COOPERATIVE: L'IVA AGEVOLATA NON SI APPLICA
PARCHEGGI AGEVOLATI PER I DISABILI
Circolare del 26/09/2005 n
Circolare del
26/09/2005 n. 41
Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e
Contenzioso
Oggetto:Legge 30 dicembre 2004, n. 311 - Nuove disposizioni in materia d'imposta sulvalore aggiunto(Documento in fase di trattamento redazionale.)Testo:Premessa La presente circolare illustra le principali modifiche apportatedalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 (in avanti finanziaria 2005) alladisciplina dell'imposta sul valore aggiunto. Le nuove disposizioni concernono le seguenti tematiche: . disciplina Iva per i raccoglitori occasionali di tartufi; . individuazione dei soggetti tenuti a presentare la dichiarazione Iva in via telematica; . previsione dell'obbligo di comunicare in via telematica i dati identificativi di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi acquistati in ambito comunitario; . proroga delle disposizioni sulla indetraibilita' dell'Iva afferente le operazioni aventi ad oggetto ciclomotori, motocicli, autovetture ed autoveicoli; . comunicazione delle dichiarazioni d'intento rilasciate dagli esportatori abituali; . solidarieta' del cessionario nel pagamento dell'Iva; . trattamento Iva delle prestazioni socio assistenziali da parte di cooperative e loro consorzi. 1. Disciplina Iva raccoglitori occasionali di tartufi Ai sensi dell'articolo 1, comma 109, della finanziaria 2005 isoggetti che, nell'esercizio di impresa, acquistano tartufi da raccoglitoridilettanti ed occasionali non muniti di partita Iva sono tenuti ad emettereautofattura nei termini e con le modalita' di cui all'articolo 21 del D.P.R.del 26 ottobre 1972 n. 633. In deroga alle disposizioni del predettoarticolo 21, non devono essere indicate nel documento emesso le generalita'del cedente. I soggetti obbligati ad emettere l'autofattura sono tenuti a versareall'erario, senza diritto di detrazione, l'Iva relativa alle operazioniautofatturate. Da parte sua, il raccoglitore dilettante od occasionale non munito dipartita Iva che ceda i tartufi non e' tenuto ad assolvere alcun obbligo aifini dell'Iva. Il medesimo raccoglitore dovra', tuttavia, indicare nellapropria dichiarazione dei redditi, ai fini della determinazione del relativoreddito commerciale, l'ammontare dei corrispettivi percepiti e delle speseinerenti all'attivita' occasionalmente esercitata, ai sensi dell'articolo67, lettera i), del TUIR. La non detraibilita' dell'Iva esposta nelle autofatture non consente,in relazione alla successiva cessione del prodotto, di avvalersi del regimedi esenzione di cui all'articolo 10, n. 27-quinquies) del D.P.R. n. 633 del1972. Come chiarito con circolare n. 328 del 24 dicembre 1997 (cap.1.1.2.), infatti, il citato articolo 10, n. 27-quinquies) prevedel'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per "le cessioni che hanno peroggetto beni