CONVENZIONI PER “LAVORATORI SVANTAGGIATI”
TAGLIO 10% ALLE SPESE
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
MINISTERO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e degli incentivi
all'occupazione
Divisione I
Alle Direzioni Regionali del Lavoro
Loro sedi
Alle Direzioni Provinciali del Lavoro
Loro sedi
Agli Assessorati Regionali e Provinciali
del Lavoro
Loro sedi
All'Inps
Via Ciro il Grande, 21 - 00144 Roma
A Italia Lavoro
Sede
All'Anci
Sede
Alla C.G.I.L.
Corso d'Italia, 25 - 00189 Roma
Alla C.I.S.L
Via Po, 21 - 00189 Roma
Alla U.I.L.
Via Lucullo 6 - 00187 Roma
Alla U.G.L.
Via Margutta, 19 - 00187 Roma
Alla CONF.S.A.L.
V.le Trastevere, 60 - 00153 Roma
Alla R.D.B.
Via dell'Aeroporto, 129 - 00175 Roma
Alla C.I.S.A.L.
V.le Giulio Cesare, 21 Roma
Alla C.I.D.A.
Via Nazionale, 75 - 00184 Roma
Alla Confcommercio
Piazza G.Belli, 2 - 00158 Roma
Alla Confartigianato
Via San Giovanni in Laterano, 152
00184 - Roma
Alla Confederazione Nazionale Artigianato, Piccola e Media Impresa (C.N.A.)
Via G. A. Guattani 13 - 00161 Roma
All'Associazione Artigiani C.A.S.A.
Via Flaminio Ponzio 2 - 00153 Roma
Alla CONFAPI
Via Colonna Antonina 52 - 00186 Roma
Alla Confindustria
V.le dell'Astronomia, 30 - 00144 Roma
Alla Confesercenti
Via Nazionale, 60 - 00184 Roma
Alla Confederazione Cooperative Italiane
Via dei Gigli, 21 - 00186 Roma
Alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue
Via G. A. Guattani, 9 - 00161 Roma
All'Associazione Generale Cooperative Italiane
Via Tirso, 26 - 00198 Roma
All'Unione Nazionale Cooperative Italiane
Via S. Sotero, 32 - 00165 Roma
All'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro
Via C. Colombo, 456 - 00145 Roma
Oggetto: Applicazione delle misure di incentivazione del raccordo pubblico e
privato di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 276 del 2003
L'articolo 13 del decreto legislativo n. 276 del 2003 prevede una serie di
misure di incentivazione, economica e normativa, del raccordo tra operatori
pubblici e operatori privati del mercato del lavoro. Tali misure sono
finalizzate all'inserimento ovvero al reinserimento nel mercato del lavoro,
mediante politiche attive e di c.d. workfare, dei gruppi di "lavoratori
svantaggiati" di cui all'articolo 2, comma 1, lett. k), del decreto.
Ai fini della individuazione dei soggetti destinatari delle misure di cui
all'articolo 13 e delle modalità per l'applicazione dei relativi incentivi, si
forniscono i seguenti chiarimenti.
1. Soggetti destinatari delle misure di politica attiva del lavoro -
Condizioni e modalità di applicazione degli incentivi (articolo 13, comma 1).
Il comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 276 del 2003 si
riferisce ai gruppi di "lavoratori svantaggiati", intendendosi per
tali tutti i soggetti indicati all'articolo 2, comma 1, lett. k), del decreto
stesso, che a sua volta rinvia all'articolo 2, lett. f), del Regolamento (CE)
n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002, relativo alla applicazione
degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore della
occupazione, nonché all'articolo 4, comma 1, della legge n. 381 del 1991.
Alla stregua di questa ampia definizione si considerano "lavoratori
svantaggiati":
a) i lavoratori che abbiano difficoltà a entrare, senza assistenza, nel mercato
del lavoro ai sensi del citato regolamento CE n. 2204, ed in particolare:
1. i giovani con meno di 25 anni o che abbiano completato il ciclo formativo da
più di due anni, ma non abbiano ancora ottenuto il primo impiego retribuito
regolarmente (regolamento CE n. 2204);
2. i lavoratori extracomunitari che si spostino all'interno degli Stati membri
della Comunità europea alla ricerca di una occupazione (regolamento CE n.
