CONVENZIONE LSU
ASSEGNO AL CONIUGE PER IL NUCLEO FAMILIARE
SENTENZA N. 219
ANNO 2005
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori:
- Fernanda CONTRI Presidente
- Guido NEPPI MODONA Giudice
- Piero
Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni
Maria FLICK "
-
Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE
SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
-
Paolo MADDALENA "
-
Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso Quaranta "
- Franco GALLO "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3,
commi 76, 77 e 82, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria
2004), promosso con ricorso della Regione Emilia-Romagna, notificato il 24
febbraio 2004, depositato in cancelleria il 4 marzo successivo ed iscritto al
n. 33 del registro ricorsi 2004.
Visto l’atto
di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza
pubblica dell’8 marzo 2005 il Giudice relatore Franco Bile;
uditi
gli avvocati Giandomenico Falcon, Franco Mastragostino e Luigi Manzi
per la Regione Emilia-Romagna e
l’avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Ritenuto in fatto
1.
–
Con ricorso depositato il 4 marzo 2004 e notificato il 24 febbraio 2004, la Regione Emilia-Romagna ha impugnato –
unitamente ad altre disposizioni – l’art. 3, commi 76, 77 e 82, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria
2004), per violazione degli artt. 117, 118 e 119, quarto comma, della
Costituzione.
In
particolare, il comma 76 ha autorizzato il Ministro del lavoro, nel limite di
47,063 milioni di euro, a prorogare, limitatamente all’esercizio 2004, le convenzioni
stipulate direttamente con i Comuni, anche in deroga alla normativa vigente
relativa ai lavori socialmente utili, per lo svolgimento di attività di questo
tipo e per l’attuazione, nel limite complessivo di 20,937 milioni di euro, di
misure di politica attiva del lavoro, riferite sia a lavoratori impiegati in
tali attività in
possesso di alcuni requisiti, sia ad altri soggetti specificamente individuati.
Il successivo comma 77 ha prorogato, in presenza di queste convenzioni, al 31
dicembre 2004 il termine di cui all’art. 78, comma 2, alinea, della legge 23
dicembre 2000, n. 388; e questo articolo, a sua volta, prorogava al 30 giugno
2001 il termine previsto dall’art. 8, comma 3, del decreto legislativo 28
febbraio 2000, n. 81, come quello fino al quale i costi dei lavori socialmente
utili erano, in tutto o in parte, a carico del Fondo per l’occupazione. Infine
il comma 82 ha autorizzato il Ministero del lavoro a stipulare direttamente con
i Comuni nuove convenzioni, nel limite di un milione di euro e per il solo
esercizio 2004, per lo svolgimento di attività socialmente utili e per
l’attuazione di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori
impegnati in queste attività, in possesso di alcuni requisiti.
Secondo la ricorrente, le norme impugnate
violano gli artt. 117, terzo comma, e 118 della Costituzione, in quanto – nella materia della "tutela
del lavoro", attribuita alla competenza concorrente dello Stato e delle
Regioni –
attribuiscono al Ministero del lavoro la funzione amministrativa di prorogare
le vecchie convenzioni e di stipularne di nuove, in difetto di esigenze
unitarie e senza alcuna intesa con le Regioni. A suo avviso, già prima della
riforma costituzionale del 2001, il d.1gs. 1° dicembre 1997, n. 469, aveva
conferito alle Regioni e agli enti locali "funzioni e compiti relativi al
collocamento e alle politiche attive del lavoro", ed in particolare aveva
attribuito alle Regioni compiti di "indirizzo, programmazione e verifica
dei lavori socialmente utili ai sensi delle normative in materia" (art. 2,
comma l, lettera f). A maggior
ragione, nel contesto del nuovo Titolo V della seconda Parte della
Costituzione, la legge statale deve, in materia di tutela del lavoro, limitarsi
alla statuizione dei principi fondamentali.
Inoltre – secondo la ricorrente – la gestione della "politica
attiva del lavoro" rientra nella competenza legislativa regionale, e allo
Stato compete solo di finanziare "integralmente" le funzioni
regionali (art. 119, quarto comma, della Costituzione), non certo di impegnare
direttamente risorse per esercitare compiti ad
esso non spettanti.
2. – Il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, si è
costituito deducendo l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso e
riservandosi di depositare memoria per l’udienza. In tale memoria ha ricordato
i precedenti immediati delle norme impugnate e sostenuto che esse prevedono in
sostanza interventi speciali riconducibili all’art. 119, quinto comma, della
Costituzione a favore di determinati Comuni e dei lavoratori ivi residenti
addetti ad attività socialmente utili.
3. – Anche la Regione ricorrente ha
depositato una memoria, nella quale ribadisce le argomentazioni svolte nel
ricorso, insistendo per il suo accoglimento.
Considerato in diritto