CONTROLLO REQUISITI ANTIMAFIA
ESCLUSIONE DI UN CANDIDATO DA UN CONCORSO PUBBLICO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.
6555/06
Reg.Dec.
N. 12026 Reg.Ric.
ANNO 2000
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello 12026/2000
proposto dalle società Imprestrade s.r.l. ed Errichiello Costruzioni s.r.l., in
persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese
dall’avv. Gabriele Casertano ed elettivamente domiciliate presso il suo studio,
in Roma, via Oderisi da Gubbio n. 18;
contro
la Prefettura di Caserta, in persona del
Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello
Stato, legale domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
la T.A.V. - Treno Alta Velocità s.p.a.,
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv.
Luigi Piscitelli, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv.
Giuseppe Naccarato, in Roma, Lungotevere delle Navi n. 30;
per l’annullamento
e/o la riforma
della sentenza n. 1882/2000 con la quale
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sez. I, ha respinto il
ricorso proposto dall’odierno appellante avverso le note della Prefettura di
Caserta nn. 1288/96 e 5128/96 del 28.10.1998 e la comunicazione del 30.11.1998
con la quale la Treno Alta Velocità
s.p.a disponeva, a seguito di tali
note, la revoca dell’autorizzazione al subappalto.
Visto il ricorso
con i relativi allegati;
Visti gli atti di
costituzione in giudizio delle parti in epigrafe specificate;
Viste le memorie
prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti
tutti di causa;
Alla pubblica
udienza del 21 aprile 2006 relatore il Consigliere Francesco Caringella. Uditi
l’avv. Francesco Casertano per delega dell’avv. Gabriele Casertano, l’avv.
dello Stato Saulino e l’avv. Sorrentino per delega dell’avv. Piscitelli;
Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza
appellata i Primi Giudici hanno respinto il
ricorso proposto dalle società odiernamente appellanti avverso le note
interdittive antimafia rese dalla Prefettura di Caserta e la conseguente
determinazione con la quale la TAV ha comunicato al proprio general contractor
(società italiana per le condotte d’acqua) la revoca della autorizzazione al
subappalto in favore dell’Ati costituita all’uopo per l’appunto dalle società
Imprestrade s.r.l. ed Errichiello Cstruzioni s.r.l.
Le parti
appellanti contestano gli argomenti posti a fondamento del decisum.
Resistono
l’Amministrazione dell’Interno e TAV. s.p.a.
Le parti hanno affidato
al deposito di memorie l’ulteriore illustrazione delle rispettive tesi
difensive.
Alla pubblica
udienza del 21 aprile 2006 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. L’appello è
infondato.
2.1. Alla prima
censura con la quale si deduce la violazione delle disposizioni in tema di
comunicazione dell’avvio del procedimento è sufficiente replicare con il
richiamo del consolidato e condivisibile orientamento interpretativo alla
stregua del quale l’amministrazione è esonerata dall'onere di comunicazione di
cui all'art. 7 l. 7 agosto 1990 n. 241 relativamente all'informativa antimafia
ed al successivo provvedimento di revoca delle autorizzazioni al subappalto
rilasciate nei confronti della società ricorrente, atteso che si tratta di
procedimento in materia di tutela antimafia, come tale caratterizzato da
riservatezza ed urgenza (vedi Cons. Stato, sez. IV, 11 febbraio 1999, n. 150;
sez. V 28 febbraio 2006, n. 851). Si
deve soggiungere che le società odierne appellanti erano a conoscenza della
facoltà contrattualmente riconosciuta al committente ed al consorzio di
verificare la sussistenza dei requisiti antimafia anche in corso di svolgimento
del rapporto.