2204);
3. i lavoratori, appartenenti alla minoranza etnica di uno Stato membro, che
debbano migliorare le loro conoscenze linguistiche, la loro formazione
professionale o la loro esperienza lavorativa per incrementare la possibilità
di ottenere una occupazione stabile (regolamento CE n. 2204);
4. i lavoratori che desiderino intraprendere o riprendere una attività
lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni, in particolare quei
soggetti che abbiano dovuto abbandonare l'attività lavorativa per difficoltà
nel conciliare la vita lavorativa e la vita familiare (regolamento CE n. 2204);
5. i lavoratori adulti che vivano soli con uno o più figli a carico
(regolamento CE n. 2204);
6. i lavoratori che siano privi di un titolo di studio, di livello secondario o
equivalente, o che abbiano compiuto 50 anni e siano privi di un posto di lavoro
o in procinto di perderlo (regolamento CE n. 2204);
7. i lavoratori riconosciuti affetti, al momento o in passato, da una
dipendenza ai sensi della legislazione nazionale (regolamento CE n. 2204);
8. i lavoratori che, dopo essere stati sottoposti a una pena detentiva, non
abbiano ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente (regolamento
CE n. 2204);
9. le lavoratrici residenti in una area geografica del livello NUTS II , nella
quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100% della media comunitaria
da almeno due anni civili e nella quale la disoccupazione femminile abbia
superato il 150% del tasso di disoccupazione maschile dell'area considerata per
almeno due dei tre anni civili precedenti (regolamento CE n. 2204);
10. i disoccupati di lunga durata senza lavoro per 12 dei 16 mesi precedenti o
per 6 degli 8 mesi precedenti nel caso di persone di meno di 25 anni d'età
(regolamento CE n. 2204);
b) gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti
psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico (legge n. 381 del 1991);
c) i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare (legge n.
381 del 1991);
d) i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli
articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come
modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663 (legge n. 381 del 1991).
In attesa di leggi regionali che disciplinino la materia, per la precisa
individuazione dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lett. k), del
decreto operano peraltro i limiti, anche definitori, stabiliti nelle
convenzioni di cui al comma 6 dell'articolo 13.
Per tutte le persone che integrano il concetto di "lavoratore
svantaggiato", così come precisato, opera il regime di incentivazione
normativa di cui all'articolo 13, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n.
276/03, alla stregua del quale le agenzie di somministrazione di lavoro,
autorizzate in base alle procedure di cui a agli articoli 4 e 5, possono
"operare in deroga al regime generale della somministrazione di lavoro, ai
sensi del comma 2 dell'articolo 23". Questa deroga opera tuttavia, sempre
ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. a), appena citato, solo:
1) in presenza di un piano individuale di inserimento o reinserimento nel
mercato del lavoro, con interventi formativi idonei e il coinvolgimento di un
tutore con adeguate competenze e professionalità. Peraltro, qualora il
lavoratore abbia già una professionalità adeguata al lavoro proposto, può non
essere necessario il percorso formativo;
2) a fronte della assunzione del lavoratore, da parte della agenzia di
somministrazione di lavoro, con
contratto di durata non inferiore a sei mesi. Va chiarito che, in questa
ipotesi, non trova applicazione nessun tetto specifico al trattamento
retributivo del lavoratore, fatto salvo ovviamente il rispetto del principio
della retribuzione proporzionata e sufficiente di cui all'articolo 36 della
Costituzione.
In attesa di leggi regionali, le convenzioni previste dal comma 6,
dell'articolo 13, identificano i piani individuali di inserimento e le funzioni
del tutore.
