CONTROVERSIE IN CORSO LAVORI: COMPETENTE IL GIUDICE ORDINARIO
Telefonate personali e reato di peculato
REPUBBLICA
ITALIANA N. 628/2003 REG.DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 10021 REG.RIC
Il Consiglio
di Stato in
sede giurisdizionale Quinta
Sezione ANNO 2001
ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 10021 del 2001 proposto dalla
COSTRUZIONI LOMBARDI s.r.l., in persona del
suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof.
Lodovico Visone e Vincenzo Colalillo ed
elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Via degli
Avignonesi n. 5,
contro
la Provincia di Campobasso, in persona del suo presidente e legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Orazio
Abbamonte e Matteo Iacovelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio del
primo in Roma, Via G. G. Porro n. 8,
e nei
confronti
della DI. GI. Palificazioni s.r.l., non costituita in giudizio,
per l'annullamento e la riforma
della sentenza n. 89 in data 2 maggio 2001 pronunciata tra
le parti dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia
di Campobasso;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle
rispettive difese;
Visto il dispositivo di sentenza n. 339 del 25 giugno
2002;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il cons. Corrado Allegretta;
Uditi alla pubblica udienza del giorno 18 giugno 2002 gli
avv.ti Visone, Colalillo, Abbamonte e Iacovelli;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Molise ha dichiarato inammissibile per difetto
di giurisdizione il ricorso proposto dalla ricorrente impresa per
l’annullamento degli atti con cui l’Amministrazione Provinciale di Campobasso
ha proceduto alla riduzione di un contratto di lavori stradali che la stessa
ricorrente aveva in corso di esecuzione e, in danno di questa, ha affidato a
terzi l’esecuzione dei lavori così stralciati.
Ad avviso dell’appellante la controversia rientra nella
giurisdizione del Giudice Amministrativo, vertendo sulla tutela di un interesse
legittimo dell’appaltatore leso dall’esercizio di un potere discrezionale
dell’Amministrazione. Riproposti nel merito i motivi dedotti in primo grado,
l’istante conclude chiedendo che sia
riformata la sentenza impugnata ritenendo la giurisdizione del Giudice
Amministrativo e, per l'effetto, sia dichiarato ammissibile il ricorso di primo
grado; sia accolto nel merito il proposto appello, con il conseguente
annullamento degli atti impugnati. Vinti spese, diritti ed onorari di entrambi
i gradi di giudizio.
Costituitasi in causa l’Amministrazione appellata
controdeduce al gravame e ne chiede il rigetto siccome infondato sia quanto
alla questione di giurisdizione sia quanto ai profili di merito. Con ogni
conseguenza di legge.
Uditi i difensori presenti, la causa è stata trattenuta in
decisione all'udienza pubblica del 18 giugno 2002.
DIRITTO
L’appello è infondato.
La causa riguarda gli atti con cui l’Amministrazione
appellata ha proceduto alla riduzione di un contratto d’appalto di opera
pubblica, che la ricorrente aveva in corso di esecuzione, ed all’affidamento a
terzi, in danno di questa, dell’esecuzione dei lavori così stralciati.
Tale essendo l’oggetto del giudizio, la sentenza
impugnata, con la quale il T.A.R. ha declinato la giurisdizione del giudice
amministrativo, non merita censura alcuna.
Va esclusa, infatti, nella specie, l’applicazione
dell’art. 6 della legge 21 luglio 2000 n. 205 e dell’art. 33, lett. d), del
D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80, nel testo modificato dall’art. 7 della stessa
legge, che attribuiscono ratione materiae
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi
ad oggetto le procedure a mezzo delle quali si provvede ad affidare gli appalti
di lavori pubblici. E ciò anche quanto al censurato affidamento di lavori a
cottimo fiduciario, che non è contestato in sé, ma quale conseguenza del
contestato inadempimento contrattuale dell’appaltatore.
Il criterio di riparto della giurisdizione da applicare,
pertanto, non può che essere quello generale del cosiddetto petitum sostanziale, che ha riguardo
alla natura della posizione giuridica soggettiva di cui si chiede tutela nei
confronti della pubblica Amministrazione.
In materia di contratti della pubblica Amministrazione,
secondo tale criterio, sono devolute alla cognizione del giudice ordinario
tutte le controversie sorte nella fase di esecuzione del contratto in quanto
hanno ad oggetto posizioni di diritto soggettivo inerenti al rapporto di natura
privatistica sorto a seguito dell’aggiudicazione e della successiva stipula del
contratto.
Sulla natura e consistenza di tali posizioni, invero, non
hanno alcuna incidenza gli atti dell’Amministrazione, anche quando questa si
avvalga, come nel caso di specie, della facoltà conferitale dagli artt. 340 e
seguenti della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. F di modificare o sciogliere
unilateralmente il contratto, con prosecuzione d’ufficio dei lavori in danno
dell’appaltatore, nei casi ivi previsti, tra i quali il grave inadempimento di
questo.
Gli atti suddetti, infatti, sebbene rappresentino il
risultato di valutazioni discrezionali da parte dell’Amministrazione -
discrezionalità cui l’appellante attribuisce valore e funzione dirimente -
operano pur sempre nell’ambito paritetico del contratto e non costituiscono
esplicazione di un potere di natura pubblicistica, ma esercizio di una facoltà
accordata dalla legge ad uno dei contraenti in vista dell’interesse alla
sollecita esecuzione dell’opera. Essi, per ciò stesso, sono inidonei a
determinare una degradazione a interesse legittimo del diritto soggettivo
dell’appaltatore all’esecuzione del contratto (cfr., da ultimo, Cass. SS.UU. 7
marzo 2001 n. 95).
Per le considerazioni che precedono, va declinata la giurisdizione
del giudice amministrativo (il cui eventuale riconoscimento, in ogni caso, non
avrebbe consentito il richiesto esame del merito della controversia, da
restituire al giudice di primo grado a norma dell’art. 35 L. 6 dicembre 1971 n.
1034) e l’appello dev'essere respinto siccome infondato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione
Quinta, respinge l’appello in epigrafe indicato.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese e
competenze di giudizio nella complessiva misura di euro 5.000,00 (cinquemila)
in favore dell'Amministrazione appellata.
Ordina che la decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18
giugno 2002 con l'intervento dei Signori:
Claudio Varrone - Presidente
Corrado Allegretta - Consigliere rel. est.
Paolo Buonvino - Consigliere
Filoreto D’Agostino - Consigliere
Marco Lipari - Consigliere
L'ESTENSORE IL
PRESIDENTE
F.to Corrado Allegretta F.to
Claudio Varrone
IL
SEGRETARIO
F.to
Luciana Franchini