2.2. Non coglie
nel segno neanche il successivo motivo di appello con il quale le parti
ricorrenti deducono sostanzialmente il difetto di motivazione che affliggerebbe
l’informativa antimafia resa dalla
Prefettura, che non andrebbe al di là di una mera reiterazione della formula di
legge senza essere corroborata dall’invero necessaria analisi della concordanza
degli esiti degli accertamenti svolti. L’analisi dell’ampio preambolo
dell’informativa del 26 ottobre 1998, ove si richiamano tutte le informative
acquisite nel corso dell’istruttoria (si vedano in particolare le informazioni di organi di polizia giudiziaria, della
Guarda di Finanza e della D.D.A. di Napoli) , consente di reputare integrata
una motivazione per relationem idonea,
ai sensi dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a rendere conto degli elementi posti a
fondamento della determinazione finale. Segnatamente dalle informazioni dei
citati organi investigativi emergono elementi di varia natura che mettono in
luce il coinvolgimento delle parti appellanti, mediante società collegate, in
attività a rischio di contiguità con il fenomeno camorristico, anche sotto il
profilo della soggiacenza, in guisa da evidenziare le esigenze
cautelar-preventive perseguite dalla normativa in materia. L’analitica
disamina, in chiave garantistica, svolta dalle parti appellanti in ordine agli
elementi di sospetto riscontrati nei confronti dei legali rappresentanti e del direttore tecnico delle
ditte in esame mirano ad un non consentito sindacato di merito della
valutazione di merito non irragionevolmente svolta dall’amministrazione
competente in un terreno caratterizzato da spiccati e peculiari profili di
discrezionalità. E tanto specie se si tiene conto, per un verso, del principio
giurisprudenziale secondo cui, per il rilievo degli interessi implicati, le
informative di che trattasi sono ispirate ad un’esigenza di una anticipazione
della soglia di difesa sociale che
prescinde da soglie di rilevanza probatorie tipiche del diritto penale,
per valutare l’affidabilità dell’impresa affidataria dei lavori, complessivamente
intesa (Cons. Stato, Sez. VI, 14 gennaio
2002, n. 149); per altro verso, della non sindacabilità giurisdizionale di
valutazioni schiettamente discrezionali riservate all’amministrazione, ove non
inficiate da profili di illogicità e di travisamento.
All’accento posto
dall’appellante sulla favorevole pronuncia emessa dalla Corte di Cassazione in
merito alla posizione di Vigliotta Pierluigi (genero di Errichiello Enrico),
arrestato nel 1997 per vicende relative appunto ad appalti TAV, si deve
replicare che, secondo l’orientamento della Sezione (decisione 7619/2005),
anche la prova dell’assoggettamento di un imprenditore alle pressioni
camorristiche da cui trae giovamento economico evidenzia la ricorrenza del
tentativo di ingerenza della criminalità organizzata al quale la norma collega
l’applicazione della misura interdittiva di che trattasi. L’accertamento penale
di una contiguità soggiacente,
potenzialmente foriera di vantaggi economici, dà infatti plastica
evidenza della permeabilità delle imprese alla infiltrazioni malavitose
corroborando la ricorrenza del presupposto cui la normativa ricollega
l’adozione della misura interdittiva.
Va considerato che
la ratio della normativa di prevenzione di cui si discorre consente di
attribuire rilievo anche a condotte di sudditanza e di soggezione che, pur non
essendo penalmente rilevanti, denunciano l’incapacità di reagire alle pressioni
malavitose e, con essa, l’oggettivo contributo al perseguimento dei fini
criminosi delle associazioni criminali nel perseguimento dei fini delittuosi che la legislazione mira a contrastare,
nella ricordata logica preventiva e cautelare,
con l’informativa interdittiva.
Si deve
soggiungere, per un verso, che il Prefetto, lungi dall’adagiarsi sugli esiti
dei pregressi accertamenti, ha svolto ulteriori verifiche, provvedendo alla
nomina di apposita commissione ex artt. 1 e 1 bis del d.l. n. 692/1982,
all’audizione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica ed
all’acquisizione di numerosi rapporti della Guardia di Finanza e dei
Carabinieri; per altro verso, che non risulta decisiva l’inesistenza di uno
stretto rapporto di parentela tra i soci della Errichiello ed i soggetti
indicati nelle informazioni prefettizie, se si considera che, in base a consolidata giurisprudenza, le informazioni
prefettizie, coerentemente con la ratio preventiva e cautelare che permea la normativa in esame, possono riguardare
“chiunque risulti possa determinare in qualsiasi modo scelte o indirizzi
dell’impresa”.