CORRETTA PRDISPOSIZIONE DELLE ORDINANZE RELATIVE AL CODICE DELLA STRADA
VERIFICA OFFERTA ANOMALA
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti Terrestri e il Trasporto Intermodale
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale
Divisione II
Prot. 0050502 del 16.06.2008
All'Associazione Nazionale
Coordinamento Nazionale Camperisti
Via San Niccolò 21
50125 FIRENZE
E.p.c. All'UPI
Piazza Cardellini n. 4
00186 ROMA
c.a. DIRETTORE GENERALE
All'ANCI
via dei Prefetti, 46
00185 ROMA
Oggetto: Richiesta delucidazioni su corretta applicazione delle
disposizioni del Codice della strada nell'ambito della predisposizione delle
Ordinanze da parte degli Enti locali (Vs. nota del 25 aprile 2008 ).
Ci si riferisce alla nota a riscontro per precisare, in via preliminare, che
gli enti proprietari delle strade sono tenuti al rispetto delle norme contenute
negli articoli 6 e 7 del Codice della Strada.
In particolare, qualora nelle ordinanze di cui all'articolo 5, comma 3, del
Codice della Strada, siano stabiliti obblighi, divieti o limitazioni in
relazione a esigenze della circolazione o a caratteristiche strutturali delle
strade (articolo 6, comma 4, lett. b)), oppure sia disposta la sospensione
della circolazione per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e
improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad
esigenze di carattere tecnico (articolo 6, comma 4, lett. a)), da tali
ordinanze si dovrà evincere come l'ente proprietario della strada abbia
effettuato una dettagliata analisi tecnica al fine di comprovare la sussistenza
delle esigenze e dei motivi previsti dall'articolo 6, comma 4, lettere a) e b)
del Codice della Strada. In mancanza di tale attività istruttoria l'ordinanza
dovrebbe ritenersi illegittima per violazione di legge o eccesso di
potere riscontrandosi quantomeno un difetto di motivazione o di
istruttoria.
Per il caso specifico si richiama l'art. 118 del Regolamento di esecuzione e di
attuazione del Codice della strada ( Segnali di limitazioni alle dimensioni e
alla massa dei veicoli ) che prescrive:
- " il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI LARGHEZZA SUPERIORE
A...... METRI (fig. II.65): deve essere posto solo se la larghezza ammissibile
sulla strada e' inferiore a quella fissata dall'articolo 61 del Codice;
- il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI ALTEZZA COMPLESSIVA SUPERIORE
A....... METRI (fig. II.66): deve essere posto solo se l'altezza ammissibile
sulla strada e' inferiore all'altezza dei veicoli definita dall'articolo 61 del
Codice;
- il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI, O A COMPLESSI DI VEICOLI, AVENTI LUNGHEZZA
SUPERIORE A ...... METRI (fig. II.67): deve essere posto solo se la lunghezza
ammissibile e' inferiore alla lunghezza dei veicoli definita dall'articolo 61
del Codice;
- il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI UNA MASSA SUPERIORE A ... TONNELLATE
(fig. II.68) deve essere posto solo se la massa consentita e' inferiore a
quella massima consentita ai sensi dell'articolo 62 del Codice per i veicoli
ammessi a circolare su quel tratto di strada. Il segnale puo' essere integrato
con pannello modello II.6 indicante il numero massimo dei veicoli ammessi a
transitare contemporaneamente;
- il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI MASSA PER ASSE SUPERIORE A ....
TONNELLATE (fig. II.69): deve essere posto solo se la massa consentita
sull'asse piu' caricato e' inferiore a quella stabilita dall'articolo 62 del
Codice.
Le limitazioni di transito devono essere riportate sui cartelli di preavviso.
I valori numerici inseriti nei segnali, sono riferiti alle effettive dimensioni
e alla massa del veicolo al momento del transito dello stesso."
Pertanto i provvedimenti aventi per oggetto le limitazioni di transito di cui
all'articolo 118 richiamato, devono essere emanati nel pieno rispetto della
normativa vigente e, in particolar modo, si deve evincere dagli stessi come il
proprietario della strada abbia effettuato una analisi dello stato dei luoghi
che certifichi l'impossibilità di transito per veicoli aventi una certa
lunghezza, larghezza, altezza o massa, in relazione alle caratteristiche della
strada, nonché il risultato dell'istruttoria effettuata sulla reale necessità
ed opportunità di emanare tali provvedimenti.
