CONTROLLO SUI CONTRATTI DI SUBAPPALTO
Rimborsi spese elettorali
N
N. 00217/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01225/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso
numero di registro generale 1225 del 2010, proposto da:
Cooperativa Sociale Elleuno s.c.s. e Cooperativa Sociale Ass.i.ste. s.c.s.,
rappresentate e difese dagli avv. Luigi Gili e Sergio Fienga, con domicilio
eletto presso lo studio dell’avv. Luigi Gili in Torino, via Vela, 29;
contro
Casa di
soggiorno per anziani "San Giuseppe", in persona del Presidente pro
tempore del Consiglio di Amministrazione, rappresentata e difesa dagli avv.
Maria Teresa Fanzini e Riccardo Ludogoroff, con domicilio eletto presso il loro
studio in Torino, corso Montevecchio, 50;
Comune di Castelnuovo Don Bosco;
per
l'annullamento
del verbale
di deliberazione adottato dal Consiglio di Amministrazione della Casa di
soggiorno per anziani "San Giuseppe" in data 14.6.2010, n. 50,
pubblicato all’albo pretorio del Comune dal 30 giugno al 15 luglio 2010;
di tutti gli
atti connessi, presupposti e consequenziali, ivi incluso, per quanto possa
occorrere, il capitolato speciale di appalto, nella specie l’art. 38, il parere
tecnico preventivo reso dal Segretario dell’Ente nonché la comunicazione della
Casa di soggiorno per anziani "San Giuseppe" prot. n. 2073 del 19
luglio 2010.
Visti il
ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto
di costituzione in giudizio della Casa di soggiorno per anziani "San
Giuseppe";
Viste le
memorie difensive;
Visti tutti
gli atti della causa;
Relatore
nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2011 il dott. Richard Goso e uditi
per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Le ricorrenti
riferiscono di aver partecipato, nella rispettiva qualità di mandataria (Coop.
Soc. Elleuno) e di mandante (Coop. Soc. Ass.i.ste.) dell’associazione
temporanea di imprese costituenda con Onama S.p.a., alla procedura aperta di
gara indetta dalla Casa di soggiorno per anziani San Giuseppe di Castelnuovo
Don Bosco per l’affidamento quinquennale del servizio di gestione delle
attività sanitarie, assistenziali e alberghiere da svolgersi presso la
struttura della stazione appaltante.
All’esito
delle operazioni di gara, l’appalto era affidato, con deliberazione del 21
giugno 2008, all’a.t.i. suddetta.
Il contratto
di appalto veniva stipulato in data 7 ottobre 2008.
Durante
l’esecuzione del servizio, la Coop. Soc. Elleuno comunicava all’amministrazione
committente, con nota del 11 giugno 2010, di aver stipulato un contratto
preliminare con il quale si era impegnata a cedere alla Coop. Soc. Ass.i.ste.,
a far data dal 1° luglio 2010, il ramo di azienda inerente il complesso dei
beni e dei rapporti giuridici funzionali all’esecuzione del servizio presso la
Casa di soggiorno per anziani.
La cessione
avrebbe comportato, in concreto, il recesso di Elleuno dall’a.t.i. e il
subentro di Ass.i.ste. nel ruolo di mandataria.
Con
deliberazione n. 50 del 14 giugno 2010, il Consiglio di Amministrazione della
Casa di soggiorno per anziani prendeva atto di tale intenzione, ma subordinava
l’efficacia della cessione alla condizione che la Società cedente garantisse in
via solidale con la cessionaria il corretto adempimento di tutte le
obbligazioni a suo tempo assunte con la stipula del contratto.
Le
ricorrenti, ritenendo che tale statuizione fosse illegittima e lesiva dei loro
interessi, ne chiedevano il riesame e, in difetto di riscontro, la impugnavano
con il ricorso giurisdizionale in trattazione, fondato sui seguenti motivi di
gravame:
I)
Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 del d.lgs. 12 aprile 2006. n.
163, nonché dell’art. 38 del capitolato speciale di appalto. Eccesso di potere
per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, contraddittorietà ed
illogicità manifesta.
L’art. 116
del codice dei contratti pubblici delimita in modo tassativo le ipotesi nelle
quali la stazione appaltante può opporsi al subentro di un nuovo soggetto
all’affidatario originario: al di fuori di tali ipotesi, non ricorrenti nella
fattispecie, non residuano margini di discrezionalità in capo
all’amministrazione.
La
Cooperativa subentrante, in ogni caso, aveva già comprovato in sede di
partecipazione alla gara il possesso dei requisiti e delle qualificazioni
richieste dal menzionato art. 116 e il contratto a suo tempo stipulato
dall’a.t.i. non prevedeva ipotesi di incedibilità assoluta.
II)
Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2558 del codice civile. Sviamento,
eccesso di potere per difetto di motivazione e d’istruttoria e illogicità
manifesta.
La delibera
impugnata si porrebbe in contrasto con l’art. 2558 cod. civ., secondo cui la
cessione d’azienda opera con effetto immediato nei confronti del contraente
ceduto, fatta salva la sola possibilità per quest’ultimo di recedere dal
contratto, qualora sussista una giusta causa, nel termine di tre mesi dalla
notizia del trasferimento.
III)
Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 21 quater e 3 della legge 7
agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. Sviamento, eccesso di potere per difetto di
motivazione e d’istruttoria e illogicità manifesta.
Dalla
lettura del provvedimento impugnato non sarebbe dato evincere le ragioni che
hanno indotto l’amministrazione ad esprimere un assenso condizionato alla cessione.
Sulla scorta
di tali censure, le ricorrenti instano per l’annullamento del provvedimento
impugnato, previa sospensione dell’esecuzione.
Si è
costituita in giudizio l’intimata Amministrazione, eccependo pregiudizialmente
la carenza di giurisdizione del giudice adito e, nel merito, contrastando la
fondatezza del ricorso.
Con
ordinanza n. 856 del 19 novembre 2010, la Sezione ha ritenuto la propria
giurisdizione e accolto l’istanza cautelare proposta in via incidentale dalla
parte ricorrente.
L’amministrazione
ha depositato una memoria difensiva, contenente argomenti a favore della già
dedotta eccezione pregiudiziale, alla quale ha replicato con memoria la difesa
delle ricorrenti.