CONTROVERSIE SU TRIBUTI GESTITI DA UNA SOCIETA' MISTA
NULLA OSTA PER MATRIMONIO CITTADINI STRANIERI
REPUBBLICA
ITALIANA N.3672/05 REG.DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 7752 REG.RIC.
Il Consiglio
di Stato in
sede giurisdizionale,
Quinta Sezione ANNO 2002
ha
pronunciato la seguente
decisione
sul
ricorso in appello n. 7752 del 2002 proposto dalla TRIBUTARIA INTERCOMUNALE
S.P.A., in persona del vice Presidente del Consiglio di amministrazione l.r. p.t., rappresentata e difesa dall’avv.
Gennaro Notarnicola, elettivamente domiciliata in Roma, alla via
Mantegazza n. 24, presso il cav. Luigi
Gardin;
contro
il COMUNE
DI CASSANO DELLE MURGE, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e
difeso dagli avv.ti Felice Eugenio Lorusso e Fabio Lorenzoni, elettivamente
domiciliato in Roma, alla via del Viminale n. 43, presso lo studio del secondo
difensore;
per la riforma
della
sentenza n. 1659 del 20.2.2002/2.4.2002, pronunciata tra le parti dal Tribunale
amministrativo regionale della Puglia, Bari, sez. I;
Visto il
ricorso con i relativi allegati;
Visto
l’atto di costituzione in giudizio dell’ente civico intimato;
Viste le
memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli
atti tutti della causa;
Designato
relatore il consigliere Gabriele Carlotti;
Uditi
alla pubblica udienza dell’8.2.2005 l’avv. G. Notarnicola per la Società
appellante e gli avv.ti F. Lorenzoni e F.E. Lorusso per il Comune di Cassano
delle Murge;
Ritenuto
e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
1. Viene
in decisione l’appello interposto dalla Tributaria Intercomunale S.p.a. (d’ora
innanzi, “Tributaria Intercomunale”) contro la sentenza, specificata in
epigrafe, pronunciata dal T.a.r. della Puglia su tre ricorsi riuniti, di cui
due proposti dalla società ricorrente (allibrati al registro generale del
Tribunale barese coi nn. 304/2000 e 1711/2000) e l’altro dal Comune di Cassano
delle Murge (iscritto col n. 1483/2000).
2. Nel
giudizio così promosso si è costituito l’ente civico appellato, contestando
tutte le deduzioni avversarie e concludendo per l’integrale reiezione del gravame.
3.
All’udienza dell’8.2.2005 parti e causa sono state assegnate in decisione.
4. Per un
corretto inquadramento delle questioni sottoposte all’esame del Collegio è
indispensabile premettere alla successiva esposizione una sintetica
ricostruzione della complessa vicenda sulla quale s’innesta la controversia
devoluta alla cognizione della Sezione.
A tal fine è utile far riferimento
alla dettagliata narrativa contenuta nel “Fatto” della decisione impugnata.
5. Con la
deliberazione n. 8 del 9.3.1995 il Consiglio comunale di Cassano delle Murge,
richiamato l’art. 12 della legge n. 498 del 1992, promosse la costituzione di
una società a prevalente partecipazione privata, da denominare “Tributaria
Intercomunale S.p.A.”, con capitale sociale ammontante a lire 200.000.000 (di
cui il 60% riservato ad un socio privato da selezionarsi attraverso il previo
esperimento di una procedura di evidenza pubblica), «… allo scopo di realizzare
e gestire un’anagrafe tributaria comunale con personale specializzato e con tecnologie
avanzate sgravando il Comune da tutti gli adempimenti connessi».
Nel dispositivo della deliberazione,
recante contestualmente l’approvazione dello statuto, dell’atto costitutivo
della costituenda società, nonché lo schema di convenzione per l’affidamento in
concessione del servizio – si precisava, al punto 1), che nell’ambito
dell’oggetto sociale rientrava anche la «… gestione di tutti i tributi comunali
con monitoraggio dell’evasione e pianificazione finanziaria».