In mancanza l'ordinanza di limitazione di transito di cui all'articolo 118
potrebbe risultare illegittima per violazione di legge o per eccesso di
potere, quantomeno nella figura sintomatica del difetto di
istruttoria.
Si è avuto modo di prendere atto di ordinanze che vietano il transito a veicoli
aventi una certa altezza, larghezza, lunghezza e/o massa solo per alcune
categorie di utenti e/o per determinati periodi di tempo.
Appare evidente come l'articolo 118 del Regolamento di esecuzione e di
attuazione del Codice della Strada debba essere applicato a tutte le categorie
di veicoli che abbiano una determinata lunghezza, larghezza, altezza ovvero
massa, e non solamente ad una singola categoria - quale ad esempio quella
contemplata dall'art. 54, comma 1,lett. m), o art. 56, comma 2, lett. e), del
Codice della strada. Ciò in quanto se le accertate caratteristiche tecniche
della strada non permettono l'effettivo transito a veicoli aventi una certa
altezza, larghezza, lunghezza o massa, non può logicamente sussistere una
limitazione del divieto circoscritta ad alcuni utenti in quanto il parametro
altezza, larghezza, lunghezza o massa prescinde dal tipo di veicolo. Un
provvedimento che, sic et simpliciter, limitasse il transito per altezza,
larghezza, lunghezza o massa solamente ad alcune categorie di veicoli sarebbe
affetto da un'evidente causa di illegittimità per violazione del
criterio di imparzialità e di disparità di trattamento, in violazione
del principio di uguaglianza costituzionalmente sancito dagli articoli 3 e 16
della Costituzione, operando un'irragionevole discriminazione fra gli utenti
della strada.
Inoltre non v'è alcuna ragione logica e giuridica per la quale la limitazione
debba sussistere per determinati periodi di tempo a meno che la conformazione
strutturale della strada oggetto della limitazione sia sottoposta a ciclica
modificazione.
Pertanto, frutto di eccesso di potere per disparità di trattamento deve
essere ritenuta l'ordinanza che vieti il transito a veicoli aventi una
certa altezza, larghezza, lunghezza o massa solamente per alcune categorie di
utenti per determinati periodi di tempo.
Difatti, non possono essere concesse deroghe ( per dimensioni o per massa ) se
il provvedimento di limitazione alla circolazione è legato alle condizioni
geometriche ovvero strutturali della strada.
Viceversa , possono essere concesse deroghe se il provvedimento di limitazione
è dovuto a esigenze di circolazione stradale, nel rispetto di quanto stabilito
ex lege dall'art. 6, comma 8, e dall'art. 7, comma 4, del D.Lgs. 285/1992.
Infine, l'art. 118, al comma 2, prevede che le limitazioni di transito di cui
al medesimo articolo debbano essere riportate sui cartelli di preavviso.
L'apposizione di tali cartelli si rende necessaria all'ultima intersezione
utile, qualora le caratteristiche strutturali e geometriche della strada a
valle del segnale, siano tali da non consentire il transito nel rispetto del
successivo segnale prescrittivo di divieto di transito.
Per quanto sopra, si invitano le associazioni in indirizzo - che leggono per
conoscenza - a dare massima divulgazione della presente nota, al fine di
consentire agli enti proprietari delle strade di verificare la correttezza
delle ordinanze limitatrici del transito a veicoli aventi una certa altezza,
lunghezza, larghezza o massa provvedendo, se del caso, alla revoca o alla
rettifica delle medesime in conformità alle disposizioni appena illustrate.
Responsabilità, civili e penali, derivanti da un'eventuale attività omissiva
ricadono sul gestore della strada inadempiente, che potrebbe essere chiamato a
risponderne dall'autorità giudiziaria competente, nonché dalla Corte dei Conti
qualora si dovesse configurare l'ipotesi di danno erariale.
IL DIRETTORE GENERALE
( Dott. Ing. Sergio DONDOLINI )
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