l’annullamento
della sentenza del T.A.R. del
Piemonte, sezione Seconda, nr. 4951, in data 18 ottobre 2006, resa inter
partes, in relazione al ricorso dei sigg.ri Giovanni Battista Rosso, Gino
Bertante, Giuliana Dho, Giovanni Gasco, Giancarlo Gervasio, Virgilio Chiuzzi,
Giovanni Rigamonti, Domenico Paravagna e Roberto Zuccaro contro il Comune di
Roccaforte Mondovì.
Visto il ricorso in appello con i
relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione
degli appellati in epigrafe indicati;
Visto l’appello incidentale
proposto da Interstrade S.p.a.;
Vista la memoria prodotta dall’Amministrazione
appellante in data 13 novembre 2009 a sostegno delle proprie difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, all’udienza pubblica del
giorno 24 novembre 2009, il Consigliere Raffaele Greco;
Uditi l’avv. Protto per
l’Amministrazione appellante, l’avv. Cecconi per gli appellati Rosso e altri e
l’avv. Cignitti per Interstrade S.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e
diritto quanto segue:
FATTO
Il Comune di Roccaforte Mondovì ha
impugnato la sentenza con la quale il T.A.R. del Piemonte, accogliendo il
ricorso proposto da un gruppo di residenti nel territorio comunale, ha
annullato gli atti relativi al Piano di classificazione aucstica del territorio
del Comune medesimo.
A sostegno dell’impugnazione,
l’Amministrazione ha dedotto:
1) erronea e/o carente
motivazione, errore grave e manifesto in relazione all’eccezione di
inammissibilità del ricorso con integrale riproposizione della stessa;
2) erronea e/o carente
motivazione, errore grave e manifesto in relazione alla ritenuta sussistenza
dell’illegittimità della deliberazione consiliare del Comune di Roccaforte
Mondovì sotto il profilo del difetto di motivazione e di istruttoria;
3) erronea e/o carente
motivazione, errore grave e manifesto in relazione alla ritenuta sussistenza
dell’illegittimità della deliberazione consiliare all’esame sotto il profilo
della violazione dell’art. 7 della legge regionale 20 ottobre 2000, nr. 52, e
del difetto di motivazione;
4) erronea e/o carente
motivazione, errore manifesto sulla ritenuta sussistenza dell’illegittimità
della deliberazione consiliare all’esame sotto il profilo del difetto di
motivazione;
5) erronea e/o carente
motivazione, errore grave e manifesto in relazione alla ritenuta sussistenza
dell’illegittimità della deliberazione consiliare all’esame sotto il profilo
del difetto di motivazione.
Si sono costituiti gli appellati
in epigrafe indicati, signori Giovanni Battista Rosso e altri, ricorrenti in
primo grado, i quali si sono diffusamente opposti all’accoglimento
dell’appello, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
Si è altresì costituita la società
Interstrade S.p.a., resistente in primo grado, la quale, oltre ad associarsi
all’appello proposto dall’Amministrazione, ha a sua volta proposto appello
incidentale, deducendo:
1) erronea e/o carente
motivazione, errore grave e manifesto in relazione all’eccepita inammissibilità
del ricorso per difetto di interesse ad agire dei ricorrenti con integrale
riproposizione dell’eccezione;
2) inammissibilità del sindacato
giurisdizionale del giudice amministrativo, errore grave e manifesto in
relazione alla dichiarata illegittimità dei provvedimenti annullati;
3) erronea e/o carente
motivazione, errore grave e manifesto, carenza di istruttoria in relazione alla
dichiarata illegittimità dei provvedimenti annullati per violazione dell’art. 1
l.r. nr. 52 del 2000 e per contraddittorietà;
4) erronea e/o carente
motivazione, errore grave e manifesto in relazione alla dichiarata
illegittimità dei provvedimenti annullati per difetto di motivazione e di istruttoria;
5) erronea e/o carente
motivazione, errore grave e manifesto, contraddittorietà in relazione alla
dichiarata illegittimità dei provvedimenti annullati per violazione dell’art. 7
della l.r. nr. 52 del 2000 e per difetto di istruttoria;
6) erronea e/o carente
motivazione, errore grave e manifesto in relazione alla dichiarata
illegittimità dei provvedimenti annullati per difetto di istruttoria e di
motivazione;
7) erronea e/o carente
motivazione, errore grave e manifesto in relazione alla dichiarata illegittimità
per erroneità e carenza di motivazione dei provvedimenti annullati per
motivazione insufficiente ed erronea e per violazione dell’art. 7 della legge
26 ottobre 1995, nr. 447.
All’udienza del 24 novembre 2009,
la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Viene all’attenzione della
Sezione il contenzioso relativo al Piano di classificazione acustica del
territorio predisposto dal Comune di Roccaforte Mondovì, definitivamente
approvato con deliberazione consiliare nr. 21 del 2004 avverso la quale è
insorto in sede giurisdizionale un gruppo di cittadini residenti nel medesimo
Comune.
Ai sensi degli artt. 4 e 6 della
legge 26 ottobre 1995, nr. 447, il Piano suindicato ha la funzione di procedere
a ricognizione del territorio comunale al fine di individuare, tenendo conto
delle destinazioni d’uso delle varie zone, i “valori di qualità” di
inquinamento acustico da applicare a ciascuna di esse: ciò al duplice fine di
contenere il livello di emissioni sonore nei limiti stabiliti in considerazione
della concreta destinazione delle varie porzioni di territorio, e di fornire un
criterio utile a verificare le attività eventualmente autorizzabili in ciascuna
di esse.
Durante l’iter formativo
del Piano per cui è causa, numerose osservazioni sono state formulate sia da un
gruppo di cittadini costituiti in associazione sia dalla Provincia di Cuneo:
tuttavia, con la richiamata delibera di approvazione l’Amministrazione
comunale, dopo aver controdedotto alle ridette osservazioni, ha ritenuto di
disattenderle e di approvare il Piano così come originaria......