CORRETTO ITER DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
SEGRETARIO/DIRETTORE NEI PICCOLI ENTI
N
N. 06593/2009 REG.DEC.
N. 03318/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO
Il
Consiglio di Stato
in sede
giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha
pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro
generale 3318 del 2005, proposto da:
Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Gen. dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12; Comando
Generale G. di F.;
contro
Clemente Nicola, rappresentato e
difeso dagli avv. Achille Carone Fabiani, Pietro Referza, con domicilio eletto
presso Achille Carone Fabiani in Roma, via Silvio Pellico 44;
per la riforma
della sentenza del TAR ABRUZZO -
L'AQUILA n. 00043/2005, resa tra le parti, concernente SANZIONE DISCIPLINARE DI
N.2 GIORNI DI CONSEGNA, SCHEDA VALUTATIVA 1999 – 2000, MANCATA INCCLUSIONE
QUADRO AVANZAMENTO AL GRADO DI M.LLO AIUTANTE ANNO 2000 E GIUDIZIO DI NON
IDONEITA’ QUADRO AVANZAMENTO STESSO GRADO ANNO 2004 .
Visto il ricorso in appello con i
relativi allegati;
Viste le memorie difensive delle
parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del
giorno 29 settembre 2009 il cons. Armando Pozzi e uditi per le parti l'avv.
dello Stato Greco e l’ avvocato Carone;
Ritenuto e considerato in fatto e
diritto quanto segue:
FATTO
Il Maresciallo Capo della GdF
Nicola C. è stato colpito dalla sanzione disciplinare di corpo della “ consegna
“ di due giorni, irrogata con provvedimento del 10.11.1999.
Il suddetto provvedimento
disciplinare è stato così motivato :” Ispettore distaccato presso una Sezione
di P.G., ottenuto il nulla osta dal Procuratore della Repubblica per
partecipare alla frequenza di un corso presso un ‘università fuori sede, con il
conseguente beneficio dei permessi fino ad un massimo di 150 ore all’anno,
previsti dal D. P.R. 395/1995, ometteva di richiedere, gerarchicamente, la
prescritta autorizzazione al comandante di Corpo, comunicando tale evento
solamente dopo ben 17 giorni e, dunque, dopo aver preso parte a tre lezioni
consecutive. Nonostante gli addebiti contestati, continuava a non osservare le
disposizioni impartite dal Comando Generale provocando disservizi
amministrativi”.
La sanzione è stata impugnata
innanzi al TAR Abruzzo, sez, Pescara, con quattro distinti motivi contenenti
censure di ordine procedimentale e sostanziale.
Con sentenza n. 43/2005 il
Tribunale Amministrativo h accolto il ricorso.
Lo stesso maresciallo ha altresì
impugnato con altri distinti ricorsi i seguenti provvedimenti: a) scheda
valutativa per il periodo 16.3.1999 – 15.3.2000, scheda valutativa esaminata
nella procedura di avanzamento al grado di m.llo aiutante, provvedimento di
iscrizione al n. 1568 del quadro di avanzamento anno 2000 per il predetto grado
( posizione non utile ).
Anche tali provvedimento sono
stati annullati con la medesima sentenza, previa riunione di tutti i ricorsi.
Avverso la predetta sentenza del
TAR Abruzzo ha proposto appello l’amministrazione, formulando sei distinti
motivi, corredati da ampia citazioni di giurisprudenza, così sintetizzabili: 1)
nella sostanza la c.d. “ richiesta di chiarimenti “, a differenza di quanto
ritenuto dal TAR è stata una vera e propria contestazione degli addebiti,
chiara e precisa; 2) la scelta del tipo ed entità di sanzione applicata è stata
il frutto dell’ampia discrezionalità di cui gode l’amministrazione in materia;
3 ) il provvedimento disciplinare è stato ampiamente motivato; 4 ) la scheda
valutativa annuale 1999 – 2000 corrisponde al profilo di carriera del
sottufficiale, sul quale non possono avere effetti dirimenti o vincolanti gli
elementi di giudizio, pur favorevoli e lusinghieri, espressi dal Procuratore
della Repubblica presso il cui ufficio era addetto il militare; 5 ) nella
procedura di avanzamento la commissione giudicatrice si è attenuta
scrupolosamente alle regole procedimentali fissate dal D. M. 17.1.2002, n. 58
tenendo conto dei documenti caratteristici aggiornati e dei precedenti di
servizio, tra i quali si doveva annotare una sanzione disciplinare ed una
scheda valutativa con giudizio finale di “ superiore alla media”; 6 ) la
commissione si è attenuta a quanto disposto dall’art. 57 del d. lgs. n. 199 del
1995, formulando un giudizio storico complessivo su tutti i fatti pregrtessi di
servizio, fra i quali non poteva non tener conto della sanzione disciplinare e
i giudizi non superlativi espressi nella scheda valutativa.
