CONTROLLO SU CERTIFICAZIONE MANCATO GETTITO ICI
ANCORA DUBBI SULLA NATURA DELLA TIA
Deliberazione n
Deliberazione
n. 8/SEZAUT/2009/QMIG
C o r t e dei C o n t i
in
Sezione delle Autonomie
nell’adunanza del 4 giugno 2009
Visto il
testo unico delle leggi sulla Corte dei Conti, approvato con R.D. 12 luglio
1934, n. 1214 e successive modificazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n.
20 e successive modificazioni;
Visto l’art. 9 della deliberazione
16 giugno 2000, n.14 delle Sezioni
riunite della Corte dei Conti , recante il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della
Corte dei conti, come modificato dalla deliberazione delle Sezioni riunite 3 luglio 2003 n. 2 (G.U. 16 luglio 2003 n.
163), nonché dalla deliberazione del
Consiglio di Presidenza della Corte dei conti
n. 229/CP/2008, del 19 giugno 2008 (pubbl. in G.U. 2 luglio 2008, n.
153);
Viste le note prot. n. 6656 e 6659
in data 25 maggio 2009, con le quali il Presidente della Corte ha convocato la
Sezione delle Autonomie per l’odierna adunanza, ai fini dell’esame dei seguenti
argomenti all’o.d.g.: 1) interpretazione dell’art. 2, comma 7 del d.l. 7
ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189: verifica
della veridicità della certificazione trasmessa dai Comuni al Ministero
dell’Interno attestante il mancato gettito I.C.I.; 2) interpretazione dell’art.
1 – comma 2 – del d.l. 27 maggio 2008, n. 93, convertito dalla legge 24 luglio
2008, n. 126: estendibilità dell’esonero fiscale con regolamenti o delibere
comunali.
Udito il relatore, Cons. Rinieri
Ferone;
Premesso che:
L’art. 1, comma 1,
del D.L. 27.5.2008, n.93 (convertito dalla legge 24.7.2008, n.126),
dispone l’esclusione dall’imposta comunale sugli immobili, prevista dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo, specificando, nei successivi commi 2 e 3, in quali casi l’unità
immobiliare deve essere considerata adibita ad abitazione principale ai
fini dell’esclusione dall’imposta.
Il comma 4
dell’art. 1 del surricordato decreto legge, stabilisce che la minore imposta che
deriva dall’applicazione dei sudddetti commi,
“pari a 1700 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008, è rimborsata ai
singoli comuni, in aggiunta a quella prevista …” in conseguenza
dell’applicazione dell’ulteriore
detrazione dell’1,33 per mille della base imponibile, introdotta dall’art.1 –
comma 5 – della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Ai fini del rimborso della minore imposta per l’anno 2008,
l’art. 77bis – comma 32 - della legge 6
agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto legge 25 giugno 2008, n.
112, dispone che entro il 30 aprile
2009, i comuni trasmettono al Ministero dell’Interno la certificazione del
mancato gettito accertato, secondo modalità stabilite con decreto del medesimo
Ministero.
Il Ministero dell’Interno, con decreto del
1° aprile 2009, (pubbl. sulla G.U., serie generale, n. 82 dell’8 aprile 2009) ha adottato il modello di certificazione di cui
sopra.
Detta certificazione, secondo quanto successivamente
statuito dall’art. 2 – comma 6 – del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154,
convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, deve essere sottoscritta dal
responsabile dell’ufficio tributi, dal segretario comunale e dall’organo di
revisione e, in base al disposto del successivo comma 7, è trasmessa alla Corte
dei Conti per “la verifica della
veridicità”.
Considerato che:
La verifica affidata alla Corte, secondo l’enunciato
normativo, letteralmente inteso, dovrebbe
essere diretta a dare positivo, o negativo, riscontro alla corretta
determinazione del “quantum” del dato
certificato da parte dell’ente locale, ai fini della congrua commisurazione
dell’entità del rimborso con oneri a carico dello Stato e ciò a conservazione delle condizioni di
equilibrio del bilancio comunale, incise dalle minori entrate conseguenti alle
richiamate norme sull’esclusione dall’ICI.
Una verifica condotta nella direzione della predetta
finalità, non potrebbe prescindere da un riscontro computistico del dato
complessivo certificato, con gli
elementi analitici di computo, alla luce dei quali si giustifica lo
stesso dato certificato.
In termini più espliciti, una tale verifica dovrebbe
vedere impegnate le Sezioni regionali di controllo nella preliminare ed esatta
ricostruzione della base imponibile e, quindi, nell’individuazione delle unità immobiliari adibite, o
considerate, abitazioni principali e,
poi, sulla base della rendita
catastale aggiornata, dell’aliquota applicata e delle detrazioni
spettanti, stabilire se il dato
certificato sia, o meno, veridico.
In ultimo, ma non in ordine di importanza, Il dato
complessivo relativo al numero di abitazioni principali sul territorio
nazionale, stimate in oltre 14 milioni e settecentomila unità immobiliari,
completa il quadro di riferimento utile a confermare la pratica impossibilità
che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti possano operare le
verifiche delle certificazioni del mancato gettito ICI accertato, nei sensi
esposti.
Peraltro, e conclusivamente sul punto, sul piano formale,
una tale verifica, in quanto condotta su elementi di fatto e di diritto e,
soprattutto, in quanto diretta ad accertare la veridicità di dati
certificati, non potrebbe prescindere
dalla garanzia del contraddittorio con l’Ente certificante ciò che appare, vieppiù, incompatibile con le
potenzialità funzionali della Corte.
Le Sezioni Regionali di controllo della Corte dei
Conti, alle quali compete la verifica
in argomento, rilevano le insuperabili
difficoltà operative nei sensi appena riassunti ed alcune di esse hanno
d......