CONTROLLI PER IDONEITA’ DI SERVIZIO
PROGRESSIONI ECONOMICHE SEGRETARI COMUNALI
21/02/2005 - Accertamento medico dell'idoneità al servizio
21/02/2005
- Accertamento medico dell'idoneità al servizio
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
UFFICIO P.P.A.
Servizio per il Trattamento del Personale
21 febbraio 2005
Parere n. 203/05
ASS.n.6- Friuli Occidentale
Servizi Sanitari
Via Vecchia Ceramica 1
33170 Pordenone
Oggetto: Accertamento medico idoneità al servizio.
Codesta Azienda chiede allo scrivente ufficio se sia legittimo che
l'Amministrazione disponga d'ufficio l'accertamento medico dell'idoneità alle
mansioni o a proficuo lavoro nei confronti del dipendente che non abbia ancora
usufruito del cd periodo di comporto previsto dalla contrattazione collettiva
(art. 23 CCNL 1.9.1995 del comparto Sanità).
Si premette che la disciplina dei controlli delle infermità del lavoratore ha
nella Costituzione (all'art.14) una generale riserva di legge, per la quale
..''gli accertamenti e le ispezioni sono regolati da leggi speciali''.
L'art.5 della L. n.300/70 soddisfa questa riserva, disciplinando gli ambiti
entro i quali il datore di lavoro può legittimamente esercitare la facoltà di
far accertare l'idoneità fisica del dipendente. Tale facoltà è esercitabile
esclusivamente per il tramite di enti pubblici ed istituti specializzati di
diritto pubblico (comma 3).
Al riguardo, si osservi le verifiche sanitarie sui dipendenti pubblici tendenti
all'accertamento di varie forme di inidoneità e inabilità (non dipendenti da
causa di servizio) sono disciplinati da varie fonti normative individuate per
le singole fattispecie, ai fini del cambio di mansioni, della dispensa dal
servizio e dell'eventuale conseguimento di particolari trattamenti
pensionistici. (Assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi
attività lavorativa - art.2, comma 12 L.n.335/1995. Trattamento di inabilità
assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro art.13, L.n.274 /1991.
Inabilità permanente al servizio d'istituto).
In tali accertamenti, per quanto disposto dal DPR n.461/2001 (art.15), trovano
applicazione le disposizioni contenute dal decreto stesso in tema di competenza
delle commissioni mediche di verifica territorialmente competenti (art.6).
La circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.477 del 14.12.2004,
precisa che l'accertamento dei vari stati di inabilità dei i dipendenti di
amministrazioni pubbliche, agli specifici fini descritti dalle norme, avviene
secondo il regolamento di semplificazione di cui al citato DPR.
Allo scrivente appare che l'individuazione di uno specifico iter procedimentale
non esclude che l'amministrazione abbia la facoltà, prevista dall'art.5 della
L.n.300/70, di far sottoporre il dipendente, nelle forme previste, alla visita
per l'idoneità al servizio. Il citato DPR 461/2001, avente natura
regolamentare, nel disciplinare i procedimenti che, ai vari fini, conducono
all'accertamento delle condizioni di idoneità al servizio del pubblico
dipendente, non priva di efficacia il citato art.5 il quale, anche per quanto
previsto dall'art.2, comma 2 del D,Lgs n.165/2001 in materia di efficacia delle
leggi sui rapporti di lavoro subordinato ai dipendenti pubblici, è applicabile
alle PP.AA.
Passando al problema concernente le modalità mediante le quali il datore di
lavoro può esercitare la facoltà di cui trattasi, è necessario chiarire
ulteriormente che l'accertamento dell'idoneità al servizio del dipendente
avviene, nei casi previsti dalla legislazione, quando si tratti di personale
sottoposto a sorveglianza sanitaria (art.16, comma 2, D.L.n.626) su
segnalazione del medico competente.
In tutti i casi in cui, invece, si intenda verificare la persistente idoneità
del lavoratore alle mansioni affidategli, in attività non rientranti
nell'ambito della sorveglianza sanitaria, il datore sarà tenuto a rispettare il
disposto dell'art.5 L.n.300/70 rivolgendosi alle strutture sanitarie pubbliche
competenti (per la differenza fra gli accertamenti, cfr. Corte d'Appello di
Torino n.826/2003).
Considerato quindi, che l'amministrazione è tenuta a preservare in ogni tempo
la salute dei lavoratori, e comunque, in generale a garantire la sicurezza del
posto di lavoro, non si esclude che, nel caso in cui ne ricorrano i presupposti
oggettivi, l'amministrazione possa attivarsi d'ufficio al fine di chiedere
l'accertamento dello stato di salute dei propri dipendenti, anche nei casi in
cui non sia stato dichiarato lo stato di malattia.
IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Francesco Verbaro
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