CONTRO VIZI DI FORMA DEL PRG IL CONSIGLIERE PUO’ RICORRERE AL TAR
STU: LA DISCIPLINA DI RIFERIMENTO E’ QUELLA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 233/2002, proposto da
CONZADORI
GIACOMO,
rappresentato e difeso dagli Avv.
Enzo Bosio e Massimo Piazza con
domicilio eletto presso quest’ultimo in Brescia via Ferramola 1/A;
contro
COMUNE
DI GAMBARA,
in persona del Sindaco, costituitosi in giudizio,
rappresentato e difeso dagli Avv. Domenico Bezzi e Francesco Noschese, con domicilio eletto presso il loro studio
in Brescia via Cadorna 7;
e nei confronti di
IMMOBILIARE
LAGO srl,
BONAZZOLI
MARIA LUISA,
BONAZZOLI
LIVIO,
non costituiti in giudizio,
per
l'annullamento
della deliberazione del Consiglio comunale di Gambara n.
64 del 19 novembre 2001, con la quale è stata approvata in via definitiva una
variante semplificata al PRG;
Visto il ricorso con i relativi
allegati;
Visto l'atto di costituzione in
giudizio del Comune;
Viste le memorie prodotte dalle
parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato quale relatore alla
pubblica udienza del 30 gennaio 2004 il dott. Mauro Pedron;
Uditi i difensori delle parti;
Ritenuto in fatto e in diritto
quanto segue:
FATTO
Il Consiglio comunale di Gambara
con deliberazione n. 64 del 19 novembre 2001 ha approvato definitivamente una
variante semplificata al PRG ai sensi dell’art. 2 comma 2 lett. c)-e)-i) della
LR 23 giugno 1997 n. 23, respingendo le osservazioni che il ricorrente aveva
presentato in qualità di consigliere comunale. La variante consiste
nell’aggiornamento della cartografia, nell’individuazione di tre nuove aree
residenziali di completamento (zona B3), e nella modifica dei criteri dell’art.
14 delle NTA per il calcolo del volume in zona A (esclusione delle porzioni
interrate di fabbricati esistenti “purché
destinate ad attrezzature di interesse pubblico o private di interesse pubblico
convenzionate”).
Con
ricorso notificato il 18 febbraio 2002 e depositato il 15 marzo 2002 il
ricorrente ha impugnato la deliberazione n. 64/2001 proponendo le seguenti
censure:
a) violazione
dell’art. 2 comma 4 lett. a) della LR 23/1997, che vieta di utilizzare la
variante semplificata per ottenere come effetto la conformità alle previsioni
urbanistiche di interventi abusivamente realizzati. Nel caso in esame vi
sarebbero tre abusi potenzialmente beneficiari delle modifiche introdotte con
la variante;
b) disparità
di trattamento, in quanto la modifica dei criteri dell’art. 14 delle NTA per il calcolo del volume
è stata prevista per la sola zona A (nuclei di antica formazione) senza ragioni
a sostegno di tale limitazione.
Il
Comune si è costituito in giudizio contestando l’interesse e la legittimazione
ad agire del ricorrente in quanto consigliere comunale, e chiedendo in ogni
caso la reiezione del ricorso.
All’udienza
del 30 gennaio 2004 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorrente, in qualità di
consigliere comunale, ha impugnato la deliberazione del Consiglio comunale n.
64 del 19 novembre 2001, con la quale è stata approvata definitivamente una
variante semplificata al PRG ai sensi dell’art. 2 comma 2 lett. c)-e)-i) della
LR 23 giugno 1997 n. 23.
1. Il
Comune resistente sostiene in via preliminare che il ricorso, essendo stato
presentato da un consigliere comunale che non ha interessi personali nella
vicenda, dovrebbe essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse e di
legittimazione. In effetti la giurisprudenza consolidata permette ai
consiglieri comunali di impugnare le deliberazioni dell’organo di appartenenza
e in generale gli atti del Comune soltanto quando sia lamentata una violazione
del munus. Occorre quindi stabilire
quale grado di collegamento con le funzioni di consigliere sia sufficiente per
consentire l’impugnazione.
Nel caso
in esame il ricorrente lamenta con il primo motivo l’erronea utilizzazione
della procedura della variante semplificata al posto di quella ordinaria. Pur
non trattandosi di un vizio limitato alla fase di deliberazione (come la
convocazione irrituale o la mancanza del quorum),
l’utilizzazione di una procedura semplificata per l’approvazione delle varianti
al PRG coinvolge anche i poteri del consiglio comunale, che viene chiamato a
decidere in via definitiva sull’approvazione senza l’ulteriore esame della
Regione. Questa circostanza, aumentando la rilevanza del voto consiliare in
rapporto al risultato urbanistico, influisce in modo sostanziale sulla
posizione dei consiglieri, e può far sorgere in quanti si oppongono
all’approvazione delle varianti semplificate l’interesse a contestare la
legittimità della procedura. Di conseguenza l’eventuale annullamento della
deliberazione consiliare potrebbe accertare indirettamente anche il “peso” del
voto dei consiglieri e fissare una regola procedurale per il rinnovo dell’esame
della proposta.
In base
a questa impostazione il ricorso deve quindi essere considerato ammissibile.
2. Nel
merito il primo motivo non può invece essere condiviso. Secondo il ricorrente
la variante semplificata contrasterebbe con l’art. 2 comma 4 lett. a) della LR
23/1997, che vieta di utilizzare questa procedura per ottenere come effetto la
conformità alle previsioni urbanistiche di interventi abusivamente realizzati.
Uno
degli abusi sarebbe quello realizzato dalla Immobiliare Lago srl, che ha
costruito un immobile con un piano interrato alto 4 metri, sforando quindi la
soglia di 2,5 metri prevista dalle NTA. Questa società beneficerebbe ora del
nuovo sistema di calcolo del volume per gli edifici della zona A, che esclude dal computo i
piani interrati anche con altezza superiore a 2,5 metri, purché destinati ad
attrezzature di interesse pubblico. La modifica alla regola generale dell’art.
14 comma 4 delle NTA riguarda in effetti i fabbricati esistenti (come risulta
dalla relazione illustrativa - doc. 4 del Comune), e pertanto interessa sia gli
edifici che momento della costruzione non erano conformi alle disposizioni in
vigore sia quelli che saranno modificati o ristrutturati in futuro. In altri
termini nuova norma contiene, accanto a una disp......