COOP. SOCIALI: AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI, MA NON DI SERVIZI PUBBLICI
La manutenzione delle lampade votive ha natura di servizio pubblico
N
N. 02829/2010 REG.DEC.
N. 05394/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il
Consiglio di Stato
in
sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro
generale 5394 del 2009, proposto da:
Solidarieta' Provagliese Cooperativa Sociale Onlus, Soleco - Societa'
Cooperativa Sociale Onlus rappresentate e difese dagli avv. Franco Dalla Mura,
Nicolo' Paoletti, con domicilio eletto presso l’avv.Nicolo' Paoletti in Roma,
via B. Tortolini, 34;
contro
Aprica Spa, rappresentata e difesa
dagli avv. Gabriele Pafundi, Vito Salvadori, Alberto Salvadori, con domicilio
eletto presso l’avv.Gabriele Pafundi in Roma, V. Giulio Cesare, 14 Sc A/4;
nei confronti di
Comune di Corte Franca,
rappresentato e difeso dagli avv. Fiorenzo Bertuzzi, Giuseppe Ramadori, Silvano
Venturi, con domicilio eletto presso l’avv.Giuseppe Ramadori in Roma, via
Prestinari, 13; Cooperativa Sociale il Sandalo;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA
- SEZ. STACCATA DI BRESCIA: SEZIONE I n. 00719/2009, resa tra le parti,
concernente AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA.
Visto il ricorso in appello con i
relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in
giudizio di Aprica Spa;
Visto l'atto di costituzione in
giudizio di Comune di Corte Franca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del
giorno 9 febbraio 2010 il cons. Francesca Quadri e uditi per le parti gli
avvocati Dalla Mura, Pafundi, Sina, su delega dell'avv. Bertuzzi, e Buccellato,
su delega dell' avv. Ramadori;
Ritenuto e considerato in fatto e
diritto quanto segue:
FATTO
La Solidarietà Provagliese
Cooperativa sociale Onlus e la SOL.ECO società cooperativa sociale Onlus
propongono appello avverso la sentenza del TAR Lombardia – Sez. di Brescia in
epigrafe indicata con cui , in accoglimento del ricorso della società Aprica
s.p.a., sono state annullate le delibere della Giunta Comunale del Comune di
Corte Franca in data 27.1.2009 n. 19 ,con cui veniva affidato senza gara, ai
sensi dell’art. 5 L. 8.11.1991, n. 381, il servizio di igiene urbana alle due
cooperative Solidarietà Provagliese e Il sandalo Cooperativa sociale , e in
data 10.2.2009 n. 28 , con cui si provvedeva alla sostituzione della seconda
cooperativa, a causa di rinuncia, con la Cooperativa Sol.Eco.
Il Tar ha accolto il ricorso,
rilevando che la deroga alle garanzie della gara pubblica prevista dall’art. 5
L. 8.11.1991, n. 381 – che attribuisce agli enti pubblici la possibilità di
stipulare convenzioni, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti,
con cooperative che svolgono attività di promozione umana ed integrazione dei
cittadini, per la “fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari
ed educativi”- opererebbe nel solo caso in cui l’ente pubblico debba acquistare
beni e servizi in proprio favore e non anche affidare a soggetti diversi lo
svolgimento di servizi destinati ai terzi. Inoltre , sarebbe stato operato un
artificioso frazionamento del servizio al fine di poter accedere
all’affidamento a trattativa diretta, non avendo l’amministrazione dimostrato
la funzionalità e la rispondenza al pubblico interesse della suddivisione del
servizio. Ha ritenuto pertanto illegittimo l’affidamento per falsa applicazione
dell’art. 5 L. n. 381/1991, violazione dell’art. 23 bis del D.L. n. 112/2008 e
violazione del principio della libera concorrenza.
L’appello è affidato ai seguenti
motivi:
- avrebbe errato il Tar nel
considerare la deroga di cui all’art. 5 L. n. 381/1991 non applicabile nel caso
di appalto di servizi destinati non all’ente pubblico , ma alla collettività;
- erroneo sarebbe altresì il
giudizio di artificioso frazionamento del servizio, formulato prendendo a
riferimento l’unico servizio precedentemente appaltato all’ATI ASM Brescia
s.p.a. – Aprica S.P.A., avendo esso subito radicali modifiche tali da
determinare due “gruppi” di servizi distinti.
Ha altresì provveduto a
controdedurre ai motivi di ricorso in primo grado non esaminati perché
giudicati assorbiti (violazione dell’art. 117 della Costituzione e della L.R.
della Lombardia n. 26/2003; incompetenza della Giunta comunale e violazione
degli artt 42 e 48 D.Lgs. n. 267/2000).
Si è costituita in giudizio la
controinteressata , sostenendo in via preliminare l’improcedibilità dell’appello
a causa dell’avvenuta pubblicazione in data 23 giugno 2009 della procedura
aperta per l’assegnazione dei servizi di igiene urbana del Comune di Corte
Franca. Nel merito, ha controdedotto all’appello, riproponendo altresì i motivi
giudicati assorbiti dal primo giudice.