La lett. b) dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo stabilisce
un'ulteriore misura di incentivazione, distinta anche se non alternativa a
quella di cui alla lett. a), relativa a gruppi di lavoratori svantaggiati che
siano destinatari di trattamenti previdenziali o assistenziali la cui
erogazione sia collegata allo stato di disoccupazione o in occupazione definiti
ai sensi del decreto legislativo n. 181 del 2000 così come modificato e
integrato dal decreto legislativo n. 297 del 2002, e specificatamente:
1) ai lavoratori percettori della indennità di mobilità, che durante
l'erogazione del trattamento non maturino i requisiti per il trattamento
pensionistico di anzianità o di vecchiaia;
2) ai lavoratori percettori di indennità di disoccupazione ordinaria o speciale
(per gli edili e per i frontalieri);
3) ai lavoratori percettori di altre indennità o sussidi la cui corresponsione
è collegata allo stato di inoccupazione o disoccupazione.
La disposizione di cui al comma 1, lett. b), dell'articolo 13 trova
applicazione unicamente a favore dei lavoratori svantaggiati che, durante
l'erogazione del trattamento, non maturino i requisiti per il trattamento
pensionistico di vecchiaia o di anzianità.
Le misure di incentivazione di cui al comma 1, lett. b), dell'articolo 13, si
applicano comunque a condizione che l'agenzia autorizzata alla somministrazione
di lavoro assuma il lavoratore svantaggiato con contratto di lavoro subordinato
non inferiore a nove mesi. Sebbene la disposizione di legge non lo indichi
espressamente, anche in questo caso risulta sempre possibile subordinare in via
convenzionale, e in attesa delle leggi regionali, le misure in questione a un
piano individuale di inserimento o reinserimento, a specifici percorsi
formativi e alla presenza di un tutore ovvero di figure con adeguate competenze
e professionalità.
Le predette misure di incentivazione di cui al comma 1, lett. b), dell'articolo
13, si articolano secondo le seguenti modalità:
1) il lavoratore continua a ricevere direttamente dall'INPS il trattamento
previdenziale, il sussidio o l'indennità di cui è titolare;
2) il lavoratore riceve dalla agenzia di somministrazione di lavoro che lo ha
assunto il compenso dovuto, al netto del trattamento previdenziale, del
sussidio o della indennità erogati dall'INPS;
3) la detrazione può essere applicata per un periodo massimo di dodici mesi e
comunque non oltre il termine di scadenza del trattamento previdenziale o
assistenziale;
4) l'agenzia di somministrazione di lavoro può detrarre dai contributi
complessivamente dovuti per l'attività lavorativa, determinati sulla base del
compenso complessivo spettante al lavoratore (compenso dovuto dall'agenzia più
trattamento previdenziale o assistenziale), l'ammontare dei contributi
figurativi, limitatamente ai lavoratori percettori del trattamento di mobilità
o del trattamento di disoccupazione ordinaria o speciale.
In attesa di leggi regionali, l'operare, alternativo ovvero cumulativo degli
incentivi di cui alle lettere a) e b), dell'articolo 13, comma 1, del decreto,
è stabilito nelle convenzioni di cui al comma 6 dello stesso articolo 13. Per
quanto riguarda i rapporti di natura commerciale tra utilizzatore e agenzia di
somministrazione opera l'articolo 21, comma 1, lett. i), del decreto
legislativo n. 276 del 2003, là dove precisa la "assunzione dell'obbligo
dell'utilizzatore di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e
previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di
lavoro".
2. Decadenza dai trattamenti di indennità nelle ipotesi di cui all'articolo
13, comma 1, lett. b).
Il lavoratore destinatario delle attività di cui al comma 1, lett. b),
dell'articolo 13, decade dai trattamenti di mobilità (ma solo qualora
l'iscrizione nelle relative liste sia finalizzata esclusivamente al reimpiego),
di disoccupazione ordinaria o speciale, o da altra indennità o sussidio la cui
corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o in occupazione,
quando:
1) rifiuti di essere avviato a un progetto individuale di reinserimento nel
mercato del lavoro ovvero rifiuti di essere avviato a un corso di formazione
professionale autorizzato dalla regione o non lo frequenti regolarmente, fatti
salvi i casi di impossibilità derivante da forza maggiore che andranno nelle
convenzioni di cui al comma 6 dell'articolo 13;
2) non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non
inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza
salvo si tratti di lavoratore inoccupato. Tale trattamento costituisce base
imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali, fatti
salvi, in ogni caso, i minimali di legge;
3) non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla competente sede
INPS del lavoro prestato ai sensi dell'articolo 8, commi 4 e 5 del
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 maggio 1988, n. 16, salvo si tratti di lavoratore inoccupato.
