COPERTURA DELLE PERDITE DELLE AZIENDE PARTECIPATE
AGGIORNAMENTO SISTEMA INA-SAIA
CORTE
DEI CONTI
SEZIONE
REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE
Parere n.
15/Par./2008
La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte,
nell’adunanza del 29 maggio 2008, composta dai Magistrati:
Dott. Ivo MONFELI Presidente
Dott. Ugo REPPUCCI Consigliere
Dott. Salvatore CORRADO Consigliere
Dott.
Giuseppe Maria MEZZAPESA Referendario
Relatore
Dott. Walter BERRUTI Referendario
Visto l’art. 100, comma 2,
della Costituzione;
Visto il testo unico delle
leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n.
1214 e successive modificazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994,
n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte
dei conti;
Visto il Regolamento per
l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, con il
quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione
Regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000
e successive modificazioni;
Vista la legge 5 giugno 2003, n.
131 recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica
alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l’art. 7,
comma 8;
Vista la deliberazione della
Sezione delle Autonomie approvata nell’adunanza del 27 aprile 2004 avente ad
oggetto gli indirizzi ed i criteri generali per l’esercizio dell’attività
consultiva;
Vista la nota proveniente dal
Comune di Montanaro del 18 aprile 2008, n. 4731, con cui vengono posti una
serie di quesiti preordinati all’assunzione, da parte dell’Ente, di una determinazione, rispettosa delle
norme generali di contabilità pubblica, in merito alla ricapitalizzazione
ovvero alla liquidazione di una società interamente partecipata dal Comune e
costantemente in perdita;
Vista l’Ordinanza n. 15, con la
quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per
l’odierna seduta e ha nominato relatore il Referendario Dott. Giuseppe Maria
Mezzapesa;
Udito il relatore;
Ritenuto in
FATTO
Il
Comune di Montanaro ha costituito nel 2002 una S.r.l. di cui è stato socio
unico sino al 2004. Nel 2004 una quota è stata ceduta ad una società di
capitali a capitale interamente pubblico, che è stata socio di minoranza sino
al 2007. Per effetto di retrocessione di quote, dal 2007 socio unico è tornato
ad essere il Comune istante.
A
tale S.r.l. l’ente ha conferito inizialmente numerario e poi anche beni mobili
ed immobili. Vi sono stati, a seguire, vari aumenti di capitale anche
utilizzando l’avanzo di amministrazione.
La
società svolge servizi diretti all’utenza (farmacia comunale, asilo nido, casa
di riposo), trasferiti in via diretta, e servizi strumentali rivolti al Comune
(manutenzioni del patrimonio comunale), affidati in appalto diretto.
Per
consentire lo svolgimento di questi servizi il Comune ha trasferito alla
società, nell’ambito di una cessione di ramo aziendale ex art. 2112, insieme ai
servizi, alcune unità di personale già addette ai servizi trasferiti alla
società. Tali unità, per quanto dipendenti della società e da essa retribuite,
hanno mantenuto formalmente l’inquadramento giuridico ed economico del
contratto collettivo per gli enti locali. In concomitanza con tali atti, la
dotazione organica del personale dell’ente locale è stata ridotta in misura
pari alle unità di personale trasferite.
La
società ha anche assunto ulteriori unità di personale inquadrate nei contratti
collettivi nazionali di lavoro privato di comparto, in relazione all’attività
volta.
Il
risultato economico di gestione della società è stato costantemente negativo
sin dal suo primo esercizio, tanto da rendere necessarie operazioni di
ricapitalizzazione che - si sostiene
nella stessa richiesta di parere - adombrerebbero, di fatto, un sistematico
ripianamento di perdite.
Tanto
premesso, il Comune, dovendo valutare se porre in liquidazione la società o, in
alternativa, aggiornarne la struttura e le attività, formula una serie di
quesiti diretti a consentire all’Ente
l’assunzione di una determinazione rispettosa delle norme generali di
contabilità pubblica:
1)
In primo luogo si chiede di conoscere se le norme di contabilità finalizzate al
rispetto del patto di stabilità siano ottemperate qualora, da parte dell’Ente,
si sia evitato di contemplare, in una fattispecie come quella descritta,
entrate e spese della S.r.l., soprattutto con riguardo alle spese per il
personale. Si chiede altresì se sia necessario procedere alla redazione di una
sorta di “bilancio consolidato”.
2)
Si chiede inoltre se sia possibile procedere a ricapitalizzazioni della società
avvalendosi dell’avanzo di amministrazione, qualora tali operazioni adombrino,
di fatto, un ripiano delle perdite societarie d’esercizio croniche.
3)
In particolare si chiede se il Comune, in caso di liquidazione della società o
di ristrutturazione della stessa, con risoluzione dei contratti di servizio
relativi a determinati rami di azienda smantellati, debba o possa procedere
alla riassunzione del personale già dipendente dell’Ente, e se sia nelle sue
facoltà assumere, nel rispetto delle procedure dettate dai regolamenti
comunali, il restante personale assunto direttamente dalla società.
4)
Infine, si chiede di sapere se sia possibile, alla luce della disciplina
vigente, nel caso di servizio di farmacia comunale reso a mezzo di società di
capitali interamente pubblica, riportare detto servizio al regime di economia.
MOTIVAZIONI
DELLA DECISIONE
La funzione consultiva delle
Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall’art. 7,
comma 8, della Legge n. 131 del 2003 che, innovando nel sistema delle
tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le regioni, i comuni,
le province e le città metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali di
controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.