DIRITTO
1 - L’appello dell’amministrazione
non è fondato.
Quanto alla sanzione di corpo
irrogata all’appellato, essa è stata adottata in spregio alle garanzie di
ordine procedimentale predisposte dal legislatore.
In particolare, l’articolo 59 del
regolamento di disciplina militare di cui al DPR n. 545 del 1986 stabilisce –
secondo uno schema procedimentale tipico e comune a tutti i settori
disciplinari del lavoro privato e pubblico – che “ Il procedimento disciplinare
deve essere instaurato senza ritardo e svolgersi oralmente attraverso le
seguenti fasi: a) contestazione degli addebiti;.……”.
Come tutti i procedimenti
disciplinari, quindi, anche per quello dell’ordinamento militarizzato della GdF
l’atto iniziale di esso è costituito dalla contestazione degli illeciti che si
imputano al militare.
2 - La contestazione, per radicata
giurisprudenza, deve rispondere ai criteri redazionali della chiarezza e
completezza espositiva in merito al tipo di potere sanzionatorio che si potrà
adottare , dei comportamenti contestati e delle fonti regolatrici che li
individuano come illeciti; tali criteri sono ben evidenziati, peraltro,
nell’art. 58 dello stesso regolamento di disciplina del 1986, per il quale il
superiore che rileva l’infrazione deve redigere congruo rapporto che deve indicare
“ con chiarezza e concisione ogni elemento di fatto obiettivo, utile a
configurare esattamente l'infrazione “.
3 - Al di là, comunque, di
discipline di settore i citati criteri sono ben desumibili da un principio
fondamentale dell'ordinamento disciplinare del pubblico impiego.
Nei giudizi disciplinari, infatti,
la garanzia costituzionale non solo del diritto di difesa dell'incolpato ma
anche di buon andamento e di imparzialità ( quest’ultimo sotto il profilo di
equità e rispetto della dignità del lavoratore ) comporta, fra l'altro, che
l'interessato abbia diritto di essere adeguatamente informato tanto
dell'instaurazione e dello svolgimento del procedimento quanto del contenuto
degli addebiti, con la duplice conseguenza del sorgere di corrispondenti obblighi
a carico del soggetto che inizi il procedimento, e della delimitazione del
giudizio in relazione al contenuto della contestazione; sicché, ad esempio, è
illegittima l'irrogazione della sanzione per fatti diversi da quelli contestati
(cfr. Cons. Stato, sez. V, 14 febbraio 2003, n. 801; Cass., sez. un., 27
settembre 1997, n. 9501).
4 - Il principio di specificazione
della contestazione riveste una rilevante importanza anche sul piano
strettamente pratico.
Infatti, è esclusivamente con
riguardo al contenuto della contestazione degli addebiti formalmente rivolta al
pubblico dipendente inquisito che, ad esempio, può essere valutata l'identità
di due procedimenti disciplinari, al fine di assicurare il rispetto del
principio ne bis in idem; sotto questo profilo va presa in considerazione
solamente la contestazione di condotte dell'inquisito nuove, diverse ed
aggiuntive rispetto a quelle inizialmente supposte a suo carico, a nulla
rilevando l'emergere di nuovi elementi di prova (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 3 febbraio1992,
n. 138).
5 - Inoltre, essa può sopperire
alla incompleta tipizzazione normativa delle varie fattispecie di illecito
disciplinare con la rigorosa indicazione della specifica natura della condotta
e del profilo sotto cui essa viene addebitata, in modo che possa essere
agevolmente individuato dall'incolpato il particolare angolo visuale dal quale
la sua condotta do......