Detto regime di decadenza trova applicazione allorché le attività lavorative o
di formazione offerte al lavoratore siano congrue rispetto alle competenze e
alle qualifiche del lavoratore stesso, ai sensi delle convenzioni di cui al
comma 6 dell'articolo 13, e si svolgano in un luogo raggiungibile in 80 minuti
con mezzi pubblici da quello della sua residenza.
I responsabili della attività formativa ovvero le agenzie di somministrazione
di lavoro comunicano direttamente all'INPS, e al servizio per l'impiego
territorialmente competente ai fini della cancellazione dalle liste di
mobilità, i nominativi dei soggetti che possono essere ritenuti decaduti dai
trattamenti previdenziali. A seguito di detta comunicazione, l'INPS sospende
cautelativamente l'erogazione del trattamento medesimo, dandone comunicazione
agli interessati. E' ammesso ricorso entro trenta giorni alle direzioni
provinciali del lavoro territorialmente competenti che decidono, in via
definitiva, nei venti giorni successivi alla data di presentazione del ricorso.
La decisione del ricorso è comunicata al competente servizio per l'impiego ed
all'INPS.
3. Modalità di applicazione dell'articolo 13: le convenzioni di cui al comma
6 e la disciplina regionale
Come dispone espressamente l'articolo 86, comma 12, del decreto legislativo n.
276 del 2003, la previsione di cui all'articolo 13 ha carattere sperimentale.
In attesa di leggi regionali che disciplinino la materia, gli incentivi di cui
alle lettere a) e b) dell'articolo 13 possono operare esclusivamente
nell'ambito di convenzioni tra una o più agenzie autorizzate alla
somministrazione di lavoro, anche attraverso le associazioni di rappresentanza
e con l'ausilio delle agenzie tecniche strumentali del Ministero del lavoro e
delle Politiche sociali, e i Comuni, le Province o le Regioni stesse, nel
rispetto dei principi fissati dallo stesso articolo 13.
A tale proposito, si chiarisce che l'agenzia tecnica strumentale del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, che stipulerà le convenzioni di cui al
capoverso precedente, è individuata in Italia Lavoro sulla base dell'articolo
30 della legge n. 448/2001, il quale prevede che il Ministero si avvale di
Italia Lavoro per la promozione e la gestione di azioni nel campo delle
politiche attive del lavoro e dell'assistenza tecnica ai servizi per l'impiego.
Le sperimentazioni avviate prima della entrata in vigore del decreto
legislativo n. 276 del 2003 non possono peraltro che rientrare nell'apparato
normativo e concettuale dell'articolo 13 essendo stati abrogati gli articoli
1-11 della legge 196 del 1997, su cui si basavano dette sperimentazioni, di
modo che l'articolo 13 è da ritenersi pienamente operativo anche con riguardo a
ipotesi di convenzione e intese tra operatori pubblici e privati sottoscritte
prima del 24 ottobre 2003 che risultano ora assorbite, anche dal punto di vista
procedurale, dalla disciplina di cui all'articolo 13.
Le misure di incentivazione di cui all'articolo 13 si applicano altresì con
riferimento ad appositi soggetti giuridici costituiti ai sensi delle normative
regionali in convenzione con le agenzie autorizzate alla somministrazione di
lavoro, previo accreditamento ai sensi dell'articolo 7 del decreto.
Ai fini della definizione delle convenzioni, Comuni, Province e Regioni possono
operare in raccordo con il Comitato per il sostegno e l'incentivazione delle
attività derivanti dalla applicazione dell'articolo 13 (decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali in data 18 novembre 2003, in allegato). Il
Comitato svolge funzioni di sostegno e incentivazione alle attività di raccordo
pubblico-privato in questione, operando quale organismo preposto al
monitoraggio e alla valutazione delle sperimentazioni attuate per su base
locale.
Firmato
IL MINISTRO
Roberto Maroni
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