5.1. Con
una successiva deliberazione – la n. 20 del 1°.3.1996 - il Consiglio comunale
approvò modifiche allo statuto, all’atto costitutivo ed allo schema di
convenzione.
In seguito la Giunta municipale, con
proprio atto n. 210 del 29.7.1997, indisse un’asta pubblica col sistema di cui
agli artt. 73, lett. c), e 76 del
R.D. n. 827/1924, contestualmente approvandone il bando, onde «selezionare il
partner privato della costituenda società mista»; nel contempo, a modifica
dell’art. 12 dello schema di convenzione si riconobbe alla società concessionaria
costituenda «… un rimborso forfettario commisurato a £. 4.000 per ogni unità
costituente gli schedari» (ovvero gli schedari immobiliari per l’imposta
comunale sugli immobili; quelli delle persone fisiche, delle società e delle
associazioni per l’imposta comunale sull’industria, le arti e le professioni;
lo schedario generale dei contribuenti per la tassa sulla raccolta dei rifiuti
solidi urbani).
5.2. Alla
gara pubblica partecipò, quale unica concorrente, la società “il Pellicano”
S.r.l., corrente in Cassano delle Murge, offrendo un aggio percentuale nella
misura del 28,50%, a fronte di quello pari al 30% stabilito nel bando.
5.3. Con
deliberazione della Giunta municipale n. 321 del 16.11.1997 venne approvato il
verbale di aggiudicazione, con autorizzazione al Sindaco ad intervenire nella
stipulazione dell’atto pubblico per la costituzione della società.
5.4. Con
deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 5.3.1998, preso atto del limite
minimo stabilito dal D.P.R. 16.9.1996, n. 533, il capitale sociale fu elevato a
£. 1.000.000.000, ripartito in £.
300.000.000 a carico dell’amministrazione comunale ed in £. 700.000.000 in capo
al socio privato, con conseguente modifica dello statuto.
5.5. La
società venne quindi costituita il 3.8.1998, con atto omologato dal Tribunale
di Bari il 28.9.1998; indi iscritta al registro delle imprese, ed - una volta
sottoscritta, il giorno 31.10.1998, la convenzione per l’affidamento in
concessione (prot. n. 1241) rogata dal Segretario generale del Comune in forma
pubblica amministrativa - la società mista venne immessa nella gestione del
servizio.
5.6. Con
nota sindacale, prot. n. 10260, del 4.8.1999, richiamato l’art. 52 del D.Lgs.
n. 445/1997 in tema di affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione
dei tributi a società a prevalente partecipazione di capitale pubblico con soci
privati iscritti nell’apposito albo di cui al successivo art. 53 (salvo che per
le società già costituite alla data di entrata in vigore del decreto), si
chiese un parere al Ministero delle Finanze ed al Ministero dell’Interno circa
l’esistenza, nel caso della Tributaria Intercomunale, dei «… requisiti formali
e sostanziali per ritenere conforme all’ordinamento» la detta società mista, a
prevalente capitale privato”.
5.7. Con
nota del Dipartimento delle entrate – Direzione centrale per la fiscalità
locale del Ministero delle Finanze, n. 7/158604-99 di prot. del 19.11.1999, si
evidenziò come, nelle more della istituzione dell’albo di cui all’art. 53 del
D.Lgs. n. 446/1997 e dei regolamenti ministeriali di attuazione, risultasse «…
evidente la totale mancanza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente da
parte della suddetta società», reputandosi «… la costituzione della società
mista in questione … del tutto illegittima, con la conseguenza che la eventuale
attività deve essere considerata, fin dall’inizio, svolta senza titolo».
Il Comune venne quindi invitato «…
ad attivarsi prontamente ai fini del ripristino della legalità, mantenendo al
corrente [la Direzione erariale] delle iniziative intraprese in tal senso, e
rammentando le personali responsabilità degli amministratori che......