CONVALIDA ATTI ANCHE IN PENDENZA DI GIUDIZIO
Modalità affidamento servizi
N
N. 05636/2010 REG.DEC.
N. 07954/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
sul ricorso
r.g.n. 7954/2006, proposto dal:
comune di Frosinone, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso
dall'avv. Felice M. Spirito, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.
Giovanni Valeri, in Roma, viale Giuseppe Mazzini, 11, Palazzina H, int. 3;
contro
Sari s.p.a.,
quale mandataria a.t.i., in persona del legale rappresentante in carica,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Corrado Carrubba e Fernando Petrivelli, con
domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Roma, via Cola di Rienzo, 8;
per la
riforma
della
sentenza del T.a.r. Lazio, Latina, n. 00534/2006 (così correggendosi il refuso
di battitura - anno 2066: sic! - contenuto nel dispositivo pubblicato
immediatamente dopo l’udienza), resa tra le parti e concernente l’appalto
per l’affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti
urbani.
Visto il
ricorso in appello con i relativi allegati;
visto l’atto
di costituzione in giudizio della Sari s.p.a.;
visti tutti
gli atti e le memorie di causa;
relatore,
nell'udienza pubblica del giorno 18 maggio 2010, il Consigliere di Stato Aldo
SCOLA ed udito, per il comune appellante, l’avv. Spirito;
ritenuto e
considerato, in fatto e diritto, quanto segue.
FATTO
A) -La Sari
s.p.a. impugnava, dinanzi al T.a.r. di Latina:
il bando di
gara d’appalto per l’affidamento dei servizi di eliminazione, raccolta e
trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati e dei servizi complementari d’igiene
urbana, in specie, in riferimento ai requisiti di partecipazione (art. 15,
lettera d), approvato con delib. G.c. n. 425 del 14.11.2005, atto pubblicato
in data 6.12.2005;
la delib.
G.c. n. 408 del 26 ottobre 2005, di “indizione gara pubblica servizio gestione
rifiuti”;
la delib.
G.c. n. 425 del 14 novembre 2005, di “indizione gara pubblica servizio gestione
rifiuti”;
il bando di
gara, la lettera invito, il capitolato ed i relativi allegati tecnici;
la delib.
C.c. n. 16 del 13 marzo 2006 di “convalida deliberazioni G.c. n. 408 del
26.10.2005 e n. 425 del 14.11.2005, per l’indizione della pubblica gara per i
servizi d’igiene urbana e raccolta differenziata dei rifiuti”;
ogni altro
atto presupposto, connesso, collegato e conseguente;
il tutto,
con richiesta di condanna al risarcimento del danno.
Essa
deduceva: violazione delle norme in materia di requisiti soggettivi richiesti, ex
artt. 14 e 15, d.lgs. n. 157/1995, e s.m.i., anche in rapporto al d.m. n. 406
del 12.4.1998, recante il regolamento, ai sensi dell’art. 30, d.lgs. n.
22/1997.
Il comune di
Frosinone si costituiva in giudizio e resisteva al ricorso.
B) - Con motivi
aggiunti connessi alla documentazione depositata dal comune - notificati il
1°.2.2006 depositati il successivo 3 - la Sari, in proprio e quale mandataria
della costituenda a.t.i., impugnava le deliberazioni nn. 408 del 26.10.2005 e
425 del 14.11.2005, di “indizione gara pubblica servizio gestione rifiuti”,
nonché il bando di gara, la lettera invito, il capitolato ed i relativi
allegati tecnici, deducendo: violazione degli artt. 42, comma 2, e 113,
t.u.e.l.; incompetenza della Giunta comunale; eccesso di potere per sviamento,
carenza istruttoria, irragionevolezza; illegittimità derivata del bando di
gara; illegittimità del bando di gara per eccesso di potere per
irragionevolezza, illogicità manifesta, assenza e/o travisamento dei
presupposti di fatto e diritto, carenza di motivazione e contraddittorietà.
Il comune
depositava documentazione tecnica e, successivamente, convalida consiliare
delle deliberazioni impugnate, nonché ulteriore memoria.
La Sari
depositava memoria di replica e, con motivi aggiunti, impugnava la
delib. C.c. n. 16 del 13.3.2006 di “convalida deliberazioni G.c. n. 408 del
26.10.2005 e n. 425 del 14.11.2005, per l’indizione della pubblica gara per i
servizi d’igiene urbana e raccolta differenziata dei rifiuti”, deducendo:
violazione dell’art. 21 - nonies, comma 2, legge n. 241/1990, e s.m.i.,
oltre alle censure di cui sopra.
Il comune di
Frosinone depositava memoria difensiva e documentazione.
I primi
giudici accoglievano il ricorso, salvo che per i profili risarcitori, con
sentenza poi impugnata dal comune soccombente, che prospettava: errore di
giudizio, violazione degli artt. 42 e 113, d.lgs. n. 267/2000, dell’art. 6,
legge n. 249/1968, dell’art. 21-nonies, legge n. 241/1990, e dei
principi generali; del d.lgs. n. 22/1997; del d.m. n. 406/1998 illogicità,
erronei presupposti e travisamento; inammissibilità della censura dedotta in
primo grado circa l’asserita violazione dell’art. 113, comma 7, d.lgs. n.
267/2000, e correlativa ultrapetizione dell’impugnata pronuncia.
L’appellata
Sari si costituiva in giudizio e resisteva al gravame che, all’esito della
pubblica udienza di discussione, passava in decisione, con immediata pubblicazione
del dispositivo, dopo l’accoglimento di un’istanza cautelare con
ordinanza n. 5678/2006.
DIRITTO
I) -
L’appello è fondato e va accolto, in parte, per i soli profili
impugnatori.